Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and violation of procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide specific grounds for annulment and raised generic objections. The lower court had convicted the defendant of corruption based on evidence of variable bribe amounts and his role in manipulating public tenders. The court rejected the arguments as either lacking specificity, merely refuting the lower court's reasoning, or improperly encroaching on the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for annulment are generic, lack specificity, or constitute mere refutations of the lower court's reasoning without proposing concrete legal errors.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole Aprile Emilia Anna Giordano Ersilia Calvanese Riccardo Amoroso Maria Sabina Vigna - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez. 518/25 UP – 03/04/2025 R.G.N. 5067/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lucci Raniero, nato a Roma il 01/12/1967 avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; uditi i difensori, avv. Pier Gerardo Santoro, anche in sostituzione dell’avv. Alessandro Diddi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del primo dicembre 2022, che aveva dichiarato l’imputato Raniero Lucci responsabile del reato di corruzione (art. 319 cod. pen.), prosciogliendolo invece da quello di turbata libertà degli incanti perché estinto per prescrizione. Dalle sentenze di merito si evince che il procedimento a carico del Lucci costituiva un segmento di una più ampia vicenda che aveva interessato, tra gli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 22435/2025 Roma, lì, 13/06/2025 altri, la figura di Salvatore Buzzi (c.d. processo “Mondo di mezzo”), titolare di cooperative, aggiudicatarie di appalti comunali. Questo processo si era concluso definitivamente con l’affermazione di responsabilità di Buzzi anche per i capi rubricati nel presente procedimento ai nn.
7) e 8) e che vedevano come concorrente il Lucci, quale suo collaboratore nella cooperativa “29 giugno”. In particolare, al Lucci al capo 7) era stato contestato di aver concorso alla turbativa della gara per la raccolta differenziata del Comune di S. Oreste (commessa dal mese di ottobre 2013 al mese di aprile 2014); nonché al capo 8), con riferimento alla medesima gara, di aver concorso alla corruzione dei pubblici ufficiali del Comune (il sindaco Menichelli e il responsabile dell’UTC del comune e RUP del procedimento, Placidi) per turbare la gara, accordandosi dietro il versamento di danaro affinchè Buzzi e i suoi collaboratori potessero sostituire prima della aggiudicazione del 3 giugno 2014 le offerte originariamente presentate con altre redatte ad hoc (reato commesso nel 2014). Per questo secondo reato nel procedimento principale erano stati in via definitiva condannati Buzzi e Placidi e invece assolti Menichelli e i collaboratori del Buzzi Garrone e Chiaravalle.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Raniero Lucci, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 110 cod. pen. per aver omesso di motivare o comunque per aver motivato illogicamente sul concorso del Lucci nel reato di corruzione. Pur risultando accertato che l’accordo corruttivo tra Buzzi e Placidi era stato concluso in occasione di una cena tra costoro del 3 ottobre 2013, alla quale Lucci non era stato sicuramente presente, la Corte di appello ha ritenuto provata la partecipazione concorsuale del ricorrente al delitto sotto forma di rafforzamento del proposito criminoso e di agevolazione della commissione sin dall’epoca della conclusione di tale accordo corruttivo.
La prova di questa partecipazione, peraltro, si basa sul dato del tutto indimostrato della consapevolezza del ricorrente dell’accordo corruttivo. Secondo la Corte di appello, rivelatrice di questa consapevolezza sarebbe una captazione del 18 ottobre 2013 – quindi successiva alla cena e alla dazione della somma di danaro al Placidi - intercorsa tra Buzzi e il ricorrente, il cui contenuto si allega: il mero riferimento fatto dal Lucci “al 3%” dimostrerebbe la conoscenza della tangente pagata per turbare la gara. La motivazione, tuttavia, non riesce ad offrire una lettura finale ed unitaria della partecipazione concorsuale, tanto da ricorrere il giudicante a giudizi di verosimiglianza o forte plausibilità in presenza di dati non univoci.
Il salto logico che compie la Corte di appello è di aver tratto la prova indiretta del suo concorso dalla partecipazione del ricorrente alla turbativa della gara: si sarebbe attivato per turbare la gara solo in quanto certo dell’accordo corruttivo. Viepiù risulta priva di riscontri e quindi apodittica la lettura della captazione quanto al riferimento al 3% quale tangente concordata con i responsabili comunali. Pertanto, la prova della consapevolezza del ricorrente riposa su un dato probatorio privo di riscontri e quindi non univoco. Rispetto a tali censure sollevate con l’appello, la Corte di appello non ha offerto alcuna argomentazione.
