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Sentenza — n. 22026/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against preventive surveillance measure due to lack of legal violation and insufficient motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22026/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Gaetano Amato's appeal against a preventive surveillance measure imposing residence obligations. Amato argued that his social danger was outdated given his last crime occurred in 2018 and recent acquittals, while the lower court relied on a continuous pattern of illicit activities and lack of legitimate employment. The court dismissed the appeal because it found no legal violation and deemed the lower court's reasoning based on Amato's established lifestyle and recent criminal conduct to be neither nonexistent nor merely apparent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: The Court of Cassation reviews preventive measures only for legal violations, excluding general motivation defects unless they are nonexistent or merely apparent.

Parole chiave

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preventive measures social danger assessment legal violation standard motivation review residence obligation criminal history appeal dismissal controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011
Violazione di legge, con riferimento all'art. 4 lett.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246
pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amato Gaetano, nato a Gioia Tauro il 31/07/1979 avverso il decreto del 04/02/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte distrettuale di Reggio Calabria ha confermato il decreto emesso il 19 giugno 2024 dal Tribunale di Reggio Calabria che ha applicato a Gaetano Amato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni, in quanto soggetto ricondotto sia nella categoria della pericolosità sociale generica che in quella qualificata.

2. Avverso detto decreto propone ricorso Gaetano Amato, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo. Violazione di legge, con riferimento all'art. 4 lett.

b) del d. Igs. n. 159 del 2011, e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'attuale pericolosità sociale del proposto atteso che l'ultima condotta criminosa risale al 2018 e dei quattro procedimenti penali pendenti due si sono conclusi con non luogo a procedere ed assoluzione e altri due con condanne di scarso rilievo. In ordine, infine, all'ordinanza cautelare emessa nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata il ricorso rileva come ad Amato sia contestato solo un furto commesso il 9 marzo 2023. Peraltro, da ultimo, vanno valorizzate, in una prospettiva di cambiamento soggettivo del proposto:

a) l'informativa di P.S. che attesta come «non emergono elementi di riscontro in relazione ad eventuali collegamenti con ambienti criminali locali»;

b) l'attività lavorativa intrapresa dal maggio 2024 presso una ditta individuale che si occupa di commercio all'ingrosso di articoli ferrosi;

c) la disponibilità a svolgere un programma di giustizia riparativa nell'ambito dei servizi socialmente utili e la stessa relazione dell'Uepe propone il suo affidamento in prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. E' opportuno ribadire che il perimetro del controllo affidato alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è ammesso solo per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi del vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

3. La Corte distrettuale, con argomenti logici, ha illustrato le ragioni giustificative della decisione dando conto degli elementi fattuali che consentono di inquadrare Gaetano Amato nella categoria della pericolosità sociale sia generica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 1 lett.

b) del d. Igs. n. 159 del 2011, riconosciuta dal Tribunale, sia qualificata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.

b) del d. Igs. n. 159 del 2011 in quanto imputato nel procedimento RGNR 4922/2023 per tentato furto aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso in Gioia Tauro nel novembre 2020 e, da ultimo, condannato con decreto penale per illecita gestione di rifiuti del 2023, cui si aggiungono i precedenti penali, condotte susseguitesi, senza soluzione di continuità, dal 1990 per delitti produttivi di reddito (furti e ricettazioni elencati alle pagg. 2 e 3) con i quali Amato si sostiene, attesa l'assenza di attività lavorativa. In questa cornice, i giudici di appello, con una motivazione che non può ritenersi né inesistente, nè meramente apparente, hanno fondato il giudizio di persistenza dell'attualità della pericolosità sociale di Amato sulla sua radicata e conCnuativa attività illecita, espressiva di un vero e proprio stile di vita, dimostrato dalle plurime condanne e dai procedimenti penali pendenti per delitti lucrogenetici, commessi sino al 2020 (estorsioni, tentato furto aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen.), cui si aggiunge la mancanza di qualsivoglia attività lavorativa lecita sino alla data del decreto applicativo della misura (che trova conferma nel decreto penale di condanna per fatti commessi nel 2023), data alla quale va ancorato il giudizio di attualità della pericolosità.

Pertanto, il giudizio prognostico sulla permanenza delle condizioni di vita del ricorrente è fondato su adeguati elementi di fatto di natura sintomatica, non superati dalle generiche censure difensive, in questa sede riproposte, circa l'assenza di attuali collegamenti diretti con la criminalità locale o la prospettata volontà di Amato di svolgere attività di volontariato o programmi di giustizia riparativa. In ordine, poi, all'attività lavorativa, relativa ad un contratto a tempo determinato con decorrenza 17 gennaio 2025, si rileva come questa sia iniziata in epoca successiva al decreto applicativo della misura di prevenzione (giugno 2024) e sia valutabile, al più, in sede di revoca della misura di prevenzione se, in concreto, tale da avere determinato un effetto socializzante (pag. 5 del decreto impugnato).

4. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre