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Sentenza — n. 25379/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25379/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25379/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha disposto la consegna del cittadino italiano Manuel Bryan Melis, che ha prestato consenso, alla Autorità giudiziaria maltese che ne ha fatto richiesta con mandato di arresto europeo processuale emesso in data 26 aprile 2025 dalla Corte dei Magistrati di Malta - in relazione a coevo mandato di arresto - in relazione ai reati di rapina a mano armata e furto in abitazione, subordinando la consegna alla condizione che il Melis, dopo essere stato sottoposto a processo, sia rinviato nello Stato Italiano per scontare la pena o la misura di sicurezza eventualmente applicata nei suoi confronti.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25379/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, con il proprio atto di ricorso, deduce erronea applicazione dell'art. 6, primo comma, lett.

Parole chiave

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rimpatrio in sicurezza allontanamento allontanamento legittimo aiuto all'evasione di detenuti protezione internazionale procedura di estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione di errore materiale della ordinanza impugnata nella parte in cui è indicata quale data di emissione quella del 9 giugno 2025, dovendosi individuare quella del 10 giugno 2025.
art. 606 cod. proc. pen
69/2005 prevede che la ordinanza che decide sulla consegna è ricorribile in cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari nei confronti di Melis Manuel Bryan;

2. Melis Manuel Bryan, nato a San Gavino Monreale il 16/04/1998 avverso la ordinanza del 10/06/2025 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, Avv. Gianluca Aste, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha disposto la consegna del cittadino italiano Manuel Bryan Melis, che ha prestato consenso, alla Autorità giudiziaria maltese che ne ha fatto richiesta con mandato di arresto europeo processuale emesso in data 26 aprile 2025 dalla Corte dei Magistrati di Malta - in relazione a coevo mandato di arresto - in relazione ai reati di rapina a mano armata e furto in abitazione, subordinando la consegna alla condizione che il Melis, dopo essere stato sottoposto a processo, sia rinviato nello Stato Italiano per scontare la pena o la misura di sicurezza eventualmente applicata nei suoi confronti.

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari e il consegnando.

3. Il Procuratore generale, con il proprio atto di ricorso, deduce erronea applicazione dell'art. 6, primo comma, lett.

c) della legge 22 aprile 2005 n. 69 mancando, nel mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità giudiziaria maltese, la precisazione della natura e finalità dell'ordine di arresto al quale il cittadino italiano è stato sottoposto. Pur essendo certa la natura processuale del mandato di arresto europeo, esso con evidenza partecipa a finalità estranee a quelle in relazione alle quali l'ordine di Arresto Europeo (E.A.W.) può essere emesso, quali sono quella di proteggere le vittime dei medesimi reati e assicurare il ristoro dei danni che esse hanno conseguito dalle condotte ascritte al Melis. In ogni caso, nell'E.A.W. emesso dalla Autorità Giudiziaria maltese non è riportata la esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva indicate nell'art. 6, primo comma, lett.

c) della legge n. 69 del 2005 , mancanza che non può essere superata dal consenso che il consegnando ha formulato nell'udienza per la convalida dell'arresto.

4. Il difensore del consegnando deduce con unico motivo inosservanza dell'art. 18-bis della legge n. 69/2005. Non essendo stata richiesta la partecipazione del consegnando al procedimento penale maltese, in questa fase, non appare necessaria la presenza del Melis sul suolo maltese per il raggiungimento delle finalità di cui al mandato di arresto europeo - il pericolo di reiterazione di reati e la garanzia del risarcimento dei danni - che possono essere rispettate e soddisfatte anche nello stato di arresti domiciliari sul suolo italiano, in cui si trova. Inoltre, a fronte della condizione apposta alla consegna, la Corte ha dato seguito al mandato di arresto europeo senza addurre, pur potendo prenderlo in considerazione, alcun motivo di rifiuto facoltativo che la stessa condizione apposta integra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione di errore materiale della ordinanza impugnata nella parte in cui è indicata quale data di emissione quella del 9 giugno 2025, dovendosi individuare quella del 10 giugno 2025.

2. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile perché tardivamente proposto solo in data 16 giugno 2025, oltre il termine di tre giorni previsto dall'art. 22, comma 5-bis, I. n. 69/2005.

3. Il ricorso del consegnando è inammissibile perché proposto per ragioni non ammesse dall'ordinamento. Invero, nel caso - ricorrente nella specie - in cui il consegnando esprime consenso alla sua consegna, l'art. 22, comma 5-bis, della legge n. 69/2005 prevede che la ordinanza che decide sulla consegna è ricorribile in cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. Non rientra, pertanto, nei casi ammessi la dedotta violazione dell'art. 18- bis della legge n. 69/2005 che non è norma sostanziale penale né norma della quale si debba tenere conto ai fini dell'applicazione di norma sostanziale penale, riguardando una condizione processuale dell'eventuale rifiuto alla consegna, in ogni caso, esulante dalla fattispecie in esame avente ad oggetto mandato di arresto di natura processuale.

4. Alla inammissibilità del ricorso del consegnando consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dispone la correzione di errore materiale della ordinanza impugnata indicandosi quale data di emissione quella del 10 giugno 2025, anziché quella del 9 giugno 2025, mandando alla cancelleria per gli adempimenti. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Melis Manuel Bryan al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui a