Sentenza — n. 23783/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto Maria Teresa Fiorentino dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascrittole per particolare tenuità del fatto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendo con unico motivo violazione dell'art. 131-bis, terzo comma n. 2, cod. pen. che esclude la possibilità di ritenere tenue l'offesa quando si procede per il delitto di resistenza nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Sentenza — n. 23783/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. ascrittole per particolare tenuità del fatto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendo con unico motivo violazione dell'art. 131-bis, terzo comma n. 2, cod. pen. che esclude la possibilità di ritenere tenue l'offesa quando si procede per il delitto di resistenza nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Fiorentino Maria Teresa, nata a Castellammare di Stabia il 03/12/1967 avverso la sentenza del 29/11/2024 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto Maria Teresa Fiorentino dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascrittole per particolare tenuità del fatto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendo con unico motivo violazione dell'art. 131-bis, terzo comma n. 2, cod. pen. che esclude la possibilità di ritenere tenue l'offesa quando si procede per il delitto di resistenza nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni.
3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto erroneamente la sentenza non ha considerato l'ostatività del reato contestato alla imputata - prevista dall'art. 131-bis, terzo comma n. 2, cod. pen. - al riconoscimento della ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Deve, pertanto, essere disposto - ai sensi dell'art. 623, primo comma lett. d), cod. proc. pen. - l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata. Così