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Sentenza — n. 25951/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25951/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25951/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta ex art. 666 cod.proc.pen. presentata da Daniele Ferrante volta ad ottenere la revoca della confisca dell'immobile sito in Capaci (PA) contrada Moletta, intestato a Gioacchino Sensale per la quota indivisa di 915/3915, ma ritenuto riconducibile al proposto Giuseppe Sensale, disposta nell'ambito del procedimento di prevenzione svoltosi nei confronti del predetto Giuseppe Sensale, e conclusosi con il provvedimento del 2 febbraio 2009 confermato in appello, divenuto definitivo il 3 marzo 2009. Avverso detto decreto emesso all'esito di procedimento camerale partecipato, Daniele Ferrante proponeva impugnazione davanti alla Corte di appello di Palermo, che con ordinanza del 28 febbraio 2025, riqualificata l'impugnazione in ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, cod.proc.pen., previsto quale unico mezzo di impugnazione in sede di incidente di esecuzione, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

Regesto Legislator

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art. 666 cod.proc.pen; Sentenza — n. 25951/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione per quanto di competenza.

Parole chiave

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accesso al fondo sequestro di beni immobili acquisto del possesso appropriazione indebita di beni demaniali piano di assegnazione della destinazione residenziale diritto di espropriare

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod.proc.pen
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta ex art. 666 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferrante Daniele, nato a Palermo il 28/12/1966 avverso l'ordinanza del 17/09/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che, previa riqualificazione in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. chiede la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta ex art. 666 cod.proc.pen. presentata da Daniele Ferrante volta ad ottenere la revoca della confisca dell'immobile sito in Capaci (PA) contrada Moletta, intestato a Gioacchino Sensale per la quota indivisa di 915/3915, ma ritenuto riconducibile al proposto Giuseppe Sensale, disposta nell'ambito del procedimento di prevenzione svoltosi nei confronti del predetto Giuseppe Sensale, e conclusosi con il provvedimento del 2 febbraio 2009 confermato in appello, divenuto definitivo il 3 marzo 2009. Avverso detto decreto emesso all'esito di procedimento camerale partecipato, Daniele Ferrante proponeva impugnazione davanti alla Corte di appello di Palermo, che con ordinanza del 28 febbraio 2025, riqualificata l'impugnazione in ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, cod.proc.pen., previsto quale unico mezzo di impugnazione in sede di incidente di esecuzione, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

2. Tramite il difensore di fiducia, Daniele Ferrante nell'atto di appello, riqualificato in ricorso per cassazione, aveva articolato i motivi di seguito indicati. 2.1. Premesso che la confisca di prevenzione aveva ad oggetto il terreno sito in Capaci, riportato alle particelle catastali 488 del foglio 5 e 1236 (ora divenuta 2436) del foglio 3, rilevava che per effetto di atto di vendita del 29 marzo 1996 era divenuto comproprietario per la quota indivisa di 2000/3915 del terreno suddetto e che con atto di permuta del 5 giugno 2024 aveva acquistato la ulteriore quota indivisa pari a 1000/3915, divenendo, quindi, titolare della quota indivisa di 3000/3915.

La residua quota 915/3915, intestata a Sensale Gioacchino (il figlio del proposto), era stata oggetto di un preliminare di vendita del 10 maggio 1994, non seguito dal definitivo per il sopravvenuto decesso di Ferrante Antonino, fratello del ricorrente, ma il possesso dei suddetti terrentii era stato concesso a Ferrante Daniele. In particolare, si specificava che la quota di 1000/3915 intestata a Enea Rosa e Enea Antonio era stata acquistata da Ferrante Daniele con il verbale di conciliazione del 13 settembre 2022 con i predetti intestatari che avevano riconosciuto l'usucapione per il possesso ultraventennale di Ferrante Daniele.

Ciò premesso, Ferrante Daniele intendeva rivendicare l'usucapione anche della quota di 915/3915 intestata a Sensale Giuseppe, oggetto della confisca di prevenzione. Nel corso dell'incidente di esecuzione, Daniele Ferrante, non avendo potuto partecipare al procedimento di prevenzione conclusosi con la confisca, di cui veniva a conoscenza solo nel corso della fase di liquidazione del bene confiscato, aveva richiesto di provare con testimoni il possesso esclusivo del terreno, avendo esposto di avere costruito la propria abitazione ed una stalla per i cavalli, oltre ad aggiungere che si trattava di un fondo intercluso al quale poteva accedersi solo dalla sua abitazione.

Il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità della istanza di revoca della confisca, senza pronunciarsi sulle quote già di proprietà di Ferrante per effetto degli atti traslativi e di riconoscimento dell'usucapione per la quota complessiva di 3000/3915, e aveva respinto la revoca della confisca per la quota di 915/3915 ritenendo non provato il possesso esclusivo uti dominus del terreno anche per la quota intestata a Sensale Gioacchino, oggetto della confisca. L'appellante (ricorrente) chiedeva che fosse riconosciuta la proprietà della quota di 3000/3915 dell'immobile e il diritto di usucapione per la quota restante di 915/3915 con la revoca della confisca, attraverso l'escussione dei testi richiesti e di rimettere gli atti al Giudice civile per il riconoscimento dell'usucapione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve preliminarmente rilevare che la riqualificazione dell'appello proposto da Daniele Ferrante in ricorso per cassazione è errata. In tema di confisca di prevenzione, il terzo che non è stato parte del procedimento, può chiedere la revoca della confisca mediante incidente di esecuzione ed, in caso di decreto di rigetto, proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; l'eventuale ordinanza di rigetto adottata all'esito dell'opposizione è, infine, suscettibile di ricorso in cassazione (Sez. 6, Ord. n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273041). L'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. prevede, infatti, come mezzo di impugnazione l'opposizione davanti allo stesso giudice, anche se la decisione sia stata adottata, come nel caso in esame, non de plano ma a seguito di contraddittorio (Sez. 3, 49317 del 7/10/2015, Clark, Rv. 265538).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione per quanto di competenza.