Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual grounds and lack of specific legal questions in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court distorted facts regarding the police intervention and failed to properly identify his participation in the crime. The court rejected these claims as generic factual disputes, noting that the appeal did not raise specific legal questions necessary for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605, comma 1, c.p.p.; Art. 606, comma 1, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based solely on generic factual grounds or if it fails to raise specific questions of law.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salkanovic Romano, nato in Bosnia-Erzegovina il 13/12/1973 avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame - per quanto in questa sede di interesse - proposto dall'imputato Romano Salkanovic avverso la sentenza emessa in data 6 luglio 2023 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole dei reati di cui al capo D)(artt. 110, 336, 337, 635, primo e secondo comma, cod. pen.) e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 336 e 337 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento costitutivo dell'atto di ufficio avverso il quale l'imputato si sarebbe opposto. La sentenza ha piegato le circostanze fattuali al fine di ricondurvi l'operato della Polizia Municipale, dimenticandosi dei limiti e dei contorni definiti nel capo di imputazione, incentrato sul controllo della situazione per l'incendio in atto presso il campo nomadi, quando apre alla possibilità che l'incendio fosse già spento nel momento in cui le forze dell'ordine intervenivano, così privando di certezza processuale il richiamato elemento costitutivo del reato. 2.2.
Con il secondo motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione del ricorrente quale partecipe ai fatti. Il fondamento dell'accertamento, individuato nella testimonianza di uno degli agenti intervenuti, è viziato da illogicità in ordine alla attendibilità del riconoscimento del ricorrente, non individuandosi un criterio selettivo che dia affidabilità logica ad esso né individui una posizione privilegiata del testimone a riguardo, né, ancora, emergendo riferimenti allo specifico contributo causale prestato dai singoli soggetti coinvolti nella contestazione. 2.3.
Con il terzo motivo mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo, violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., essendosi fatta discendere da un unico risalente precedente del 2012, senza considerare il carattere estemporaneo della condotta oggi incriminata.
3. In assenza di istanza di trattazione orale, il P.G. ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto, secondo una sua parcellizzazione, rispetto alla ineccepibile ricostruzione in fatto secondo la quale compito degli operanti era di verificare la sicurezza del campo nomadi e accertarsi personalmente della cessazione del pericolo che aveva dato origine al loro intervento, cosa che non avevano potuto fare, proprio a causa del comportamento violento tenuto da diversi abitanti del campo, tra i quali l'attuale ricorrente.
3. Il secondo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla incensurabile individuazione del ricorrente, quale partecipe della sassaiola contro gli operanti, da parte dell'agente Poci, che specificamente lo indicava di averlo visto da 20 metri di distanza.
4. Il terzo motivo è genericamente proposto, non essendo stata specificamente posta questione in appello. In ogni caso, la sentenza motiva sulla commissione delle condotte finalizzate ad impedire agli operanti i compiti di controllo, costringendoli ad allontanarsi, mentre questi già erano sul posto ad esercitare tali compiti (impedendo il passaggio di veicoli in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, fino al momento in cui Sasa Havilovic aveva iniziato ad insistere a voler entrare nel capo con il proprio mezzo dando la stura alle successive violenze - v. pg. 7 della sentenza impugnata). Generico è il riferimento alla precedente sentenza di legittimità nei confronti dei correi, riguardante altra sentenza di appello con diverso tessuto motivazionale.
8. Il quarto motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla analitica disamina svolta a riguardo dalla sentenza (v. pg. 10).
9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo