Civil appeal dismissed for being specific and seeking re-evaluation of evidence precluded at cassation level.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible because it was specific and sought a re-evaluation of the material evidence, which is precluded at the cassation level. The appellant argued that the lower court ignored key facts regarding the defendant's conduct, but the court noted the defense failed to address the appellate court's reasoning on the lack of conclusive proof. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A civil appeal is inadmissible if it is specific and seeks a re-evaluation of the material evidence, as the court of cassation cannot substitute its judgment for that of the court of appeal regarding the assessment of facts and evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Dimiccoli Giuseppe, nato a Barletta il 14/01/1963 nel procedimento a carico di 1) Savasta Antonio, nato a Barletta il 01/04/1965 2) Ziri Raffaele, nato a Barletta il 14/08/1976 avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte di appello di Lecce; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato Savasta, avv. Massimo Manfreda, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica, con le relative conclusioni, depositata dal difensore della parte civile ricorrente, avv. Pasquale Nasca, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La parte civile Giuseppe Dinniccoli, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce in epigrafe indicata, che ha confermato l'assoluzione di Antonio Savasta e Raffaele Ziri dall'imputazione di tentata concussione, per la ritenuta insussistenza del fatto. 1.1. Tra Dimiccoli e Savasta, allora magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, era insorto un contrasto per ragioni patrimoniali, con varie ricadute giudiziarie. In particolare, poi, in questo contesto di aspra conflittualità, Savasta - secondo l'accusa - aveva sollecitato Ziri a presentare una denuncia nei confronti di Dimiccoli, dalla quale erano scaturite, a carico di quest'ultimo, un'indagine per bancarotta, avviata da quella stessa Procura della Repubblica, nonché, pochi mesi dopo, la dichiarazione di fallimento.
Quindi, in pendenza del procedimento penale, Savasta, attraverso l'opera di vari intermediari, tra i quali l'avv. Dinnitri Russo, difensore del Dimiccoli nel contenzioso civile che li vedeva contrapposti, avrebbe fatto giungere all'odierno ricorrente la richiesta di una somma esorbitante a titolo di transazione di quella controversia, minacciandogli, altrimenti, gravi conseguenze pregiudizievoli nel coevo procedimento penale istruito dal proprio ufficio. 1.2. La Corte d'appello, respingendo il gravame proposto agli effetti civili dalla parte civile, ha dato atto dell'acrimonia nutrita verso di essa da Savasta e della possibilità che questi avesse strumentalizzato Ziri, considerando che quest'ultimo si era presentato in caserma a sporgere la denuncia il giorno di Natale del 2012, per fatti accaduti molto tempo prima e senza mai chiarire come li avesse appresi, così da rendere plausibile che glieli avesse riferiti proprio Savasta, cui invece erano noti in ragione del suo ufficio.
Così come quei giudici non hanno escluso che potesse essere stata effettivamente prospettata una richiesta di denaro, magari esorbitante, a fini transattivi. Quella che non sarebbe stata dimostrata, invece, secondo la sentenza impugnata, è la formulazione della minaccia, la prospettazione, cioè, da parte di Savasta, di condizionare l'esito del procedimento penale per bancarotta in senso pregiudizievole per Dimiccoli, qualora questi non avesse deciso di accedere a quella richiesta economica. Secondo la Corte distrettuale, gli elementi di prova posti a fondamento dell'accusa consisterebbero essenzialmente nelle dichiarazioni della stessa parte civile, che tuttavia presenterebbero consistenti riserve di attendibilità, in quanto interessate e provenienti da un soggetto animato da forte acredine verso gli imputati; nonché nella registrazione - di nascosto operata dallo stesso Dimiccoli - di uno dei due colloqui nei quali, secondo lui, il suo avvocato gli avrebbe riferito della minaccia formulatagli da un ufficiale della Guardia di finanza per conto del magistrato, ma che, ad avviso di quei giudici, in realtà darebbe conto solamente dei sospetti dell'avvocato sul comportamento illegale del Savasta, delle lagnanze da lui rassegnate in tal senso all'ignoto ufficiale della Guardia di finanza e della sollecitazione, invece rivolta da quel professionista al proprio cliente, di trovare una soluzione economica compromissoria del contenzioso in atto col magistrato, perché comunque per lui più conveniente.
2. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., tuttavia dolendosi, in realtà, della motivazione della decisione e, in particolare, della svalutazione di alcune testimonianze: quella, cioè, di tale Guaglione, che ha raccontato dell'intento della famiglia Savasta, riferitogli dalla sorella del magistrato, di far fallire Dimiccoli, come poi era effettivamente avvenuto, nonché di interferire nella relativa procedura giudiziaria; quella, inoltre, dell'avv. Russo, ove si consideri che le persone che lo avrebbero avvicinato - ovvero il proprio commercialista e l'ignoto ufficiale della Guardia di finanza - non avrebbero potuto conoscere del contrasto in atto tra Dimiccoli e Savasta se non che per bocca di quest'ultimo; e, infine, quella di tale Flavio D'Introno, secondo cui Savasta, qualche giorno prima di Natale del 2012, gli aveva sottoposto una denuncia già pronta contro Dimiccoli, chiedendogli di firmarla e di presentarla presso un determinato ufficio di polizia, così da far assegnare il relativo procedimento ad una collega della Procura con cui lo stesso Savasta aveva già parlato: richiesta, però, che D'Introno aveva respinto, venendo successivamente informato dallo stesso magistrato del fatto che questi si fosse avvalso a tal fine di Ziri.
Inoltre, la parte civile ribadisce la singolarità della condotta di quest'ultimo, indicando le ragioni per le quali essa sarebbe stata funzionale a far giungere sul tavolo di Savasta la denuncia da lui presentata.
3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Ha trasmesso in cancelleria conclusioni scritte la difesa dell'imputato Savasta, formulando richiesta d'inammissibilità o rigetto del ricorso.
5. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
6. L'impugnazione non può essere ammessa, in quanto aspecifica nonché funzionale ad una rivalutazione del materiale probatorio, che è preclusa al giudice di legittimità. La difesa ricorrente, infatti, si limita a riproporre la propria differente lettura solo di una parte, peraltro, del compendio probatorio, mentre trascura completamente di misurarsi con le considerazioni che hanno condotto la Corte d'appello a ritenere non concludenti non soltanto le testimonianze rievocate in ricorso, ma anche le restanti emergenze probatorie, tra cui il colloquio clandestinamente registrato da Dinniccoli con il suo avvocato.
Il ricorso, infatti, insiste nella rappresentazione della condotta variamente scorretta ed illegale del Savasta, ma non attinge l'aspetto qualificante della decisione impugnata, ove si consideri la specifica imputazione a costui mossa. La difesa non spiega, cioè, perché dovrebbe considerarsi manifestamente irragionevole, se non addirittura frutto di un travisamento probatorio, la conclusione dei giudici di merito per cui la richiesta economica formulata a Dimiccoli da Savasta, o per suo conto, non sarebbe stata accompagnata da una minaccia, anche soltanto implicita ma comunque inequivoca, di far valere la propria veste istituzionale per pregiudicarne le sorti nel procedimento che lo vedeva indagato dall'ufficio del Pubblico ministero presso cui esso magistrato prestava servizio.
E, in assenza di tale dimostrazione, la prova della sussistenza dell'ipotizzato tentativo di concussione correttamente non è stata ritenuta raggiunta.
7. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t