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Sentenza — n. 24351/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for recusation due to lack of specific legal grounds and failure to cite reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24351/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for recusation lacked precise legal articulation and failed to reference the appellate court's reasoning. The appellant argued the judge showed grave animosity and anticipated the verdict, but the court found these claims generic and disconnected from the actual procedural history. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. d) e 37, comma 1, lett. a) e b) c.p.p.; The appeal for recusation is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically cite the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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recusation appeal grave animosity lack of motivation procedural inadmissibility court costs grave deficienza del procedimento all'estero corrispondenza con il difensore assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, lett. d) c.p.p.
a), in relazione all'art. 36, comma 1, lett.
Art. 37, comma 1, lett. a) c.p.p.
Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett.
Art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.
Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett.
art. 121 cod. proc. pen
art. 36 cod. proc. pen
a), in relazione all'art. 36, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Morenghi Michele nato a Piacenza il 14/05/1973 avverso l'ordinanza del 27/03/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 36, comma 1, lett.

d) e 37, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., dal difensore di Michele Morenghi, imputato nel proc. pen. n. 666/2020 pendente innanzi al Tribunale di Piacenza, nei confronti del giudice Alessandro Rago.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di Michele Morenghi deducendo un unico, articolato motivo di annullamento per difetto di motivazione in quanto, in primo luogo, la Corte di appello non si sarebbe confrontata con le argomentazioni dell'istanza di ricusazione e della successiva memoria depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., con cui si censurava non il contenuto dei provvedimenti adottati dal giudice ma le modalità di assunzione degli stessi e le ragioni di fondo ad essi sottese. Del tutto apparente sarebbe, inoltre, la motivazione in ordine alla dedotta anticipazione del convincimento sui fatti di causa, in quanto la Corte non avrebbe adeguatamente valutato le interlocuzioni del giudice con l'autorità giudiziaria straniera per la predisposizione del videocollegamento per l'escussione di un teste da remoto. Infine, illogica sarebbe l'argomentazione in merito alla irrilevanza dei reiterati inviti all'astensione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché le censure sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano e dei correlati, congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Il giudice è stato ricusato sia per "grave inimicizia" sia per avere anticipato il giudizio; entrambi i motivi di ricusazione sono ricondotti alle modalità con cui il giudice ha ammesso, e poi parzialmente revocato, le prove, al fatto di aver sollecitato la rapida conclusione del procedimento, essendo il reato a rischio prescrizione, alla mancata astensione, sollecitata dalla difesa.

Su tali punti, però, le doglianze sviluppate nel ricorso sono del tutto generiche e non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha rilevato come i provvedimenti istruttori fossero, in realtà, perfettamente rituali e non esorbitassero dal legittimo esercizio delle funzioni e che ha sottolineato che le decisioni processuali, anche se sfavorevoli, non sono sintomatiche di inimicizia grave, potendo semmai fondare un motivo di gravame avverso la decisione finale. Né la grave inimicizia del giudice nei confronti dell'imputato e l'anticipazione del giudizio, secondo la corretta argomentazione della Corte, possono in alcun modo emergere dalla mancata astensione, seppur sollecita dalla difesa, in assenza di una delle cause di cui all'art. 36 cod. proc. pen., o dalla volontà di definire il procedimento prima dello scadere dei termini di prescrizione del reato.Del tutto generiche sono anche le doglianze sull'inimicizia derivante dalla pregressa conoscenza dell'imputato con il giudice ricusato, dai rapporti di collaborazione dell'imputato con la madre del giudice e da un ricorso per cassazione trattato dal padre del giudice.

2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas