Civil party's appeal against acquittal allowed; lower court's cassation qualification was erroneous.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation reversed the lower court's decision to classify the civil party's challenge as a cassation appeal, ruling instead that it constitutes a valid appeal. The civil party, Tumeo Carmelo, sought to overturn the acquittal of Puglisi Concetta, arguing that the trial court's dismissal of the criminal charge should be appealed. The Court held that Article 576 of the Code of Criminal Procedure grants the civil party a general right to appeal acquittals, regardless of the penalty type, thereby rejecting the lower court's application of Article 573. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of Messina for a full appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 576, cod. proc. pen.; The civil party possesses a general right to appeal acquittal judgments, and such appeals are not restricted to the cassation procedure even when the penalty is alternative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile Tumeo Carmelo, nato a Messina il 18/04/1978 nel procedimento nei confronti di: Puglisi Concetta, nata a Messina il 09/04/1989 avverso la sentenza del 27/09/2024 del Tribunale di Patti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo di riqualificare l'impugnazione come atto di appello.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Patti assolveva Concetta Puglisi dal delitto di cui all'art. 388, comma 2, cod. pen. per insussistenza del fatto. Avverso detta sentenza proponeva appello, depositato 1'11 ottobre 2024, la parte civile costituita, Carmelo Tumeo. La Corte di appello di Messina, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione rilevando che fosse stata proposta per i soli interessi civili, con applicazione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., e che la sentenza non fosse appellabile avendo ad oggetto un reato punito con pena alternativa.
2. La qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione deve ritenersi errata. Secondo un principio anche di recente affermato da questa Corte in un caso analogo, le ipotesi di inappellabilità della sentenza di proscioglimento, previsti dall'art. 593, comma 3 cod. proc. pen., non riguardano la parte civile, il cui statuto in ordine alle impugnazioni è dettato dall'art. 576 cod. proc. pen., che le conferisce la generica legittimazione ad impugnare la sentenza di proscioglimento, non limitando detto potere al solo ricorso per cassazione né escludendo espressamente o per implicito l'appello, sicché può essere inteso nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria (Sez. 6, n. 18484 del 29/03/2022, Rv. 283263, che a sua volta ha richiamato Sez.
U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539). Questi principi non risultano smentiti dal recente pronunciamento delle Sezioni Unite sul potere di appello della parte civile per i reati di competenza del giudice di pace, posto che il d. Igs. n. 274 del 2000 nulla dispone per la parte civile e, giusta la previsione dell'art. 2, occorre applicare la normativa codicistica e dunque l'art. 576 cod. proc. pen. Dalla notizia di decisione diffusa dalla Prima presidente, all'esito della udienza del 30 gennaio 2025, si evince invero che le Sezioni Unite hanno limitato l'ipotesi di non appellabilità della sentenza di proscioglimento della parte civile al solo caso in cui questa abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato.
3. Ne consegue che l'impugnazione della parte civile va qualificata come appello ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per il g