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Sentenza — n. 23345/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23345/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23345/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di brio Paolino, ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione. Alla rinuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23345/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale rinuncia alle prestazioni d'assicurazione sospensione di pena procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia remissione della pena corruzione nell'esecuzione forzata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da brio Paolino, nato a Noia il 13/06/1960 avverso l'ordinanza emessa il 31/10/2024 dal Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.sa Mariella De Masellis, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per rinuncia;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di brio Paolino, ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi.

3. Il 13/02/2025 è pervenuta rituale rinuncia alla impugnazione.

4. Alla rinuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025.