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Ordinanza — n. 23504/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23504/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23504/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bisetto Massimiliano, nato a Bollate il 07/07/1976 avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Rilevato che il ricorso nell'interesse di Massimiliano Bisetto avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 18/3/2025, con motivazione contestuale, con la quale è stato disposto il riconoscimento della decisione straniera emessa dal Direttore dell'Ispettorato del lavoro e delle miniere del Granducato del Lussemburgo in data 26 settembre 2019, definitiva il 3/2/2020, con la quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 15.000,00 nei confronti di Massimiliano Bisetto, in qualità di amministratore delegato di Hinterland Immobiliare srl, è stato proposto in data 27 marzo 2025, oltre il termine di gg. cinque stabilito dall'art. 22 della legge n. 69/2005 alla quale rinvia l'art. 12, comma 10, del D.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23504/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Leg.vo n. 161/2010; Ritenuto che, pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, primo comma lett. c), cod. proc. pen. e alla conseguente declaratoria si procede de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative spese di difesa anticipo delle spese spese di assistenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bisetto Massimiliano, nato a Bollate il 07/07/1976 avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Rilevato che il ricorso nell'interesse di Massimiliano Bisetto avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 18/3/2025, con motivazione contestuale, con la quale è stato disposto il riconoscimento della decisione straniera emessa dal Direttore dell'Ispettorato del lavoro e delle miniere del Granducato del Lussemburgo in data 26 settembre 2019, definitiva il 3/2/2020, con la quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 15.000,00 nei confronti di Massimiliano Bisetto, in qualità di amministratore delegato di Hinterland Immobiliare srl, è stato proposto in data 27 marzo 2025, oltre il termine di gg. cinque stabilito dall'art. 22 della legge n. 69/2005 alla quale rinvia l'art. 12, comma 10, del D.

Leg.vo n. 161/2010; Ritenuto che, pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, primo comma lett. c), cod. proc. pen. e alla conseguente declaratoria si procede de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i