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Sentenza — n. 22064/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal court decision denying defense extension for European arrest warrant hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22064/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Naples Court of Appeal's decision refusing to extend the hearing date for Antonio Grimaldi's defense in a European arrest warrant case. Grimaldi argued that the delay in receiving the warrant violated his right to defense under Article 127 of the Code of Criminal Procedure, which applies to all in-camera proceedings. The Court ruled that the appeal court incorrectly excluded Article 127, holding that it uniformly governs all in-camera hearings to ensure fair trial rights, thereby mandating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 127 cod. proc. pen.; Art. 10 comma 4 I. 69/2005: The Code of Criminal Procedure Article 127 applies uniformly to all in-camera proceedings, including those before the Court of Appeal, ensuring the right to defense and allowing requests for hearing extensions when documents arrive late.

Parole chiave

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European arrest warrant in camera hearing right to defense hearing extension nullity of judgment fair trial rights Code of Criminal Procedure allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 127 cod. proc. pen.
69/2005 richiama espressamente l'art. 127 cod. proc. pen. è da ricondurre al fatto che il procedimento camerale in Corte di cassazione si svolge, di regola, nelle forme di cui all'art.611 cod.
Art. 10 comma 4 I. 69/2005
L'udienza del 20 maggio 2025, calendarizzata per la decisione sulla consegna, si è celebrata ai sensi dell'art. 10, comma 4, I.
Art. 611 cod. proc. pen.
pen.Ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., infatti, «la Corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio.
Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Va rammentato che, secondo un principio già affermato da questa Corte, il diniego di termini a difesa può dar luogo ad una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall'art. 178, comma 1, lett.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre per cassazione Grimaldi, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 127, comma 2 cod. proc. pen
Il precedente difensore, come risulta dal verbale dell'udienza del 20 maggio 2025, chiedeva preliminarmente un rinvio dell'udienza, ai sensi degli artt. 127, comma 2 cod. proc. pen.
art. 416 cod. pen
69/2005, essendo stato il reato di cui all'art. 416 cod. pen., per il quale il ricorrente risulta indagato dall'autorità tedesca, commesso nel territorio dello Stato italiano.
art. 127 cod. proc. pen
69/2005, "in camera di consiglio" e, di conseguenza, devono essere ritenute applicabili le regole di cui all'art. 127 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
pen.Ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., infatti, «la Corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio.
articolo 127 cod. proc. pen
Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127 cod. proc. pen., la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del Procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del Procuratore generale e dei difensori.

Giurisprudenza citata

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Sez. F., n. 36397 del 29/08/2023, Brunchea
Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019
pen., in quanto incidenti sull'assistenza dell'imputato, sempreché, come nel caso in esame, l'eccezione sia stata tempestivamente formulata (Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Grimaldi Antonio nato a Napoli il 17/04/1990 avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato Francesco Paolantonio, in sostituzione dell'avvocato Amodio, che ha insistito nei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di Grimaldi Antonio, avanzata dall'Autorità giudiziaria tedesca con mandato di arresto europeo processuale del 14 aprile 2025, per avere il predetto, dall'inizio del luglio 2023 e per un certo periodo di tempo, fatto parte di un gruppo organizzato - formato, oltre che dal ricorrente, anche da Paolella Domenicoe Paolellla Antonio - finalizzato alla commissione di rapine di orologi di elevato valore. La consegna è stata subordinata alla condizione che Grimaldi, dopo essere stato sottoposto al processo, sia rinviato in Italia per scontare la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Grimaldi, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. Il mandato di arresto europeo è stato protocollato dalla Corte di appello di Napoli il 16 maggio 2020. Il precedente difensore, come risulta dal verbale dell'udienza del 20 maggio 2025, chiedeva preliminarmente un rinvio dell'udienza, ai sensi degli artt. 127, comma 2 cod. proc. pen. e 6, comma 3, lett.

b) CEDU, a causa del ritardo nella trasmissione del m.a.e. Tale ritardo aveva impedito di preparare la difesa del ricorrente e, per l'effetto, di depositare una memoria difensiva nel termine di cinque giorni prima, in ossequio al dettato dell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello ha rigettato la richiesta difensiva sostenendo che la procedura m.a.e. è disciplinata dalla legge 69/2005, non potendosi ritenere applicabile la disciplina ex art.127 cod. proc. pen., richiamata solo in sede di ricorso per cassazione dall'art. 22 della legge 69/2005. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 18-bis lett.

a) I. 69/2005, essendo stato il reato di cui all'art. 416 cod. pen., per il quale il ricorrente risulta indagato dall'autorità tedesca, commesso nel territorio dello Stato italiano. In particolare, dal mandato di arresto europeo emerge che il ricorrente si sarebbe associato con Domenico e Antonio Paolella, anche essi, come Grimaldi, residenti e dimoranti, all'epoca dei fatti, a Napoli. Si contesta ai predetti di essere stati legati da un pactum sceleris a realizzare una serie di rapine. Occorre sottolineare che il reato associativo è un reato permanente che si consuma nel momento e nel luogo in cui un sodalizio criminale diventa operativo.

Deve, quindi, aversi riguardo al luogo in cui ha sede la base ove si svolge la programmazione, l'ideazione e la direzione delle attività criminali facenti capo al sodalizio. Perciò, assume rilievo, non tanto il luogo in cui si è perfezionato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. Nel caso de quo, per logica deduzione, è possibile concludere che i presunti sodali abbiano posto in essere i sopradescritti atti prodromici a rendere operativa la propria associazione (prefigurarsi i ruoli e le modalità delle azioni, nonchè procurarsi i mezzi per mettere in atto il proprio piano) proprio a Napoli, medesimo luogo ove l'associazione sarebbe divenuta operativa. 2.3.

Violazione di legge in relazione all'art. 16 I. 69/2005, per avere omesso la Corte d'appello, al fine di valutare l'opposizione del rifiuto facoltativo alla consegna dell'odierno ricorrente, di richiedere ulteriori informazioni allo Stato membro di emissione. Dalla lettura della richiesta di misura cautelare, nonché dell'ordinanza di applicazione della stessa da parte della Pretura di Tiergarten sarebbe stato possibile ricostruire l'intero iter investigativo e, quindi, poteva accertarsi se l'autorità giudiziaria tedesca era in possesso di sicuri e concreti elementi investigativi per sostenere che l'associazione per delinquere si era consolidata ed era divenuta operativa in territorio tedesco. 2.4.

Violazione di legge in relazione all'art. 2 I. 69/2005 con riferimento agli artt. 6, comma 1 e 8 CEDU. In caso di consegna il ricorrente sarà costretto a vivere lontano dai propri affetti per la durata, allo stato, del tutto imprevedibile - ma sicuramente lunga e farraginosa in considerazione del numero degli indagati coinvolti - del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato quanto al primo e assorbente motivo.

2. L'udienza del 20 maggio 2025, calendarizzata per la decisione sulla consegna, si è celebrata ai sensi dell'art. 10, comma 4, I. 69/2005, "in camera di consiglio" e, di conseguenza, devono essere ritenute applicabili le regole di cui all'art. 127 cod. proc. pen. Tale disposizione regolamenta in maniera uniforme tutti i procedimenti che devono svolgersi, per l'appunto, in camera di consiglio e consente, soprattutto, di assicurare in tale sede il diritto di difesa dell'imputato/indagato/arrestato. A differenza di quanto sostenuto erroneamente nella sentenza impugnata, anche il procedimento dinanzi alla Corte di appello, e non solo quello in cassazione, si svolge nelle forme camerali di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Sez.

F., n. 36397 del 29/08/2023, Brunchea, Rv. 285096 - 01). Rileva il Collegio che la ragione per la quale l'art. 22 I. 69/2005 richiama espressamente l'art. 127 cod. proc. pen. è da ricondurre al fatto che il procedimento camerale in Corte di cassazione si svolge, di regola, nelle forme di cui all'art.611 cod. proc. pen. e, quindi, per derogare a tale principio generale, era necessario fare espressamente richiamo all'art. 127 cod. proc. pen.Ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., infatti, «la Corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127 cod. proc. pen., la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del Procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del Procuratore generale e dei difensori. 2.1.

Pertanto, essendo il m.a.e. pervenuto quattro giorni prima dell'udienza camerale, era nella facoltà della parte richiedere un rinvio dell'udienza al fine di depositare una memoria difensiva nel rispetto dei termini di legge, e tale richiesta è stata tempestivamente formulata dal Grimaldi per potere esaminare la documentazione pervenuta. Va rammentato che, secondo un principio già affermato da questa Corte, il diniego di termini a difesa può dar luogo ad una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall'art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto incidenti sull'assistenza dell'imputato, sempreché, come nel caso in esame, l'eccezione sia stata tempestivamente formulata (Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019, Rv. 275523). 2.2. La mancata concessione del rinvio dell'udienza da parte della Corte di appello ha, conseguentemente determinato una violazione del diritto di difesa e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. 3.1 restanti motivi devono ritenersi assorbiti.

P.Q.M.

ALTRA9gLionit Annulla la sentenza impugnata e rinvi-AtIla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui di cui