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Sentenza — n. 23340/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23340/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23340/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Damiano Caputo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.lgs. 159 del 2011, ha ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen; Sentenza — n. 23340/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e 73 d.lgs. 159 del 2011, ha ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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attenuazione della pena indennizzo per carcerazione preventiva ricusazione del pubblico ministero cancellazione dall'albo avvocati permesso di promuovere un procedimento penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
Damiano Caputo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Caputo Damiano nato a Bitonto il 04/04/1998 avverso la sentenza emessa il 21 maggio 2024 dalla Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generali Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Damiano Caputo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.lgs. 159 del 2011, ha ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo del necessario requisito della specificità, limitandosi ad una generica censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche, diniego argomentato dalla Corte territoriale, in termini non manifestamente illogici, in ragione dell'assenza di elementi favorevoli al ricorrente.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere este Il Pre