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Sentenza — n. 22036/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against search warrant validation due to lack of specific intent evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22036/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Fabiana Solarino's appeal against the Ragsa Tribunal's refusal to review a search warrant validation. Solarino argued the warrant was invalid because she hid devices for her detainee rather than handing them over, and the lower court failed to provide specific reasoning. The court dismissed these claims, ruling that the law criminalizes introducing communication tools into prisons regardless of delivery, and that the prosecutor could supply missing motivation during the review hearing.

Regesto Legislator

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Art. 391-ter cod. pen.; Art. 325 comma 1 cod. proc. pen.: The crime of concealing communication devices is established by mere introduction into a penitentiary with intent to provide them to a detainee, and the reviewing judge may accept motivation supplied by the prosecutor during the hearing.

Parole chiave

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concealing communication devices penitentiary search warrant review hearing motivation criminal intent presumption prosecutor supplementation duty prove acquisite tramite sorveglianza inchiesta penale sequestro di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 391-ter cod. pen.
Costei è indagata per il delitto di cui all'art. 391-bis, cod.
Art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
Premesso che, più che un vizio di motivazione, non censurabile in questa sede (art. 325, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente per legge la condanna della proponente a farsi carico delle relative spese (art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli
(Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
È egualmente indiscusso, però, che il Pubblico ministero possa colmare l'eventuale lacuna motivazionale del proprio decreto anche nel corso dell'udienza di riesame (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.
Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese
Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv.
Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante
277989; Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv.
Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri
271579; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Solarino Fabiana, nata a Comiso (RG) il 26/10/1995 avverso l'ordinanza del 04/04/2025 del Tribunale di Ragusa; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. Michele Savarese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Fabiana Solarino avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di un microcellulare e di un cavo di alimentazione, emesso dal Pubblico ministero presso quel Tribunale. Costei è indagata per il delitto di cui all'art. 391-bis, cod. pen., per aver occultato all'interno del retto quei dispositivi, in occasione di un suo accesso alla casa circondariale di quella città per effettuare un colloquio con il proprio convivente, ivi detenuto.

2. Ella ricorre avverso tale decisione con atto del proprio difensore, ritenendola viziata da: I) violazione di legge in punto di configurabilità del reato, giacché quei dispositivi non sono stati da lei consegnati al detenuto, ma alla polizia penitenziaria; II) manifesta illogicità della motivazione, non potendo il Tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di convalida del sequestro, nel caso di specie del tutto mancante.

3. Ha depositato la propria requisitoria la Procura generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Anche la difesa della ricorrente ha depositato le proprie conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, in tema di configurabilità del reato, è per lo meno infondato. L'art. 391-ter, cod. pen., non si limita alla punizione della messa a disposizione del detenuto - mediante consegna o consenso all'uso - di telefoni od altri dispositivi di comunicazione, ma anticipa la soglia di penale rilevanza anche alla semplice introduzione di simili strumenti in un istituto penitenziario, se effettuata con lo scopo di renderli disponibili ad un detenuto. Nello specifico, dunque, considerando la relazione personale esistente tra l'indagata ed il detenuto, l'imminente contatto personale tra i due in occasione del loro previsto colloquio, le modalità di occultamento di quegli strumenti e la resistenza alla consegna manifestata dalla donna (a ciò risoltasi solo quando, ormai completamente denudatasi, il metal detector continuava a segnalare la presenza di oggetti metallici all'altezza del bacino), non vi può essere dubbio sul fatto che ella intendesse consegnarli al proprio congiunto ristretto. Di qui, l'indiscutibile sussistenza del fumus commissi delicti.

2. La seconda doglianza è inammissibile per genericità. Premesso che, più che un vizio di motivazione, non censurabile in questa sede (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), essa denuncia una violazione di legge, sub specie del difetto della necessaria motivazione del provvedimento applicativo della misura, non emendabile dal giudice del riesame, è indiscutibile, anzitutto, che il decreto di convalida del sequestro reso dal Pubblico ministero fosse privo di motivazione, consistendo esclusivamente nell'apposizione, a margine del relativo verbale della polizia penitenziaria, della dicitura "V° si convalida".

È ormai ius receptum, invece, che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). È egualmente indiscusso, però, che il Pubblico ministero possa colmare l'eventuale lacuna motivazionale del proprio decreto anche nel corso dell'udienza di riesame (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713;

Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989; Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri, Rv. 260241). E proprio questo è quanto risulta essere avvenuto nello specifico, secondo quel che si legge espressamente nell'ordinanza impugnata e nel verbale d'udienza (consultabile dalla Corte di cassazione per la natura procedurale della questione devolutale), senza che il ricorrente contesti la relativa affermazione: di qui, dunque, la genericità della sua censura.

3. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente per legge la condanna della proponente a farsi carico delle relative spese (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces