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Sentenza — n. 24337/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24337/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24337/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 15 dicembre 2023 nei confronti di Vincenzo Cannarozzo ritenuto responsabile e condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 56- 346 - bis, comma 4, cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Vincenzo Cannarozzo, per il tramite del difensorkdi fiducia, deducendo: - violazione di legge, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al difensore di fiducia in relazione alla udienza di trattazione del 14 ottobre 2024 e alla successiva udienza di rinvio del 3 marzo 2025 innanzi alla Corte di appello di Messina. Ha rappresentato, a tal uopo, il ricorrente come il decreto in oggetto risultasse notificato con invio degli atti all'indirizzo P.E.C. di altro omonimo avvocato.

Regesto Legislator

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art. 179 cod. proc. pen, art. 184 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24337/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 56- 346 - bis, comma 4, cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Vincenzo Cannarozzo, per il tramite del difensorkdi fiducia, deducendo: - violazione di legge, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al difensore di fiducia in relazione alla udienza di trattazione del 14 ottobre 2024 e alla successiva udienza di rinvio del 3 marzo 2025 innanzi alla Corte di appello di Messina. Ha rappresentato, a tal uopo, il ricorrente come il decreto in oggetto risultasse notificato con invio degli atti all'indirizzo P.E.C. di altro omonimo avvocato.

Parole chiave

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vizio di procedura rinuncia al dibattimento orale rinvio del dibattimento oltraggio alla corte declinatoria di competenza annullamento del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod. proc. pen
L'omissione della notificazione integra una nullità assoluta ed insanabile per omessa citazione a norma dell'art. 179, comma 1, cod.
art. 184 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cannarozzo Vincenzo, nato a Galatina il 18/06/1955 avverso la sentenza del della Corte di appello di Messina l( Visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Mariella Ianniciello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 15 dicembre 2023 nei confronti di Vincenzo Cannarozzo ritenuto responsabile e condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 56- 346 - bis, comma 4, cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Vincenzo Cannarozzo, per il tramite del difensorkdi fiducia, deducendo: - violazione di legge, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al difensore di fiducia in relazione alla udienza di trattazione del 14 ottobre 2024 e alla successiva udienza di rinvio del 3 marzo 2025 innanzi alla Corte di appello di Messina. Ha rappresentato, a tal uopo, il ricorrente come il decreto in oggetto risultasse notificato con invio degli atti all'indirizzo P.E.C. di altro omonimo avvocato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2.Dall'esame degli atti del fascicolo richiamati nel ricorso risulta che la notifica del decreto che dispone il giudizio per l'udienza di trattazione del 14 ottobre 2024 innanzi alla Corte di appello di Messina sia nei confronti del difensore di fiducia dell'imputato Vincenzo Cannarozzoìsia nei confronti dell'imputato stesso - che aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore - è stata erroneamente disposta mediante inoltro di P.E.C. all'indirizzo dell'Avv.

Mario Pavone del Foro di Brindisi anziché dell'Avv. Mario Pavone del Foro di Catania, unico difensore di fiducia designato. Stesso errore di notifica si riscontra in sede di avviso all'imputato e al di lui difensore del rinvio della prima udienza di trattazione alla successiva data del 3 marzo 2025, disposta ex officio con provvedimento del Presidente di Sezione. Il processo si svolgeva in forma non partecipata. Presentavano conclusioni scritte il Procuratore generale e il difensore della parte civile, non anche il difensore dell'imputato (cfr. verbale di udienza del 3 marzo 2025) Orl 2.1.

L'omissione della notificazione integra una nullità assoluta ed insanabile per omessa citazione a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., precludendo la rituale vocatio in iudicium dell'imputato e del difensore. Consolidato è , a tal proposito, l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui « ...in materia di vizi della vocatio in ius .... la nullità assoluta e insanabile, prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539).

3. Ne discende, inevitabilmente, l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio del processo ad altra sezione della Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso del processo. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il