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Sentenza — n. 25764/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25764/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25764/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pernice Carla, nato a LECCE il 13/03/1984 avverso l'ordinanza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Patarnello che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

Regesto Legislator

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art 616 comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25764/2025 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pernice Carla, nato a LECCE il 13/03/1984 avverso l'ordinanza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Patarnello che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

Parole chiave

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legittimazione del comune appropriazione indebita di beni demaniali bene impignorabile prova della proprietà acquisto del possesso legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art 616 comma 1 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pernice Carla, nato a LECCE il 13/03/1984 avverso l'ordinanza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Patarnello che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che con ordinanza del 18 settembre 2024 il Tribunale di Lecce - quale giudice dell'esecuzione rispetto alla confisca di prevenzione, divenuta definitiva, disposta con riguardo a diversi beni ritenuti nella disponibilità diretta o indiretta del proposto Massimo Caroppo- ha rigettato l'istanza con la quale Carla Pernice, terza interessata nel detto procedimento di prevenzione, ha chiesto ordinarsi al Conservatore dei registri immobiliari competente di cancellare la trascrizione relativa al sequestro e la annotazione della conseguente confisca caduta sulla proprietà del 100% del fabbricato sito in Lecce al viale Oronzo Quarta snc. rilevato, ancora, che avverso detto provvedimento, Carla Pernice ha proposto gravame innanzi alla Corte di appello di Lecce evidenziando di non essere mai stata proprietaria del citato fabbricato ma solo di un diritto di superfice a tempo determinato, che insisteva su suolo di proprietà comunale, diritto ormai cessato, sì che la detta trascrizione del titolo ablativo doveva ritenersi illegittima perché caduta su un bene di proprietà comunale; rilevato, infine, la Corte di appello di Lecce, con ordinanza del 6 febbraio 2025, ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. ritenuto che l'impugnazione è inammissibile per più concorrenti ragioni; ritenuto, in particolare, che, confermata la disponibilità del bene attinto dalla confisca in capo al proposto in difformità dal dato formale della relativa intestazione, al terzo interessato che risulti formalmente titolare del bene deve ritenersi preclusa a monte ogni possibile interlocuzione, successiva alla definitività dell'ablazione, che in tesi attenga, come nel caso mano, al perimetro di operatività ed efficacia di quest'ultima; ritenuto, infine, che, a prescindere dall'assorbente valenza logico giuridica delle considerazioni che precedono, in ogni caso, anche seguendo la prospettazione sottesa al ricorso e all'incidente di esecuzione che ne ha costituito l'abbrivio, in ogni caso emerge con evidenza il difetto di interesse della ricorrente, giacchè, anche a ritenere che la trascrizione del sequestro e la conseguente annotazione della confisca siano state effettuate erroneamente - non sul diritto di superficie ma sulla piena proprietà di un bene in realtà comunale-, resta parimenti incontrovertibile che il pregiudizio asserito finirebbe per riguardare esclusivamente il Comune interessato, senza inerire alla sfera soggettiva della Pernice; ritenuto infine che alla rilevata inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cod. proc. pen. definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Pr,è idente BENEDETTO PATERNO RADDUSA GIORGI FIDELBO DEPOSITATO IN CANCELLERI