Ordinanza — n. 25762/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ercolano Cosima Palma nata a CATANIA il 19/02/1963 avverso il decreto del 28/01/2025 del Tribunale di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto la reiezione del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25762/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ercolano Cosima Palma nata a CATANIA il 19/02/1963 avverso il decreto del 28/01/2025 del Tribunale di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto la reiezione del ricorso
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ercolano Cosima Palma nata a CATANIA il 19/02/1963 avverso il decreto del 28/01/2025 del Tribunale di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto la reiezione del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO Rilevato che Cosima Palma Ercolano, nella sua qualità di rappresentante legale della Co.PP. s.r.l. ha impugnato il decreto descritto in epigrafe, con il quale il Giudice delegato alla procedura di prevenzione patrimoniale promossa ai danni di Vincenzo Enrico Augusto Ercolano, pendente innanzi al Tribunale di Catania, ha negato ammissione al credito vantato dalla CO.PP. nei confronti della Geotrans srl, società le cui quote e il patrimonio sottostante risultano sottoposte a confisca totalitaria; rilevato che con il ricorso si prospettano, oltre ad affermate violazioni di legge, anche asseriti vizi di motivazione, manifestamente illogica e comunque inficiata da una travisata lettura delle acquisizioni probatorie apprezzate nel ritenere il credito oggetto di insinuazione strumentale alla pericolosità sociale del proposto oltre che non connotato dal requisito della buona fede, che ne avrebbe altrimenti legittimato il riconoscimento; ritenuto che avverso il detto provvedimento, ai sensi dei commi 6 e 9 dell'art. 59 del d.lgs. n. 159 del 2011, il creditore istante deve proporre opposizione ai Tribunale che ha disposto la confisca e che solo avverso tale ultima decisione è consentito il ricorso in cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge; ritenuto che nel caso, dunque, l'impugnazione, che attinge il provvedimento gravato anche in relazione a temi inerenti la logicità e la compiutezza delle argomentazioni rese a sostegno della decisione contestata va qualificata in termini di opposizione ex comma 6 dell'art 59 citato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione proposta quale opposizione ai sensi dell'art. 59 comma 6 d.lgs. n. 159 del 2011 dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania - sezione misure di prevenzione. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTOAATERNO' RADDUSA GIORGIO FIDELBO &L