Va aggiunto che la difesa, a fronte di questa già incerta ricostruzione, aveva evidenziato dati distonici presenti nel compendio probatorio che la rendevano ancor più non sostenibile sul piano logico: - risulta accertato che l’accordo corruttivo era stato siglato da Buzzi e Placidi in occasione della cena del 3 ottobre 2013 nella quale, presente anche il sindaco Menichelli, non solo non partecipò Lucci ma neppure era gradita la sua presenza da parte del sindaco (che aveva detto a Buzzi di non farlo presenziare) e che la somma di 6.000 euro era stata consegnata a Placidi dal Buzzi il 9 ottobre 2013, in adempimento dell’accordo corruttivo già concluso; - la sentenza passata in giudicato quanto a Buzzi e Placidi per il reato di corruzione non fa alcun riferimento alla captazione del 18 ottobre 2013 e al 3%, stabilendo piuttosto che l’accordo corruttivo prevedeva il pagamento di una percentuale del valore del servizio non precisata (5%-3%).
La difesa aveva pertanto sostenuto che al momento in cui si era realizzato il contributo materiale del Lucci alla turbativa (con la sostituzione delle offerte) non fosse a conoscenza dell’accordo corruttivo “a monte” stipulato tra Buzzi e Placidi. La Corte di appello non ha fornito a tali deduzioni risposta. Si lamenta anche la erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in tema di prova indiziaria, che richiede che il ragionamento probatorio sia articolato in due distinti momenti, il primo volto a determinare la gravità e precisione dei singoli indizi e il secondo la loro concordanza.
La tesi accusatoria non trova infatti alcun riscontro in ordine sia alla ritenuta consapevolezza del Lucci dell’accordo corruttivo prima della turbativa sia alla lettura della captazione del 18 ottobre 2013. Tutte le captazioni vedono infatti solo Buzzi parlare dell’accordo corruttivo e delle somme versate a Placidi (captazione del 22 aprile 2013 con il Chiaravalle), mentre quelle relative a Lucci sono neutrali (in esse si affrontano solo aspetti tecnici della gara). Certo è che Lucci venne a sapere da Buzzi dell’accordo corruttivo solo dopo il 5 maggio 2013 (intercettazioni del 6 giugno 2014 e del 7 maggio 2014). 2.2.
Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 319 e 110 cod. pen. e al ruolo di Lucci all’interno della cooperativa e quindi sul concorso morale all’accordo corruttivo. La ricostruzione della Corte di appello si basa su un altro dato, ovvero la posizione paritaria di Lucci rispetto al Buzzi all’interno della cooperativa. Da tale assunto la Corte di appello ha tratto il convincimento che Lucci fosse al corrente sin dall’inizio dell’accordo illecito stretto con il Placidi. Peraltro, si tratta di dato sostenuto da motivazione illogica, perché apodittica, e anche contraddittoria rispetto ad altri atti acquisiti e valutati.
Tutte le intercettazioni in atti e la sentenza che ha definito il procedimento principale vedono il solo Buzzi assumere le decisioni sulle gare pubbliche alle quali partecipare; Lucci non è stato mai attinto da indagini sul reato associativo e sui fatti di corruzione di cui al procedimento principale, ma ha solo svolto compiti tecnici nella gestione delle gare, quale dipendente della cooperativa; l’intercettazione tra Buzzi e Lucci n. 48808 dimostra come Lucci sia un mero dipendente del Buzzi (questi infatti lo richiama per non aver provveduto a adempimenti contrattuali che avevano portato alla revoca di un servizio affidato alla cooperativa).
Per quanto non vincolante, andava considerata la assoluzione della dipendente Garrone per il capo 8), che pur aveva partecipato come Lucci alla turbativa della gara. La Corte di appello è incorsa in evidente travisamento di atti del processo (gli interrogatori di Buzzi, le intercettazioni riguardanti l’imputazione, le dichiarazioni di Lucci e quelle di Chiaravalle, la motivazione della sentenza principale). Si riporta un passaggio dell’interrogatorio di Buzzi del 24 giugno 2014 a sostegno della estraneità di Lucci nella vicenda corruttiva.
Si rammenta il canone dell’oltre ragionevole dubbio quale regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 114 cod. pen. La Corte di appello non affrontato la questione subordinata, invocata dalla difesa, del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., pur in presenza di un ruolo certamente non essenziale o rilevante del ricorrente, ma certamente marginale. 2.4. Violazione di legge in ordine alla prescrizione del reato di corruzione prima della pronuncia di appello.
Nel computo del periodo di prescrizione la Corte di appello ha ricompreso erroneamente anche un periodo di sospensione per rinvio di cortesia concesso alla difesa all’udienza del marzo 2024. Invero a quell’udienza aveva già concluso il Procuratore generale e la discussione della difesa è stata posticipata al mese di settembre per impossibilità dei difensori di potervi partecipare come anticipato giorni prima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua articolazione.
2. Procedendo in ordine logico dall’ultima questione versata nel quarto motivo, va rilevato che la tesi difensiva sui casi di rinvio dell’udienza che danno luogo alla sospensione della prescrizione è priva di evidente fondamento. Già questa Corte ha affermato in tema di cause di estinzione del reato che il rinvio della trattazione del processo ad una successiva udienza, disposto su richiesta dell'imputato o del suo difensore, comporta la sospensione dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen., quand'anche in quella stessa udienza sia stata svolta attività istruttoria o processuale (Fattispecie relativa a rinvio disposto su richiesta del difensore, all'esito di udienza nella quale, dopo lo svolgimento di una parte dell'istruttoria dibattimentale, avrebbe dovuto procedersi all'esame dell'imputato). (Sez. 1, n. 29264 del 24/06/2024, Rv. 286903).
Quindi correttamente la Corte di appello ha considerato la prescrizione sospesa dalla data dell’udienza del 26 marzo 2024 sino a quella della successiva e ultima udienza del 23 settembre 2024, in quanto era stata la difesa dell’imputato a richiedere un rinvio al momento di prendere la parola nel corso della discussione finale, non allegando alcun legittimo impedimento. Quanto poi alla data di consumazione del reato, la Corte di appello la individua in quella del 23 ottobre 2014, coincidente con l’ultima dazione corruttiva di Buzzi a Placidi.
Secondo un pacifico principio, il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 - 01). La difesa al riguardo si limita a laconiche asserzioni su una data diversa, indicando quella del 3 ottobre 2013 (data dell’accordo) o quella dell’aggiudicazione della gara del 5 maggio 2024.
Soluzioni entrambe non corrette alla luce del principio di diritto sopra indicato.
3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto la difesa propone una critica della sentenza impugnata in larga parte aspecifica e a tratti anche di merito e generica rispetto al ragionamento probatorio seguito dai giudici del merito. 3.1. Quanto alla partecipazione del ricorrente all’accordo corruttivo, emerge sin dalla sentenza di primo grado una ricostruzione dei fatti che con riferimento alla figura del Lucci va al di là della mera intercettazione del 18 ottobre 2013. L’ingresso del Lucci nella vicenda è stato registrato sin dall’inizio di settembre 2013, allorquando erano emersi i primi contatti tra il sindaco Menichelli e Buzzi ed era stato proprio Lucci a recarsi dal sindaco su incarico del Buzzi e a riferire a quest’ultimo di come era andato l’incontro sulla gestione dei rifiuti.
Nei giorni seguenti è sempre Lucci a informare costantemente Buzzi di come preparare la gara e di aver consegnato in via informale “un progettino” a quelli del Comune. Lucci dimostrava quindi di essere ben addentro alle dinamiche “operative” del Buzzi non come mero tecnico ma come sua longa manus nel gestire in prima persona e da protagonista e con ampi margini di manovra i rapporti “riservati” e fuori da ogni canale ufficiale con personaggi del Comune. E’ il Buzzi a chiedere a Lucci di come “erano rimasti” con il sindaco e Lucci a riferire di come si erano accordati per un trattamento particolarmente favorevole alla loro cooperativa e delle contropartite (“i paletti”) richieste dal Sindaco (far assumere personale a lui gradito nella cooperativa).
Quindi Lucci era al corrente che era in atto una trattativa con il Sindaco di tipo corruttivo. In questo contesto preparato dal Lucci e all’esito di questi pregressi passaggi che vedano coinvolto anche il Placidi, il 2 ottobre 2013 il sindaco emetteva l’ordinanza che affidava in via diretta e d’urgenza alla cooperativa di Buzzi il servizio dei rifiuti urbani e la stessa sera veniva organizzata la cena tra il sindaco, Buzzi e Placidi. Di questa cena e della trattativa in corso relativa alla gara era perfettamente al corrente lo stesso Lucci, al quale Buzzi aveva chiesto l’elenco del personale da assumere (per informarne il sindaco) e i dettagli dell’operazione in via di preparazione (tra i quali l’importo della futura gara pubblica), rimanendo Lucci “a disposizione” telefonicamente per ulteriori ragguagli.
La circostanza che Menichelli avesse chiesto di non far partecipare Lucci all’incontro è spiegata dalla Corte di appello come una prudenza del sindaco nel non allargare troppo la platea dei presenti. Tale circostanza non escludeva affatto la tesi accusatoria, posto che il sindaco non era tenuto a sapere del grado di coinvolgimento del Lucci nelle attività illecite del Buzzi. Nella cena del 3 ottobre venne pattuito l’accordo illecito con Placidi (che aveva detto “siamo in tre io, il sindaco e un consigliere” chiedendo 6.000 euro a Buzzi che aveva accettato).
Di lì a qualche giorno, il 18 ottobre 2013, Lucci comunicava a Buzzi l’esito vittorioso dei negoziati, ovvero che avevano pattuito il 3% “su tutto quanto”, guadagnandoci la cooperativa comunque abbastanza (il 18%). Lucci nel suo interrogatorio non ha fornito di questa conversazione una lettura alternativa, spiegando a cosa si riferisse il 3%. Dei rapporti clientelari con i funzionari del comune è sempre Lucci ad occuparsi in vista del Natale, mandando pacchi al Sindaco e all’architetto (il Placidi). Era sempre Lucci il 20 dicembre 2013 ad occuparsi con il Sindaco dei particolari del servizio della spazzatura (determinando il prezzo del servizio).
Il 30 dicembre 2013 era quindi pubblicato il bando di gara per il servizio di spazzatura del comune. Le successive vicende relative alla gara (prima la revoca l’affidamento temporaneo del servizio alla cooperativa del Buzzi per inadempienza contrattuale e poi, dopo avvii e revoche, la ripubblicazione del bando di gara) vedevano ancora come protagonista il Lucci: era chiamato in causa da Buzzi come responsabile delle inadempienze contrattuali; Il 5 maggio 2014 quando erano aperte le buste con le offerte tecniche della gara, Buzzi aveva comunicato a Lucci che rischiavano di perdere la gara perché altra impresa aveva presentato un progetto competitivo e aveva concordato con Lucci di modificare il progetto.
Secondo il primo giudice, questa ultima conversazione dimostrava come Lucci fosse consapevole dell’accordo illecito stretto a monte con il Placidi (“stavamo congegnando in modo tale che lui ce la fa uscì”), che consentiva al loro gruppo di “manovrare” sulle offerte già presentate. Tutte le captazioni evidenziavano inoltre come Lucci sapesse che Placidi stava lavorando a loro favore (abbassando i coefficienti per avvantaggiare l’offerta di Buzzi). Il 7 maggio 2014 Buzzi, mentre si recava a Sant’Oreste, aveva commentato con Lucci di un appuntamento, evidenziando come Placidi avesse preso “da loro” i soldi e che tutti li trattavano bene per loro pagavano.
E’ poi Lucci a parlare per scienza diretta dell’accordo corruttivo il 6 giugno 2014 (commentando con Buzzi sui soldi che avevano dovuto versare e della percentuale pagata). 3.2. Aspecifica è anche la censura che lamenta la omessa risposta da parte della Corte di appello ai dati distonici sollevati dalla difesa: - quanto alla mancata partecipazione del Lucci all’incontro del 3 ottobre 2013, si è già indicato come la Corte di appello ne abbia spiegato, con argomenti del tutto lineari, la ragione e la compatibilità con la tesi accusatoria; - in ordine all’entità della tangente, la sentenza impugnata ha chiarito come la tesi difensiva (qui riproposta) fosse infondata, alla luce di quanto accertato nel processo principale (la tangente era stata fissata non nel 5% ma nella misura variabile del 3-5%, in quanto via via rimodulata in ragione dell’andamento della procedura; in tal senso era la conversazione del 6 giugno 2014, allorquando dopo tre giorni dalla aggiudicazione, Buzzi e Lucci commentavano, nutrendo dubbi al riguardo, sull’entità della tangente pattuita). 3.3.
Generica è infine la dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione della prova indiziaria, avendo i Giudici del merito fatto corretta applicazione dei principi in materia, valutando prima i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nella specie si trattava di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e la loro intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), per poi procedere, successivamente, ad un esame globale degli elementi certi, pervenendo attraverso una loro visione unitaria all’attribuzione all'imputato del reato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (tra tante, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02).
4. Anche il secondo motivo è in larga parte aspecifico, proponendo anche censure meramente confutative della motivazione della sentenza impugnata e con precluse incursioni nel merito. Come si è già osservato, i Giudici del merito hanno ampiamente motivato, in costante e lineare confronto con il compendio probatorio, sul ruolo del Lucci, quale longa manus del Buzzi nel portare avanti tutta l’operazione, sia trattando direttamente con i vertici comunali sia dimostrando ampi poteri “negoziali” anche sul quantum della tangente da pagare e sui ricavi che la cooperativa poteva trarre dall’operazione sia gestendo in prima persona la delicatissima fase della manomissione delle offerte della gara sia condividendo con Buzzi ogni passaggio saliente della illecita trattativa.
5. Quanto sopra osservato sul ruolo di Lucci viene ad assorbire le censure sulla attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. Nell’appello viepiù la difesa non aveva avanzato uno specifico motivo su tale punto, chiedendo soltanto il minimo edittale (la pena base era comunque già attestata in prossimità del minimo).
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Ercole Aprile