Sentenza — n. 24966/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è fondato. Osserva, preliminarmente il Collegio che nell’atto di opposizione il ricorrente aveva sostanzialmente formulato una richiesta di restituzione nel termine, deducendo: a) di avere appreso del decreto penale solo con la notifica della comunicazione della Prefettura di Ancona in merito al diniego del rilascio della cittadinanza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod. pen; Sentenza — n. 24966/2025 — snpen · Corte di Cassazione: c) tali circostanze, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, non consentono diaffermare che lo stesso fosse a conoscenza del processo.
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cupi Sulejman nato in Albania il 01/04/1949 avverso l'ordinanza emessa il 30 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lettele richieste del Pubblico M inistero, in persona del Sostituto Procuratore G enerale Fabio Picuti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. Giuseppina Bucchianico, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha respinto l’opposizione proposta il 13/11/2023 da Sulejman Cupi avverso il decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., ritenendola tardiva, stante la regolarità della notifica del predetto decreto presso ildifensore d’ufficio anche quale domiciliatario dell’imputato. 2.L’imputato ha proposto appelloavverso detto provvedimento, riqualificato come ricorso per cassazione, ed ha dedotto che:
a) non ha mai eletto domicilio né ha mai conosciuto il difensore di ufficio;
b) non ha mai firmato il verbale di identificazione ed elezione di domicilio;
c) tali circostanze, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, non consentono diaffermare che lo stesso fosse a conoscenza del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Osserva, preliminarmente il Collegio che nell’atto di opposizione il ricorrente aveva sostanzialmente formulato una richiesta di restituzione nel termine, deducendo:
a) di avere appreso del decreto penale solo con la notifica della comunicazione della Prefettura di Ancona in merito al diniego del rilascio della cittadinanza;
b) di non avere avuto conoscenza del decreto penale di condannain quanto notificato al difensore di ufficio con il quale non ha mai avuto contatti. Il Giudice procedente ha omesso di valutare detta istanza, limitandosi al vaglio del mero dato formale della regolarità della notificazione, elemento questo, che, di per sé (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), non è idoneo a dimostrare l’effettiva conoscenza della pendenza del processo, connotato, nel caso in esame, da una forma di contraddittorio sull’azione penale esercitata con il decreto di condanna, di carattere eventuale e differito. Il Giudice per le indagini preliminari doveva, pertanto, valutare se sussistevano i presupposti di cui all’art. 175,comma 2, cod. proc. pen., se la domanda era tempestiva e se era fondata,posto che si lamentava l’assenza di un rapporto professionale con il difensore di ufficio.
2. Alla stregua di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona per la trattazione dell’opposizione. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rinvia gli atti al GIP presso il Tribunale di Ancona per la trattazione dell'opposizione. Così deciso l’8 aprile 202