Cassation annuls a correction order for violating mandatory hearing requirements under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order correcting a judgment's civil provisions without holding a hearing. The appellant argued this violated the principle of contradictoriness because the correction introduced essential civil rulings. The court ruled that the correction order was null due to the lack of a designated hearing room and party notification, mandating a new proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130, Art. 178 c.p.p.; A correction order under Art. 130 c.p.p. is null if adopted without fixing a hearing room and notifying parties, requiring a new contradictory proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
cio ORDINANZA sul ricorso proposto da: Clemente Michele, nato a Lucera il 10/04/1927 avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; lettele conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Michele Clementechiede l'annullamento dell’ordinanza del 4 febbraio 2025, emessaai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., con la quale il giudice monocratico del Tribunale di Foggia ha d isposto la correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza n. 201/2025 (in relazione al reato di cui all’art. 392 cod. pen.), integrandolo con la condanna dell’imputato al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile costituita e alla rifusione delle spese processuale in favore della parte civile. 2.Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge (art. 127, comma 3, cod. proc. pen.) perché il provvedimento è stato emesso inaudita altera partee deduce che la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen. è adottabile solo per ovviare ad omissioni che non comportino una modifica essenziale dell’atto, nel caso, viceversa, concretizzatasi proprio nella omessa pronuncia sulle statuzioni civili della sentenzache ne costituiscono un aspetto essenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso, con le precisazioni che seguono, è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per ulteriore corso al Tribunale di Foggia. Va, in primo luogo, rilevato che non è abnorme ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di err ore materiale adottato – come nel caso in esame - senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933): l’ordinanza del 4 febbraio 2025 del giudice monocratico del Tribunale di Foggia deve, pertanto essere annullata con rinvio per ulteriore corso al Tribunale di Foggia che dovrà esaminare, in contraddittorio, la richiesta di correzione dell’errore materiale proposta dalla parte civile che, presente in udienza, aveva depositato le proprie conclusioni scritte chiedendo la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali. 2.Non è, viceversa, condivisibile la tesi difensiva secondo la quale il giudice non potrebbe procedere alla correzione dell’errore, con l’adozione delle conseguenti statuzioni civili sia sul risarcimento del danno che sulle spese processuali, perché ciò determinerebbe una modifica essenziale della decisione adottata.
Va, infatti, ricordato che la parte civile costituita che presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e che le sue conclusioni restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338), sicché, qualora dal contenuto della decisione (nel caso il dispositivo di condanna dell’imputato) non risultino elementi indicativi della volontà del giudice di disporre il rigetto della richiesta della parte civile ovvero, quanto alle spese processuali, la loro compensazione, totale o parziale, legittimamente il giudice adotta le statuzioni civili che sono conseguenti alla condanna dell’imputato.
P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e rinvia per l’ulteriore corso al Tribunale di Foggia. Così deciso il 23/05/2025 La Consiglier