Sentenza — n. 24563/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nell'interesse di Andreea Rostas Petruta, nell'ambito del procedimento per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dal Tribunale distrettuale di Lorrach (Germania), al fine di eseguire la pena di mesi nove di reclusione, irrogatale con sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 18 maggio 2020, irrevocabile 1'11 novembre 2021, per due reati di furto commessi il 16/12/2019 e il 19/12/2019. rò-f 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24563/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Andreea Rostas Petruta denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 9, comma 6, della I. n. 69 del 2005, in quanto l'annullamento della sentenza che aveva ordinato la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di Andreea Rostas Petruta, disposto con sentenza n. 19642 del 23 maggio 2025 di questa Corte, rappresenta un elemento nuovo idoneo ad incidere sul profilo cautelare, che doveva essere complessivamente riconsiderato. 2.2.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rostas Petruta Andreea, nata in Romania il 03/09/1988 CUI 076EG7L avverso l'ordinanza del 10/06/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nell'interesse di Andreea Rostas Petruta, nell'ambito del procedimento per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dal Tribunale distrettuale di Lorrach (Germania), al fine di eseguire la pena di mesi nove di reclusione, irrogatale con sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 18 maggio 2020, irrevocabile 1'11 novembre 2021, per due reati di furto commessi il 16/12/2019 e il 19/12/2019. rò-f 2.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Andreea Rostas Petruta denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 9, comma 6, della I. n. 69 del 2005, in quanto l'annullamento della sentenza che aveva ordinato la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di Andreea Rostas Petruta, disposto con sentenza n. 19642 del 23 maggio 2025 di questa Corte, rappresenta un elemento nuovo idoneo ad incidere sul profilo cautelare, che doveva essere complessivamente riconsiderato. 2.2.
Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e 5 CEDU, travisamento della produzione documentale della difesa. La Corte di appello avrebbe respinto l'istanza di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari non per l'inadeguatezza di tale ultima misura ma per l'inidoneità del luogo di esecuzione proposto dalla difesa, e ciò senza attivare i propri poteri istruttori di ufficio per verificare il domicilio proposto e le persone che lo occupavano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo. Con la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, la difesa aveva rilevato che, dopo l'emissione della misura, questa Corte, con sentenza n. 19642 del 23 maggio 2025, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Milano del 16 aprile 2025, aveva disposto la consegna della ricorrente all'autorità giudiziaria tedesca, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio, una volta acquisite le informazioni integrative dallo Stato di emissione, ai sensi dell'art. 16 d.
Igs. n. 60 del 2005, al fine «di verificare se la modalità della notificazione è stata tale da garantire alla ricorrente la conoscenza certa del processo celebrato a suo carico e del diritto a ottenere un nuovo processo nel merito oppure se, quando riceverà personalmente la notifica, dopo la consegna, sarà informata di tali diritti». La Corte di appello, però, nel respingere l'istanza di sostituzione della misura non si è confrontata con la deduzione difensiva, non valutando l'eventuale incidenza di tale pronuncia, peraltro di carattere meramente processuale, sulla sussistenza del pericolo di fuga.
Pertanto, il ricorso va accolto e l'ordinanza impugnata va annullata per nuovo giudizio su tale specifico punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att