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Sentenza — n. 23487/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23487/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23487/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza resa da Sez.2, n. 262 dell'11/2/2025, con la quale veniva annullata con rinvio la sentenza di condanna, emessa nei confronti di altri imputati, limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.628, comma terzo, cod. I pen. Sostiene il ricorrente che la predetta sentenza avrebbe dovuto estendere l'annullamento anche nei suoi confronti, in applicazione del principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen., in considerazione del fatto che l'annullamento aveva ad oggetto la sussistenza di un'aggravante di natura oggettiva.

Regesto Legislator

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art. 587 cod. proc. pen, art. 625 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 23487/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 262 dell'11/2/2025, con la quale veniva annullata con rinvio la sentenza di condanna, emessa nei confronti di altri imputati, limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.628, comma terzo, cod. I pen. Sostiene il ricorrente che la predetta sentenza avrebbe dovuto estendere l'annullamento anche nei suoi confronti, in applicazione del principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen., in considerazione del fatto che l'annullamento aveva ad oggetto la sussistenza di un'aggravante di natura oggettiva.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ricorso straordinario per nullità restituzione in pristino impedimenti all'allontanamento restituzione speciale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 587 cod. proc. pen
Sostiene il ricorrente che la predetta sentenza avrebbe dovuto estendere l'annullamento anche nei suoi confronti, in applicazione del principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 cod.
art. 625 bis cod. proc. pen
Sul punto, deve ribadirsi il principio secondo cui non è proponibile il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cofone Francesco, nato a Corigliano Calabro il 27/5/1993 avverso la sentenza dell'11/2/2025 emessa dal Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza resa da Sez.2, n. 262 dell'11/2/2025, con la quale veniva annullata con rinvio la sentenza di condanna, emessa nei confronti di altri imputati, limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.628, comma terzo, cod. I pen. Sostiene il ricorrente che la predetta sentenza avrebbe dovuto estendere l'annullamento anche nei suoi confronti, in applicazione del principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen., in considerazione del fatto che l'annullamento aveva ad oggetto la sussistenza di un'aggravante di natura oggettiva.

2. Il ricorso è inammissibile posto che il ricorrente non era parte del giudizio definito con la citata sentenza della Corte di Cassazione che, conseguentemente, non era espressamente tenuta a pronunciarsi nei confronti di soggetti non costituiti in giudizio. Sul punto, deve ribadirsi il principio secondo cui non è proponibile il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis cod. proc. pen., per denunciare la mancata dichiarazione da parte della Corte di cassazione dell'effetto estensivo nella sentenza di annullamento con rinvio, in quanto tale omissione non pregiudica l'imputato non ricorrente, che potrà esercitare i suoi diritti per effetto della citazione a cura del giudice di rinvio o anche di autonomo intervento in questo giudizio, ovvero in sede esecutiva (Sez.6, n. 46202 del 2/10/2013, Serio, Rv. 258157; si veda anche Sez.1, n. 1454 del 14/10/2013, Lipari, Rv. 258390, secondo cui qualora il giudice di rinvio, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non ricorrenti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, il rimedio spettante ai soggetti pretermessi consiste nell'incidente di esecuzione, atteso che questi, in quanto non citati, non sono "parti" del giudizio di rinvio e che il giudice dell'esecuzione è titolare del potere di intervenire sul titolo esecutivo, e di rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta,:

3. Sulla base di tali principi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle R I A pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell