Cassation court dismisses appeal against bail revocation, upholding lower court's finding of no mafia aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed the lower court's revocation of bail for Antonio Poziello, citing alleged violations of law regarding mafia aggravating circumstances and bail necessity. The court found the lower court's reasoning logical and coherent, rejecting the appellant's arguments that bribes were linked to the criminal clan. Consequently, the appeal was dismissed because the factual assessment of the evidence and the bail decision were not subject to revision at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that the interpretation of intercepted language, even when cryptic, is a matter of fact for the trial judge, and a logical assessment of evidence based on common experience is not subject to review for illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento nei confronti di Poziello Antonio, nato a Giugliano in Campania il 30/05/1971 avverso l'ordinanza del 17/02/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; letta la memoria degli avvocati Michele Giannetta e Umberto Del Basso De Caro, difensori di Poziello Antonio, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli avvocati Michele Giannetta e Umberto Del Basso De Caro, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., pur ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di scambio elettorale politico mafioso (capo 16), di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (capo 17) e di corruzione per l'esercizio della funzione (capo 24), con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. proc. pen. contestata ai capi 17 e 24, ha annullato per mancanza di esigenze cautelari l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Antonio Poziello dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 20/12/2024.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli denunciando, con un unico articolato motivo di annullamento, i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e alle esigenze cautelari. Sotto il primo profilo, quanto al capo 17, il ricorrente rileva che dal compendio delle intercettazioni telefoniche e dal parallelo sviluppo del procedimento amministrativo emergerebbe, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale per il riesame, che l'allora Sindaco Antonio Poziello, per il tramite di Andrea Abbate, avrebbe stretto un accordo con i reggenti del clan Mallardo, accordo che prevedeva che parte delle tangenti versate al Sindaco fosse destinata all'organizzazione criminale.
In tal senso. deporrebbero sia l'incontro del 17/01/2020 tra Andrea Abbate e i due consiglieri comunali Andrea Guarino e Riccardo Paolo, sia la conversazione intercorsa tra Andrea Abbate e Vitiello Raffaele il 17/05/2020. Quanto al capo 24, il Tribunale, nella valutazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, avrebbe omesso di considerare una serie di elementi, tra cui le intercettazioni prog. n. 1736888 del 13/09/2020 e prog. n. 7430110 del 08/01/2020, da cui si desumerebbe che Antonio Poziello aveva assunto l'obbligo di versare al clan parte delle tangenti incassate a qualsiasi titolo.
Secondo il ricorrente, se nell'accordo illecito intercorso tra Antonio Poziello e il clan Mallardo era stata ricompresa come contropartita la spartizione dei proventi illeciti provenienti dalle tangenti, deve necessariamente ritenersi sussistente l'aggravante in parola in riferimento a ciascun episodio di corruzione successivo all'accordo. In relazione alle esigenze cautelari, nella prospettazione del ricorrente, a fronte di tale ben collaudato sistema illecito, non assumerebbe alcun rilievo la circostanza che Antonio Poziello non rivesta più la carica di Sindaco, ben potendo altre condotte della stessa specie essere realizzate nello svolgimento di altri analoghi incarichi che l'indagato potrebbe assumere, in assenza di vincoli cautelari o mediante rapporti con imprenditori o altri amministratori pubblici.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Il ricorso è inammissibile.
2. E' opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). Infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).
3. L'ordinanza impugnata ha escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in riferimento al capo 17 (in cui si contesta al ricorrente di aver accettato la promessa di denaro e di voti alle elezioni comunali per indurre un dipendente comunale a non emettere il provvedimento definitivo di diniego della richiesta di un permesso di costruire e a predisporre un parere urbanistico ed edilizio favorevole al rilascio dello stesso da sottoporre per l'approvazione al consiglio comunale e di essersi, infine, impegnato a far approvare la convenzione necessaria al rilascio del titolo) perché tutti i protagonisti della vicenda hanno agito per interessi di arricchimento personale, tanto che, nell'ambito dell'attività di intercettazione che si è protratta per oltre un anno, non è mai venuto alla luce alcun collegamento tra questa corruzione e il clan mafioso.
Né, secondo il Tribunale, vi sono elementi idonei a sostenere la tesi dell'esistenza di un presunto patto in base al quale il ricorrente avrebbe dovuto riversare all'associazione una parte dei proventi degli accordi corruttivi da lui comunque stipulati. \Tc Quanto al capo 24 (in cui viene contestato al ricorrente di aver percepito un compenso mensile di entità fissa dalla TeKnoservice s.r.I., appaltatrice del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, per il prolungato asservimento della pubblica funzione alle esigenze della società) il Tribunale ha rilevato che dal materiale istruttorio non emerge in alcun modo l'assunzione dell'obbligo di versare parte delle tangenti ricevute al clan.
La motivazione del Tribunale per il riesame è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e non è scalfita dal ricorso, che si limita a proporre una alternativa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
4. Manifestamente infondata è anche la censura relativa al profilo cautelare. Il Tribunale ha ritenuto radicalmente insussistente l'attualità delle esigenze cautelarí, in quanto il ricorrente non è stato eletto Sindaco nel 2020 e, quindi, da quella data, ha mantenuto la sola carica di consigliere comunale fino all'ottobre del 2024. Da allora non ricopre alcun ruolo in seno all'amministrazione comunale di Giugliano né risulta coinvolto nella gestione di altri enti locali, con conseguente difetto del requisito della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Oltre a ciò, viene valutato il tempo trascorso dai fatti, la loro notorietà -che in sé rende problematica la prosecuzione della carriera politica del Poziello- e la pregressa incensuratezza dello stesso. Tale giudizio di merito, non illogico né irragionevole, è non censurabile in questa sede.
5. In conclusione, il ricorso va dich