Sentenza — n. 25772/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Criscuolo Francesco nato a NAPOLI il 25/08/1958 Criscuolo Anna nato a NAPOLI il 02/01/1960 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 24 Cost; Sentenza — n. 25772/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuta, in coerenza, l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione proposto dai ricorrenti e a caduta dell'impugnazione ora resa avverso la decisione assunta sul detto incidente; Ritenuto, infine, che alla decretata inammissibilità seguono le pronunce di cui all'ad 616 comma 1 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Criscuolo Francesco nato a NAPOLI il 25/08/1958 Criscuolo Anna nato a NAPOLI il 02/01/1960 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO Rilevato che Anna e Francesco Criscuolo, con un unico ricorso e tramite il loro difensore, munito di procura speciale, hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l'incidente di esecuzione dagli stessi proposto quali terzi interessati rispetto alla confisca di prevenzione, divenuta definitiva, applicata nei confronti di Salvatore Zazo e caduta su un bene immobile intestato ai ricorrenti in quota parte per averlo ricevuto in eredità dalla madre, Severi Concetta; Rilevato che con il ricorso si lamenta violazione di legge con riferimento all'art 24 Cost. e all'art. 6 Cedu, perché, malgrado la detta intestazione formale, ad essi ricorrenti, terzi interessati dall'ablazione contestata, non sarebbe stata data la possibilità di partecipare al giudizio di prevenzione di primo grado, con conseguente inopponibilità della confisca nei loro confronti;
Ritenuto, che solo il terzo che non ha preso parte al giudizio sulla confisca può attivare l'incidente di esecuzione finalizzato ad opporsi alla definitività dell'ablazione riguardante un bene di sua affermata proprietà; Ritenuto che dalla lettura del ricorso e del provvedimento gravato emerge che i ricorrenti furono citati nel giudizio di prevenzione, anche se solo in grado di appello, e che avverso la decisione assunta in quella sede, per forza di cose resa anche nei loro confronti, con la quale è stata conferma alla confisca ora in contestazione, i suddetti non hanno proposto rimedio alcuno, tanto da rendere la stessa definitiva anche con riguardo alle loro posizioni;
Ritenuta, in coerenza, l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione proposto dai ricorrenti e a caduta dell'impugnazione ora resa avverso la decisione assunta sul detto incidente; Ritenuto, infine, che alla decretata inammissibilità seguono le pronunce di cui all'ad 616 comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de le ammende. Così è deciso, 27/05/2025 Il Consigliere estensore BENEDETTO PATERNO' RADDUSA GI DI STEFANO DEPOSITATO