Cassation appeal converted to appeal for driving license confiscation due to lack of conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court converted the cassation appeal into an appeal to the Court of Appeal of Rome. The defendant argued that the lower court erred in confiscating his driver's license because the irregularities in the driving test were only investigated starting in 2015, after the test in question occurred in 2014. The Court ruled that since the appeal focused on factual issues regarding the investigation timeline rather than legal errors, it could not be heard directly in cassation and must be tried on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 569, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 593, comma 2, cod. proc. pen.: A cassation appeal containing a complaint under Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. regarding the reasoning of the judgment must be converted into an appeal if it concerns factual issues or merits not suitable for review at the level of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Murante Valerio, nato a Venosa il 16/01/1984 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone il 05/07/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità o per la conversione del ricorso in appello; lette le conclusioni dell'Avv. Christian Ferretti, difensore di Valerio Murante, che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca della patente di guida
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza emessa in data 5 marzo 2024, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli in concorso con altri soggetti di cui agli artt. 319, 321 cod. pen. perchè il fatto non costituisce reato e ha disposto la confisca e distruzione della patente di guida allo stesso intestata, conseguita all'esito di un esame di guida ritenuto nullo perché svolto con modalità illecite, giudizialmente accertate, trattandosi di cosa la cui detenzione costituisce di per sé reato anche se non è stata pronunciata condanna.
2. Ricorre il difensore di Murante affidando l'impugnazione ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione, così come previsto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc, pen. in relazione alla disposta confisca della patente di guida in assenza di un accertamento serio e rigoroso delle modalità di svolgimento dell'esame di guida del 30 ottobre 2014 che ha riguardato l'odierno imputato. Il Tribunale non ha considerato che soltanto a partire dall'esame del 27 gennaio 2015 sono state svolte le indagini che hanno consentito di accertare l'esistenza del sistema di svolgimento alterato degli esami teorici con l'impiego di suggeritori e sostituti dei candidati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente ha impugnato una sentenza di assoluzione, che in quanto emessa con formula diversa da quella del fatto non sussiste o del non aver commesso il fatto, è appellabile ex art. 593, comma 2, cod.proc.pen. Deve rilevarsi che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834;
Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860). Ed invero l'impugnazione sottoposta a scrutinio si incentra su doglianze che attengono ad una rilettura delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità, in quanto espressamente qualificate come connesse a vizi di motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, adduce che le indagini sono state svolte con riferimento agli esami di guida a partire da quello del 27 gennaio 2015, mentre l'esame di guida che ha riguardato l'imputato Murante si è svolto il 30 ottobre 2014.L'impugnazione verte, perciò, solo sul vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto provato sulla base della deposizione resa dall'unico teste di Polizia Giudiziaria escusso che tutti gli esami di guida oggetto delle contestazioni erano stati alterati con l'impiego di suggeritori o di sostituti dei candidati.
In tal modo non si mette in discussione la legittimità della confisca in assenza di condanna per violazione di legge, ma si propone solo una questione di vizio della motivazione in merito all'accertamento delle illecite modalità dell'esame di guida svolto dall'imputato.
2. Da quanto sopra ne discende la conversione del ricorso in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio di merito.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 15 maggio