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Sentenza — n. 25195/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal sentence for violating the prohibition of aggravating punishment in retrial proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25195/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the Florence Court of Appeal's retrial judgment without remittal due to a violation of the prohibition against aggravating punishment. Defendants argued that the appellate court imposed heavier sentences than those in the previously annulled first-instance appeal decision. The court ruled that the retrial judge cannot increase the penalty for the specific crime being re-examined compared to the prior annulled ruling.

Regesto Legislator

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Art. 620, lett. I, cod. proc. pen.; In retrial proceedings following partial annulment, the rescissory judge cannot impose a penalty that constitutes an aggravation in species and quantity of the one established in the previously annulled appeal judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
prohibition of aggravating punishment reformatio in peius retrial proceedings partial annulment Italian criminal procedure penalty determination Supreme Court annulment revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 620, lett. I, cod. proc. pen.
A tale errore può porre rimedio direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett.
art. 597 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Raffone Giuseppe, nato a Catania il 16/10/1968 D'Alteri° Pasquale, nato a Giugliano in Campania il 10/7/1972 avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte di appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena; uditi l'Avv. Cristiano Bonanni, in sostituzione dell'Avv. Enrico Marzaduri, difensore di Pasquale D'Alterio, e l'Avv. Marco Ammannati, difensore di Giuseppe Raffone, che hanno chiesto di accogliere i ricorsi. i

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dopo la pronuncia della Seconda Sezione di questa Corte del 10 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale l'11 giugno 2019, ha rideterminato la pena e applicato a Giuseppe Raffone quella di anni 7 di reclusione ed euro 10.000 di multa e a Pasquale D'Alterio quella di anni 6, mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa; ha confermato nel resto.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

3. L'Avv. Enrico Marzaduri, difensore di Pasquale D'Alterio, ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3.1. Inosservanza del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte di appello determinato la pena in misura superiore rispetto a quella determinata nel primo giudizio di appello. 3.2. Vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale determinato la pena per il reato di cui al capo A) nella stessa misura per i due coimputati, pur avendo affermato che la posizione del ricorrente doveva ritenersi più arretrata rispetto a quella di Giuseppe Raffone.

4. L'Avv. Marco Ammannati, difensore di Giuseppe Raffone, ha dedotto i motivi di seguito indicati. 4.1. Inosservanza del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte di appello determinato la pena in misura superiore rispetto a quella stabilita nella sentenza di appello annullata dalla Corte di cassazione. 4.2. Vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale violato il divieto di reformatio in peius, pur essendosi posta il problema.

5. Il 18 ottobre 2024 sono pervenuti motivi nuovi nell'interesse di Giuseppe Raffone, con cui è stata ribadita la censura sulla violazione del divieto di reformatio in peius.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.2. Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte, in caso di impugnazione del solo imputato, il giudice del processo rescissorio, nel determinare la pena per il reato per cui vi è condanna, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata nel giudizio precedente all'annullamento parziale, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. (ex multis: Sez. 4 n. 24430 del 10/06/2021, Rossi, Rv. 281403 - 01).

3. Nel caso in esame, la Seconda Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Firenze dell'Il giugno 2019 limitatamente alla parte in cui era stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per l'episodio qualificato come autonoma ipotesi di tentata estorsione aggravata, avvenuto il 23 gennaio 2017, da ricomprendersi, invece, nell'unica imputazione relativa al delitto di estorsione consumata. Nell'ambito del giudizio rescissorio, tuttavia, il Giudicante ha comminato una pena superiore a quella stabilita nella sentenza della Corte di appello annullata.

Per Giuseppe Raffone, mantenendo immutato l'aumento a titolo di continuazione per il porto illegale di armi (capo B), ha determinato la pena finale per il reato di estorsione consumata e per il porto illegale di armi in anni 7 di reclusione ed C 10.000 di multa, mentre nella prima sentenza di appello la pena finale era stata determinata in anni 6, mesi 2 di reclusione ed C 10.000 di multa. Per Pasquale D'Alterio, in relazione all'unico reato di estorsione consumata, ha determinato la pena in anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa, mentre nella prima sentenza di appello la pena era stata determinata in anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa.

È evidente, quindi, che la pena determina nella fase rescissoria è superiore a quella applicata nella sentenza di appello annullata dalla Seconda Sezione di questa Corte, con violazione del divieto di reformatio in peius.

4. A tale errore può porre rimedio direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. I, cod. proc. pen. Quanto a Giuseppe Raffone, può determinarsi la pena base per il delitto di estorsione in quella individuata quale pena base nella prima sentenza di appello, ossia anni 5 di reclusione ed euro 7.000 di multa, inferiore a quella determinata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata (ossia anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa), là dove ha assorbito i fatti commessi il 23 gennaio 2017 nell'unica imputazione relativa al delitto di estorsione consumata.

A tale pena può sommarsi l'aumento stabilito a titolo di continuazione per il reato in materia di armi (mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa). Si giunge così alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa. Parimenti, quanto a Pasquale D'Alterio, può determinarsi la pena per il delitto di estorsione in quella individuata nella prima sentenza di appello, ossia anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa, inferiore a quella determinata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata (ossia anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa), là dove ha assorbito i fatti commessi il 23 gennaio 2017 nell'unica imputazione relativa al delitto di estorsione consumata.

5. La determinazione della pena per il delitto di estorsione, come innanzi indicata, in misura diversa tra i due ricorrenti e più bassa per Pasquale D'Alterio assorbe il secondo motivo del ricorso di tale imputato.

6. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena va rideterminata per ciascuno dei due ricorrenti nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, rideterminando la pena in quella di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 8.000 di multa per Raffone Giuseppe e in quella di anni cinque di reclusione