Italian Supreme Court orders correction of final judgment to remand sentencing due to loss of base crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted an order to correct a final judgment that had become unenforceable because the primary crime used to calculate the sentence was declared extinguished. The defendants were convicted of extortion and other offenses, but the Supreme Court previously reclassified the extortion charge as a lesser offense that had been remitted by the victim. Consequently, the appellate court could no longer determine the appropriate penalty for the remaining convictions. The court ruled that this omission required a material correction rather than a nullity, ordering the transmission of files to the appellate court for sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 c.p.; Art. 60 c.p.p.: When a final judgment relies on a crime declared extinguished to establish the penalty base, the court must correct the omission by remanding the case to the appellate court for sentencing determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione dell'errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n. 28416 del 16 aprile 2024, proposta dal Presidente della Corte di appello di Milano il 28 febbraio 2025, nel procedimento a carico di 1) Abdelrahman Ahmed Mohamed Okily, nato in Egitto il 01/01/1997 2) Khalaf Mohamed Yahya Tageldin, nato in Egitto il 21/10/1990 3) Mohamed Hesham Reda Sadek, nato in Egitto il 01/12/1981 4) Mohamed Ibrahim Abdelrahnnan Mohamed, nato in Egitto il 01/01/1982. esaminata la richiesta e letti gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto di procedere alla correzione, disponendo il rinvio del processo alla Corte d'appello per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In primo grado e in appello, Abdelrahman Ahmed Mohamed Okily, Khalaf Mohamed Yahya Tageldin, Mohamed Hesham Reda Sadek e Mohamed Ibrahim Abdelrahman Mohamed erano stati ritenuti colpevoli dei delitti di estorsione aggravata, violenza privata ed altri, in danno del loro connazionale Ali Abdelhadi. La Corte di cassazione, con sentenza n. 18688 del 16 febbraio 2023, annullava con rinvio la sentenza d'appello, nella parte in cui era stato ravvisato il delitto di estorsione anziché quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Con sentenza del 7 luglio 2023, all'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano confermava la condanna per il delitto di estorsione. Con sentenza n. 28416 del 16 aprile 2024, questa Corte, accogliendo il ricorso degli imputati, ha riqualificato quel fatto come delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393, cod. pen.) ed ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello, perché detto reato risultava estinto per intervenuta remissione di querela.
2. Con istanza peklvenuta il 28 febbraio scorso, il Presidente della Corte di appello di Milano ha rappresentato che il delitto di estorsione - poi riqualificato in quello dei cui all'art. 393, cit., e dichiarato estinto - costituiva la violazione più grave, sulla quale era stata calcolata la pena-base per gli aumenti di pena relativi agli ulteriori reati per i quali la condanna degli imputati, all'esito dei vari giudizi d'impugnazione, ha acquisito autorità di cosa giudicata: con la conseguenza che, venuto meno tale reato, il giudice di merito si trova nell'impossibilità di stabilire la pena per quelli oggetto di condanna irrevocabile. Per tale ragione, ha avanzato a questa Corte istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 28416 del 16 aprile 2024, chiedendo d'integrarla con la disposizione di rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena.
3. Il Procuratore generale ha chiesto di procedere alla correzione, disponendo il rinvio del processo alla Corte d'appello per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
4. L'istanza dev'essere assentita e la sentenza deve conseguentemente essere integrata, disponendosi, più precisamente, la trasmissione degli atti al giudice di merito, anziché il rinvio. Si tratta, infatti, di correggere un'omissione che non determina nullità, che non comporta una modificazione essenziale dell'atto e che, inoltre, rende possibile l'esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna altrimenti ineseguibile.
P.Q.M.
Dispone la correzione della sentenza n. 28416 del 16 aprile 2024 della Corte di cassazione, ordinando che, nel dispositivo della stessa, dopo le parole "il reato è estinto per remissione di querela.", siano inserite le seguenti parole: "Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena". Dispone che la presente ordinanza sia annotata sull'originale della sentenza. Così deciso in