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Ordinanza — n. 24674/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because petition filed by wrong person lacked standing to request retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24674/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by Gjini Gentian, the brother of the convicted defendant, rather than the defendant himself. Although the initial request was addressed to the wrong person, the court found no standing for the brother to act as a special procurator for the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked concrete standing and ordered the brother to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 632, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 590, cod. proc. pen.: A request for retrial filed by a close relative without specific authorization lacks concrete standing if the original request was incorrectly attributed to that relative, rendering the subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of standing special procurator retrial request close relative procedural costs concrete standing inadmissible appeal ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 632, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 590, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso presentato da Gjini Gentian, nato il 25/04/1984 a Elbasan (Albania) Gjini Skerdian, nato il 08/11/1990 Elbasan (Albania) avverso l'ordinanza in data 9 gennaio 2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 9 gennaio 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata nell'interesse di Skerdian Gjini avverso la sentenza di condanna pronunciata per il delitto di rapina nei confronti del predetto dal Tribunale di Udine in data 24 novembre 2015, confermata dalla Corte di appello di Trieste e infine divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

2. Ha presentato ricorso l'Avv. Renato Giuseppe Alfarone, qualificatosi come procuratore speciale di Gentian Gjini, fratello di Skerdian Gjini. Deduce che sussistevano i presupposti per la revisione alla luce della nuova prova costituita dalle dichiarazioni acquisite, che possedevano i caratteri necessari per imporre una nuova valutazione. Inoltre, avrebbe dovuto essere dato conto del contrasto tra le sentenze di primo e secondo grado in ordine alla posizione di Dushku.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Al di là del fatto che lo stesso è stato presentato in data 7 febbraio 2025, a fronte di avviso di deposito comunicato al difensore, anche nell'interesse di Gjini Skerdian, in data 15 gennaio 2025, da ciò discendendo che il ricorso è stato presentato oltre il termine di giorni quindici, applicabile in relazione all'ordinanza impugnata, è comunque dirimente la circostanza che l'originaria istanza, al di là di chi avesse rilasciato procura, era stata presentata -e poi trattata dalla Corte territoriale- come riferibile a Skerdian Gjini, cioè al soggetto condannato, e non come riferibile al fratello Gentian Gjini, che pur avrebbe potuto direttamente presentarla quale prossimo congiunto, ai sensi dell'art. 632, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Orbene, poiché il ricorso, pur nell'interesse ultimo di Skerdian Gjini, cioè del soggetto condannato, è stato tuttavia presentato dal difensore qualificatosi come procuratore speciale di Gentian Gjini, deve ritenersi che non sia ravvisabile corrispondenza tra colui in nome del quale, pur erroneamente, era stata presentata l'istanza e colui in rappresentanza del quale è stato presentato il ricorso, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione in concreto di Gentian Gjini.

5. Si tratta di un profilo di inammissibilità che può essere rilevato de plano, conseguendone la condanna del solo Gentian Gjini, cui è in concreto ascrivibile l'iniziativa, al pagamento ,delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il solo Gjini Gentian al pagamento delle spese processual