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Sentenza — n. 23799/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23799/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23799/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di ricorso proposto da Edil 900 Costruzioni Srl avverso il decreto emesso dal locale Tribunale in data 1 agosto 2024 con il quale è stata rigettata l'istanza per l'ammissione della predetta società al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d. leg.vo n. 159 del 2011.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23799/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, nel richiamare le parentele, ha omesso di considerare che si tratta di mere affinità e, quanto ai rapporti commerciali, ha omesso di considerare la loro episodicità, non considerando che una società non aveva alcuna criticità e l'altra è stata interdetta in epoca successiva al rapporto commerciale.

Parole chiave

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imprese di costruzione controllo dei lavori aggiudicazione d'appalto edile materiali da costruzione ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori politica edilizia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S.R.L. EDIL 900 Costruzioni avverso il decreto del 21/11/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di ricorso proposto da Edil 900 Costruzioni Srl avverso il decreto emesso dal locale Tribunale in data 1 agosto 2024 con il quale è stata rigettata l'istanza per l'ammissione della predetta società al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d. leg.vo n. 159 del 2011.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore e procuratore speciale, il legale rappresentante della società Edil 900 Costruzioni Srl deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, omessa motivazione in ordine alla censurata introduzione nel decreto emesso dal Tribunale della "frequentazione" con tale Rotondo Salvatore, circostanza del tutto estranea alla presente vicenda e, invece, pertinente a quella riguardante altro decreto emesso all'esito della stessa udienza. 2.2. Con il secondo motivo, travisamento degli atti e motivazione apparente in relazione a due soli rapporti commerciali, rispettivamente con la Paviservice s.r.l. e KF s.r.I., con le quali non vi è alcun rapporto o collegamento societario, ma solo isolati rapporti commerciali per singole forniture o servizi. 2.3.

Con il terzo motivo, violazione dell'art. 34-bis d. leg.vo n. 159/2011 e motivazione apparente, essendosi la Corte limitata a riportare il dato statico delle motivazioni del provvedimento prefettizio, limitandosi alla affermazione della legittimità del diniego opposto dalla P.A., addirittura ampliando gli elementi di presunta criticità che il Tribunale aveva circoscritto a soli tre elementi, ritenendo l'insufficienza del contestato rapporto di parentela, in mancanza di ulteriori elementi sintomatici. La Corte ha omesso di valutare l'entità dei fatti, delle misure correttive di self cleaning operate dalla società per valutare la occasionalità o meno della agevolazione e farne conseguire la bonificabilità.

In particolare, nel richiamare le parentele, ha omesso di considerare che si tratta di mere affinità e, quanto ai rapporti commerciali, ha omesso di considerare la loro episodicità, non considerando che una società non aveva alcuna criticità e l'altra è stata interdetta in epoca successiva al rapporto commerciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è generico, non avendo rilievo l'elemento censurato nel presente giudizio.3. Il secondo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla considerazione del prolungato rapporto commerciale con le due società.

4. Il terzo motivo è infondato, lambendo l'inammissibilità. Il decreto impugnato, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha richiamato le ragioni del provvedimento prefettizio, involgenti la composizione sociale, i rapporti familiari dei componenti della società con soggetti pericolosi e i rapporti commerciali (rispettivamente, triennali e biennali) della medesima società con due società, KF Srl semplificata - raggiunta da interdittiva antimafia - e Paviservice srl - il cui socio di minoranza è stato coinvolto in una indagine per bancarotta e associazione per delinquere, è genero di Dante Sestito, arrestato per omicidio del dipendente Salvatore Silipo e il cui legale rappresentante è indagato per emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Ha quindi affermato che le allegazioni difensive - riguardanti la incensuratezza dei soci e dei loro parenti prossimi, la scarsa incidenza dei rapporti commerciali indicati, la iscrizione della Paviservice alla white list e l'anteriorità dei rapporti con la KF rispetto alla interdittiva - non inficiavano le predette ragioni in quanto la società opera nell'ambito di un fitto reticolato di relazioni familiari (anche non prossime) che coinvolgono tutti e quattro i soci della società istante, compresi i due che sono amministratori, considerando i rapporti con la Paviservice così come connotata e quelli con la KF.

A ciò aggiunge - senza che il ricorso vi si confronti - la mancanza della prospettazione di uno specifico percorso di bonifica in termini virtuosi, delle modalità di attuazione dello stesso, delle misure organizzative che si intendono adottare, della direzione da imprimere all'attività economica in modo da renderla immune da condizionamenti illegali.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento