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Sentenza — n. 23784/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23784/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23784/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall'imputato Cristian La Versa avverso la sentenza emessa in data 11 ottobre 2022 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo c) per mancanza di querela, rideterminando la pena inflitta in ordine ai reati di cui ai capi a)(artt. 81, 337 cod. pen.) e b)(artt.61 n. 2 e 10, 81 cpv., 582, 585 in relazione all'art. 576 cod. pen.) in ordine ai quali ha confermato la responsabilità dello stesso imputato.

Regesto Legislator

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art. 576 cod. pen, art. 581 cod. pen, art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 23784/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è genericamente proposto rispetto alla specifica - ineccepibile - valutazione in fatto in ordine alla elevatissima gravità della condotta, che ha messo in pericolo non solo gli operanti intervenuti ma anche gli utenti della strada, terminata solo a seguito di un incidente che aveva consentito di bloccare l'autovettura a bordo della quale il ricorrente si trovava, e tenuto conto anche delle conseguenze lesive.3. Il secondo motivo è genericamente proposto in quanto ha a oggetto questione non proposta in appello.

Parole chiave

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lesioni gravi abbandono per lesioni personali trauma alla mano trauma da colpo di frusta azione civile reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 576 cod. pen
2 e 10, 81 cpv., 582, 585 in relazione all'art. 576 cod. pen.) in ordine ai quali ha confermato la responsabilità dello stesso imputato.
art. 581 cod. pen
pen., mancando lesioni post traumatiche e, quindi, dovendosi qualificare il fatto ai sensi dell'art. 581 cod. pen., da ritenersi assorbito nel reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen
pen., da ritenersi assorbito nel reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La Versa Cristian, nato a Palermo il 07/04/1994 avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Mauro Barraco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall'imputato Cristian La Versa avverso la sentenza emessa in data 11 ottobre 2022 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo c) per mancanza di querela, rideterminando la pena inflitta in ordine ai reati di cui ai capi a)(artt. 81, 337 cod. pen.) e b)(artt.61 n. 2 e 10, 81 cpv., 582, 585 in relazione all'art. 576 cod. pen.) in ordine ai quali ha confermato la responsabilità dello stesso imputato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con atto a mezzo del difensore che deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 337, 132 e 133 cod. pen., 27, comma 3, Cost. e 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Corte di appello ha avallato la dosimetria della pena stabilita dal Tribunale, individuando la pena base in un anno e mesi sei di reclusione, pari al triplo del minimo edittale sulla base di una motivazione apparente mediante l'utilizzo di mere clausole di stile in violazione dei principi costituzionali della finalità rieducativa della pena ed eurounitari di proporzione della pena alla offesa richiamati. 2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 337,582 e 585 cod. pen., mancando lesioni post traumatiche e, quindi, dovendosi qualificare il fatto ai sensi dell'art. 581 cod. pen., da ritenersi assorbito nel reato di cui all'art. 337 cod. pen.

3. In assenza di istanza di trattazione orale le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è genericamente proposto rispetto alla specifica - ineccepibile - valutazione in fatto in ordine alla elevatissima gravità della condotta, che ha messo in pericolo non solo gli operanti intervenuti ma anche gli utenti della strada, terminata solo a seguito di un incidente che aveva consentito di bloccare l'autovettura a bordo della quale il ricorrente si trovava, e tenuto conto anche delle conseguenze lesive.3. Il secondo motivo è genericamente proposto in quanto ha a oggetto questione non proposta in appello.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle