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Ordinanza — n. 23503/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses foreign labor sanction appeal as filed beyond statutory five-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23503/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed five days after the deadline. The appellant, Massimiliano Bisetto, sought to challenge a Luxembourg labor fine of €8,000 imposed on his company. The court ruled that the appeal violated the strict time limit mandated by Article 22 of Law No. 69/2005, leading to immediate dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 22 L. 69/2005; Art. 12, comma 10 D.Leg.vo 161/2010; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against foreign labor sanctions must be lodged within five days; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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foreign labor sanction statutory time limit inadmissible appeal Cassazione ordinanza procedural deadline ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali spese per l'allestimento dei piani

Disposizioni normative citate

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Art. 22 della legge n. 69/2005
cinque stabilito dall'art. 22 della legge n. 69/2005 alla quale rinvia l'art.
Art. 12, comma 10, del D. Leg.vo n. 161/2010
69/2005 alla quale rinvia l'art. 12, comma 10, del D.
Art. 591, primo comma, lettera c), codice di procedura penale
161/2010; Ritenuto che, pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, primo comma lett.
Art. 610, comma 5-bis, codice di procedura penale
e alla conseguente declaratoria si procede de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bisetto Massimiliano, nato a Bollate il 07/07/1976 avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Rilevato che il ricorso nell'interesse di Massimiliano Bisetto avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 18/3/2025, con motivazione contestuale, con la quale è stato disposto il riconoscimento della decisione straniera emessa dal Direttore dell'Ispettorato del lavoro e delle miniere del Granducato del Lussemburgo in data 26 settembre 2019, definitiva il 3/2/2020, con la quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 8.000,00 nei confronti di Massimiliano Bisetto, in qualità di amministratore delegato di Hinterland Immobiliare srl, è stato proposto in data 27 marzo 2025, oltre il termine di gg. cinque stabilito dall'art. 22 della legge n. 69/2005 alla quale rinvia l'art. 12, comma 10, del D.

Leg.vo n. 161/2010; Ritenuto che, pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, primo comma lett. c), cod. proc. pen. e alla conseguente declaratoria si procede de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso