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Sentenza — n. 23492/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding custody based on drug trafficking role and association membership.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23492/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Pietro Leone against the detention order issued by the Lecce Court. The defense argued that the evidence of drug trafficking was insufficient and that the location of the alleged crimes did not match the defendant's residence. The court upheld the detention order, reasoning that the defendant's fundamental role as a storage facility for the criminal association and his history of serious offenses justified the restrictive measure under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 74, D.P.R. 309/1990; The court established that a custodial measure remains justified when the defendant plays a fundamental role in a criminal association and possesses a proven capacity to reoffend, even if less restrictive measures are theoretically available.

Parole chiave

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custodia cautelare in carcere associazione per delinquere traffico di stupefacenti capacità di delinquere vizio della motivazione rigetto del ricorso spese processuali inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, cod. pen.
Art. 74, commi 2 e 3, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
in relazione al reato ex art. 74 d.P.R.
Art. 616, cod. proc. pen.
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non risulta superata da elementi di valutazione di segno contrario.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Leone Pietro, nato il 26/06/1973 a Villa Castelli avverso l'ordinanza del 10/12/2024 del Tribunale della Libertà di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore Simone Perelli che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, udito l'Avvocato Luigi Danucci del Foro di Taranto, difensore di fiducia di Leone, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, rigettando l'istanza di riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a Pietro Leone la misura della custodia cautelare in carcere relativamente ai reati ex art. 73, comma 1, e 74, commi 2,3, e d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 decritti nei capi 40) e 24) delle imputazioni provvisorie.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Leone si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi d colpevolezza a carico di Leone in relazione al reato oggetto del capo 40), riguardante la dazione — da parte di Raffaele Capoccia, in concorso con Arjuan Cerma e Ervis Gjizi — a Leone di 10 involucri contenenti sostanza stupefacente. Si assume che le indagini hanno prodotto soltanto una conversazione, avvenuta il giorno 01/04/2021, che coinvolge Leone e la cui intercettazione ha condotto a rinvenire nella sua abitazione vari tipi di sostanza stupefacente; da questo dato, collegato ai contenuti di conversazioni riguardanti Raffaele Capoccia, il Tribunale ha ritenuto desumibile che questi, assieme a altri indagati albanesi, avrebbe utilizzato l'abitazione del ricorrente come deposito di sostanze stupefacenti (13 pacchi di eroina contenenti ciascuno un chilogrammo).

Si osserva che, se la sostanza fosse stata depositata da Capoccia nell'abitazione di Leone (dove non è stata rinvenuta), i numerosi operanti della Polizia giudiziaria intervenuti l'1/04/2021 avrebbero dovuto osservare l'operazione, mentre la perquisizione ha condotto soltanto al sequestro di 19,5 grammi di marijuana, 27,3 grammi di eroina, 6 grammi di mam e 19 chilogrammi di paracetamol° e caffeina. Si dà atto che, in occasione della perquisizione, Leone fuggì attraverso il suo vasto podere, ma dal resoconto delle attività risulta che egli nulla portò con sé. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ritenere che l'abitazione di Leone (ubicata nel territorio di Martina Franca) sia stata utilizzata come deposito dell'eroina, mentre il luogo dei fatti per i quali si procede è sito nel territorio del Comune di Grottaglie. Si argomenta che per attribuire tale qualità alla abitazione del ricorrente non basta il fatto che in una conversazione del 22/01/2021 tra Capoccia e i suoi sodali questa viene indicato come «la base». Si osserva che non emergono dati che indichino anche soltanto la mera conoscenza fra Leone e i numerosi altri coindagati indicati nel capo 24 delle imputazioni provvisorie e che la perquisizione nella abitazione di Leone non ha condotto a rinvenire strumenti di taglio e/o confezionamento di sostanze stupefacenti. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare le esigenze cautelari e nell'applicare la misura più restrittiva, trascurando che dal 2/04/2021, per quattro anni, Leone è stato costantemente sottoposto a misura cautelare (prima con la custodia in carcere, poi con gli arresti domiciliari) senza che siano emersi dati per supporre un suo collegamento attuale con l'associazione per delinquere descritta nel capo 24), tanto più che il territorio in cui avrebbe operato il gruppo dista dalla abitazione di Leone non meno di 150 chilometri, sicché, comunque, la misura degli arresti domiciliari risulterebbe adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Nell'ordinanza impugnata, con argomentazione esente da manifeste illogicità, circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato oggetto capo 40) delle imputazioni provvisorie, il Tribunale ha precisato che la droga sequestrata nella abitazione di Leone il giorno 01/04/2021 non è quella (13 chilogrammi di eroina suddivisa in altrettanti involucri) che lo stesso giorno Raffele Capoccia prelevò dal camionista Arian Crema e che nascose nel vano-nascondiglio della sua autovettura per poi trasportarla assieme a Ervis Gjuzi nella masseria di Pietro Leone, come viene desunto dai contenuti delle conversazioni intercettate (p. 6-8 dell'ordinanza).

Inoltre, ha osservato che la frequentazione della masseria da parte di Capoccia emerge anche dai contenuti delle conversazioni intercettate relative agli episodi che hanno condotto alla formulazione delle imputazioni provvisorie nei suoi confronti, (sebbene non anche di Leone) oggetto dei capi 38) e 39) e ha puntualizzato che dopo la perquisizione, la Polizia giudiziaria, — sopraggiunta la notte e data la vastità del podere di Leone (con ampi terreni e casolari), nel quale il ricorrente era fuggito in occasione della perquisizione — sospese le operazioni per riprenderle il giorno successivo.

In questo contesto, il rinvenimento di 19 chilogrammi di paracetamolo e caffeina, sostanza da taglio della droga e il contenuto nella «annotazione inerente l'attività di indagine» del 2/04/2021, allegata al ricorso — dove si precisa che la perquisizione fu estesa al deposito degli attrezzi attiguo alla abitazione e lì furono rinvenuti un sacco di nylon contenente una polvere beige dalle caratteristiche organolettiche simili alla eroina dal peso complessivo di 14,2 chilogrammi, e altro sacco contenente verosimilmente eroina dal peso lordo di 5 chilogrammi — forniscono ulteriori significativi elementi di valutazione che avvalorano l'ipotesi accusatoria, perché indicativi di una partecipazione di Leone alla gestione di attività illecite concernenti quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Il ricorrente non contesta l'esistenza della associazione per delinquere descritta nel capo 24) e il Tribunale ha precisato che questa aveva il suo centro nella Provincia di Lecce, ma era operativa (con i reati-fine) anche a Bari, Milano, Martina Franca (TA), Grottaglie (TA) e Brindisi; quindi, anche nel territorio in cui vive Leone. Inoltre, nell'ordinanza si evidenzia che: nella chat tra Capoccia e tale Xhixhi del 17/12/2020, questi avvisò il primo che alle ore 16 del giorno successivo era atteso per prelevare l'eroina utilizzando l'espressione «Alla base.

Solita») e che effettivamente il 18/04/2020, Capoccia raggiunse Grottaglie e — come è risultato dalla osservazione delle condotte — fu poi accompagnato presso la masseria di Leone per prelevare sostanza stupefacente; questo svolgimento dei fatti si ripeté analogamente nei giorni 20-22/01/2020, sempre menzionandosi la masseria di Leone come «la base»; nella masseria di Leone sono stati benvenuti 20 chilogrammi di sostanze da taglio (paracetamolo e caffeina) notoriamente utilizzate per preparare l'eroina per il suo uso. Da questi dati il Tribunale non irragionevolmente ha desunto che Leone aveva rapporti con Capoccia, Gjuzi e altri sodali che consideravano la sua masseria come base per il prelievo di sostanza stupefacente, senza che rilevi che Marco Penza, dirigente della associazione, non abbia menzionato il ricorrente fra i sodali nella missiva del 5/06/2020, perché questa riguardò soltanto i partecipi ai quali Penza voleva dare direttive.

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Circa le esigenze cautelari, il Tribunale ha considerato il ruolo fondamentale rivestito da Leone, quale fornitore del deposito della doga, nella associazione per delinquere e la sua capacità a delinquere desumibile dai numerosi procedimenti penali e ha valutato che la presunzione in materia cautelare posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc pen. in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non risulta superata da elementi di valutazione di segno contrario. Ha considerato che gli arresti domiciliari e la detenzione domiciliare nell'ambito del procedimento n. 2630/2021 RGNR furono applicati a Leone perché allora si ignorava il suo inserimento nella associazione per la quale si procede e che una misura meno restrittiva non impedirebbe a Leone di riprendere, anche nel suo domicilio, luogo presso il quale gli si contesta di avere commesso i reati ascrittigli, il traffico di sostanze stupefacenti, anche considerando i suoi rapporti con la criminalità albanese e la sua capacità di procurarsi apparecchi cellulari sofisticati che si sottraggono alle ordinarie intestazioni.4.

Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna il ricorrente al pagamento delel spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria pe