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Sentenza — n. 21830/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls order restoring reporting obligation due to lack of proportionality and ineffectiveness against recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21830/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Salerno Tribunal's order restoring Vincenzo Bove's obligation to report to police, reinstating his original revocation. Bove argued the measure was legally flawed and practically useless given his conduct, which the lower court deemed insufficient to justify the restriction. The Court ruled that the measure was disproportionate and ineffective, noting that aggravation under Art. 299 would have been the appropriate remedy instead.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 299, comma 4 cod. proc. pen.: The coercive measure must be proportionate and adequate; if a less invasive measure fails or if a more severe remedy exists, the current measure is invalid.

Parole chiave

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proportionality principle coercive measures recidivism risk ineffectiveness of measure Art. 299 aggravation freedom of movement judicial review misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 299, comma 4 cod. proc. pen.
Ed effettivamente, non può non rilevarsi come al cospetto di condotte di tal fatta, ritenute sintomatiche di un a recrudescenza delle esigenze cautelare , il rimedio utilizzabile sarebbe stato quello dell’aggravamento ai sensi dell’ art. 299, comma 4, cod.
art. 512bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U.n. 16085, del 31/3/2011, Khalil, Rv. 249324
Corte cost., sent. n. 191 del 2020
Corte cost., sent. n. 232 del 2013
Corte cost., sent. n. 299 del 2005
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Sentenza — n. 9219/2025 — snpen
Italian Court dismisses appeals on recidivism and evidence grounds, ruling arguments inadmissible or unfounded.
Sentenza — n. 5856/2025 — snpen
Cassation court annuls lower court order for bail revocation due to lack of concrete evidence regarding recidivism risk.
Sentenza — n. 23322/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's personal withdrawal of the appeal before the decision.
Ordinanza — n. 8727/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal for home detention due to lack of specific grounds and high social danger. The court ruled the appeal inadmissible because the sole ground raised was too vague to be examined on merits. The Tribunal of Surveillance had already found the prisoner socially dangerous based on recent cautionary measures, which the appellant failed to refute. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that vague arguments cannot bypass preliminary admissibility checks in Italian surveillance proceedings. This case highlights the strict requirement for specificity in appeals against detention measures. The court emphasized that even if the sentence is served, new risks can justify continued detention. The ruling ensures that procedural flaws prevent substantive review of potentially dangerous prisoners. Ultimately, the court prioritized procedural rigor over the appellant's claim of completed sentence execution.
Sentenza — n. 32047/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against preventive detention order, upholding video evidence of defendant's conduct.

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Testo completo

/03/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella Ianniciello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Salerno – investito in funzione di Giudice di rinvio a seguito di annullamento exart. 627 cod. proc. pen. –ripristinava, su appello del Pubblico ministero, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Vincenzo Bove, attualmente sub iudiceperché ritenuto partecipe - con il ruolo di promotore e di organizzatore -di un’associazione per delinquere volta alla intestazione fittizia di diverse attività commerciali e autore di plurime condotte violative dell’art. 512bis cod. pen.

2. Vincenzo Bove, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso con cui ha dedotto violazione di legge, in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, comma 1,e 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Ha, per un verso, prospettato l’erroneità della prognosi di recidivanza per assenza di ingerenza o tentativo di interferenza da parte del Bove nella gestione dei locali di ristorazione sottoposti ad amministrazione giudiziaria nonché per la risalenza nel tempo delle condotte in contestazione, e, per altro verso, segnalato la sostanziale“inutilità” della ripristinata misura cautelare, per avere il Tribunale evidenziato, nel corpo del provvedimento impugnato , la effettiva inidoneità ad arginare in concreto ipericula libertatis. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorsoè fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.

2. Occorre premettere che la decisione impugnata veniva assunta dal Tribunale di Salerno, a seguito annullamento con rinvio di questa Corte. Nella sentenza rescindente veniva rilevata la intrinseca contraddittorietà della motivazione posta a base del provvedimento di ripristino della misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per avere i Giudici di merito affermato, da un lato, che le condotte commesse dal Bove non costituissero violazione della misura eper avere valutato, dall’altro lato, dette condotte ai fini della prognosi di recidivanzaex art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Il Tribunale,con il provvedimentooggetto del presente ricorso , in accoglimento dell’appello proposto dalPubblico ministero, ha ripristinato la misura dell’obbligo di presentazione, rilevando c ome le condotte poste in essere dal Bove (compiutamente descritte allepagg. 14 e 15 dell’ordinanza), già all’indomani della revoca della misura degli arresti domiciliari, per gravità ed intensità, anche per il tono”sbeffeggiatorio” utilizzato dal ricorrente (che in un video pubblicato sui social media dinanzi ad uno dei ristoranti sottoposto a sequestro, utilizzava la frase “come prima più di prima”)costituissero manifes t azione all’attua li tà del pericolo di reiterazione del reato(così pag. 16 dell’ordinanza).

