Ordinanza — n. 25643/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAO ORDINANZA sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA E. che ha chiesto la correzione della sentenza rilevato che nel dispositivo della sentenza in epigrafe, letto all'udienza del 27 maggio 2025, pur disponendosi il parziale annullamento con rinvio della sentenza, non è stata data l'indicazione dell'Autorità giudiziaria cui il processo deve essere rinviato; rilevato che si tratta di un evidente errore materiale e che non è dubbio che il giudice del rinvio vada individuato nella Corte di appello di Bologna; ritenuto, quindi, essendo applicabile il disposto di cui all'art. 625 bis, comma 3, prima parte, cpp, di dovere disporre la correzione nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M Letto l'art. 625 bis, comma 3, prima parte, cpp dispone la correzione del dispositivo letto all'udienza del 27 maggio 2025 nel proc.rg 10535/25 nel senso che dopo le parole "nei confronti di Onuoha Stanley" debba leggersi "rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna". Manda alla cancelleria per le relative annotazioni e comunicazioni. Così è de
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25643/2025 — snpen · Corte di Cassazione: che ha chiesto la correzione della sentenza rilevato che nel dispositivo della sentenza in epigrafe, letto all'udienza del 27 maggio 2025, pur disponendosi il parziale annullamento con rinvio della sentenza, non è stata data l'indicazione dell'Autorità giudiziaria cui il processo deve essere rinviato; rilevato che si tratta di un evidente errore materiale e che non è dubbio che il giudice del rinvio vada individuato nella Corte di appello di Bologna; ritenuto, quindi, essendo applicabile il disposto di cui all'art. 625 bis, comma 3, prima parte, cpp, di dovere disporre la correzione nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M Letto l'art. 625 bis, comma 3, prima parte, cpp dispone la correzione del dispositivo letto all'udienza del 27 maggio 2025 nel proc.rg 10535/25 nel senso che dopo le parole "nei confronti di Onuoha Stanley" debba leggersi "rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna". Manda alla cancelleria per le relative annotazioni e comunicazioni. Così è de
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O ORDINANZA sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA E. che ha chiesto la correzione della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che nel dispositivo della sentenza in epigrafe, letto all'udienza del 27 maggio 2025, pur disponendosi il parziale annullamento con rinvio della sentenza, non è stata data l'indicazione dell'Autorità giudiziaria cui il processo deve essere rinviato; rilevato che si tratta di un evidente errore materiale e che non è dubbio che il giudice del rinvio vada individuato nella Corte di appello di Bologna; ritenuto, quindi, essendo applicabile il disposto di cui all'art. 625 bis, comma 3, prima parte, cpp, di dovere disporre la correzione nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M Letto l'art. 625 bis, comma 3, prima parte, cpp dispone la correzione del dispositivo letto all'udienza del 27 maggio 2025 nel proc.rg 10535/25 nel senso che dopo le parole "nei confronti di Onuoha Stanley" debba leggersi "rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna". Manda alla cancelleria per le relative annotazioni e comunicazioni. Così è de