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Sentenza — n. 25759/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25759/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25759/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile in quanto non deduce alcuna violazione di legge, unico vizio deducibile con il ricorso per cassazione anche nel caso in cui l'impugnazione riguardi il provvedimento relativo alla richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme s.r.I., Rv. 279982). In realtà, attraverso censure di merito, il ricorrente tende a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di non occasionalità della agevolazione, giudizio che, ad avviso del Collegio, è fondato su una motivazione tutt'altro che apparente, ancorata, da un lato, agli elementi probatori emersi nel procedimento penale a carico di Lanna e Nuvoletta (cfr. le pagine 6, 7 e 8), e, dall'altro, alle circostanziate dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Zagaria (cfr. le pagine 8 e 9), reputate sintomatiche dell'attuale e stabile inquinamento mafioso delle attività imprenditoriali di Lanna.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25759/2025 — snpen · Corte di Cassazione: b) quand'anche si volesse ritenere che Francesco Zagaria è intervenuto per tutelare i fratelli Lanna nella vendita del loro caseificio, si tratta, comunque di un accadimento occasionale. Si aggiunge infine che il ricorrente non è in alcun modo coinvolto nella ditta di autonoleggio del fratello Antimo.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative impugnazione della cancellazione motivi di cassazione decisione di non sollevare obiezioni procedura di annullamento mancata contestazione dei fatti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: La Fattoria di Nonna Vincenza di Lanna Giuseppe avverso il decreto emesso il 25 febbraio 2025 dalla Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. Enrico Monaco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RILEVATO IN FATTO 1. L'Avv. Enrico Monaco, quale difensore e procuratore speciale di Giuseppe Lanna, legale rappresentante della ditta individuale La Fattoria di Nonna Vincenza di Lanna Giuseppe, ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis d. Igs. n. 159 del 2011. Nel ricorso si censurano gli elementi reputati sintomatici della non occasionalità dell'agevolazione, ovvero, da un lato, la vicenda relativa all'acquisto da parte del ricorrente del fondo di Martone, vicenda in relazione al quale il ricorrente e Ciro Nuvoletta sono stati assolti ai sensi dell'art. 530, cod. proc. pen. dal reato di estorsione aggravata, e, dall'altro, gli ulteriori elementi relativi al rapporto con il clan Zagaria.

Quanto alla prima vicenda, si rileva:

a) il travisamento del dato relativo alle modalità dell'acquisto del fondo, risultando dalla sentenza che non vi fu alcuna coartazione di Martone il quale ebbe a dichiarare di avere un rapporto di fiducia con Lanna;

b) l'apoditticità della motivazione relativa alla non corrispondenza del prezzo pagato a quelli di mercato e ciò in considerazione sia delle dichiarazioni di Martone che del fatto che l'operazione avvenne con la mediazione di un unico consulente;

c) in ogni caso, i fatti risalgono al 2015. Quanto ai rapporti con il clan Zagaria, si rileva che: a) è indimostrato che il terreno su cui sorge la ditta ricorrente appartiene a Francesco Zagaria, pendendo, con riferimento alla sua proprietà una controversia civile tra il figlio del ricorrente e i cugini;

b) quand'anche si volesse ritenere che Francesco Zagaria è intervenuto per tutelare i fratelli Lanna nella vendita del loro caseificio, si tratta, comunque di un accadimento occasionale. Si aggiunge infine che il ricorrente non è in alcun modo coinvolto nella ditta di autonoleggio del fratello Antimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto non deduce alcuna violazione di legge, unico vizio deducibile con il ricorso per cassazione anche nel caso in cui l'impugnazione riguardi il provvedimento relativo alla richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme s.r.I., Rv. 279982). In realtà, attraverso censure di merito, il ricorrente tende a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di non occasionalità della agevolazione, giudizio che, ad avviso del Collegio, è fondato su una motivazione tutt'altro che apparente, ancorata, da un lato, agli elementi probatori emersi nel procedimento penale a carico di Lanna e Nuvoletta (cfr. le pagine 6, 7 e 8), e, dall'altro, alle circostanziate dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Zagaria (cfr. le pagine 8 e 9), reputate sintomatiche dell'attuale e stabile inquinamento mafioso delle attività imprenditoriali di Lanna.

Sono stati, così, ricostruiti i suoi costanti rapporti con i clan di camorra nonché i vantaggi economici tratti dalla sua impresa, non solo in relazione all'acquisto del fondo di Martone, reso possibile proprio per l'interessamento di Nuvoletta (che da anni lo aveva affidato in gestione proprio a Lanna, esautorando il legittimo proprietario), ma anche ai i. fini del salvataggio dell'azienda da tentativi di acquisto di soggetti legati a Michele Zagaria, operazione, quest'ultima, avvenuta a seguito di specifica richiesta di aiuto avanzata da Lanna e dal fratello a Francesco Zagaria (esponente di primo piano del clan dei casalesi), e reputata sintomatica del rapporto fiduciario instaurato da Lanna con la "fazione Zagaria", grazie al cui interessamento lo stesso ha potuto conseguire ulteriori vantaggi economici, dall'acquisto di un terreno, sia pure come prestanome di Zagaria, all'apertura di un noleggio di autovetture (si veda pagina 9).

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 aprile