Nondimeno,lo stesso Tribunale ha evidenziato come sarebbe stato «corretto, melius re perpensa, procedere all’aggravamento» della misura una volta ravvisate condotte «di portata tale da porre in pericolo l’esigenza di prevenire delitti della stessa specie» e come la contraddizione evidenziata dalla Corte non fosse emendabile,essendo stato il ricorso avverso l’ordinanza che applicava la misura coercitiva propostodal solo difensore. Pertanto, sulla scorta di tali premesse,il Tribunale ha ritenuto che la misura in oggetto- sebbene in concreto inefficace a preservare i pericula libertatis – andasse comunque ripristinata al fine di consentirne l’aggravamento in caso di ulteriori violazioni eper assicurare una finalità deterrente. 2.1.

La motivazione adottata dal Tribunale collide con i criteri di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari personali. E’utile richiamare, a tal proposito, l’art. 275, commi 1 e 2 , cod. proc. pen. a tenore del quale «nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto… o gni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione sia stata o che si ritiene possa essere irrogata». La valutazione in ordine alla "proporzionalità, adeguatezza e gradualità" impone, dunque, al giudice una costante verifica della idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente sussistono, permangono o residuano, secondo il principio della minorecompressione possibile della libertà personale.

Imprescindibile èl'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero le specifiche esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto. 2.2. Già questa Corte,intervenuta anche nel suo massimo consesso (Sez. U.n. 16085, del 31/3/2011, Khalil, Rv. 249324) , ha ribadito come i canoni di proporzionalità edi adeguatezza impongano al giudice di evitare che la misura ecceda quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguitoe che si risolva in una eccessiva compressione di diritti fondamentali di rilievo costituzionale. Pertanto, il Giudice -al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, nonché per tutta la durata dello stesso - è tenuto a motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva.

Lo stesso tema è stato, altresì,più volte affrontato dalla Corte costituzionale che ha ribadito come la verifica della specifica idoneità della misura cautelare a preservare le esigenze cautelari sia espressione del criterio costituzionale del "minore sacrificio necessario", di guisa che la compressione della libertà personale dell'indagato o dell'imputato deve essere contenuta in limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto (ex multis, Corte cost., sent. n. 191 del 2020; sent. n. 232 del 2013; n. 299 del 2005). 2.3.

Dunque,ad avviso di questo Collegio, difetta la proporzionalità non s olo quando la misura si traduce in una compressione esasperata ed eccessiva delle libertà fondamentali del singolo, come accade quando la esigenza cautelare possa essere preservataricorrendo a una misura meno invasiva, ma anche quando essa si risolve in una inutilee sterile compressione dei diritti e delle libertà del singolo , come ad esempio nel caso di una misura inidonea e inadeguata a neutralizzare i pericula libertatis. 2.4. Ebbene, nel caso in esame, è lo stesso Giudice di merito ad avere stigmatizzato la totale inadeguatezza della misura coercitiva a fronteggiare il rilevato pericolo di recidivanza, evidenziando come- a ridosso della rimessione in libertà- il Bove avesse assunto comportamenti indicativi di una effettiva ingerenza nell’amministrazione giudiziaria degli esercizi commerciali sottoposti a sequestro neltentativo di “riprendere in mano” le attività illecite .

Ed effettivamente, non può non rilevarsi come al cospetto di condotte di tal fatta, ritenute sintomatiche di un a recrudescenza delle esigenze cautelare , il rimedio utilizzabile sarebbe stato quello dell’aggravamento ai sensi dell’ art. 299, comma 4, cod. proc. pen.e non già il ripristino di una misura che - sulla scorta degli stessi fatti –ha manifestato assoluta inadeguatezza a fronteggiare il rischio di recidivanza.

3. Alla stregua delle svolte considerazioni va disposto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con ripristino pertanto dell’originario provvedimento del 19 settembre 2024 di revoca della misura cautelare. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il13/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariella Ianniciello Ersilia Calvanese