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Sentenza — n. 21805/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order for aiding mafia organization member's flight.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21805/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marianna Costanzo's appeal against her pre-trial detention inadmissible, citing generic and repetitive arguments that failed to meet the strict limits of a review court. The court upheld the lower tribunal's finding that Costanzo knowingly aided Leonardo Abbruzzese, a top figure in the 'Ndrangheta, by providing logistical support including an ambulance to facilitate his escape from police searches. Consequently, the court affirmed that her actions constituted the aggravated offense of aiding a mafia organization, rejecting her claims regarding the sufficiency of evidence and the appropriateness of the restrictive measure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: Appeals against detention orders are inadmissible if they merely repeat generic grievances without providing specific, new arguments capable of overturning the lower court's assessment of the gravity of the indicia of guilt and the necessity of the measure.

Parole chiave

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pre-trial detention appeal aiding mafia organization aggravated offense generic grievances review court limits guida in stato di ebbrezza qualificata traffico grave di stupefacenti detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Marianna Costanzo, tramite il proprio difensore, articolando due motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 378 cod. pen.
Nel ritenere sussistente la gravità indiziaria del delitto contestato, i giudici di merito hanno fatto buongoverno del principio stabilito da questa Corte secondo cui la condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
In ordine alle esigenze cautelari, anche ove non fosse esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., comunque andrebbe applicata una misura meno afflittiva.
art. 378 cod. pen
Nel ritenere sussistente la gravità indiziaria del delitto contestato, i giudici di merito hanno fatto buongoverno del principio stabilito da questa Corte secondo cui la condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Paladino
Sez. 6, n. 9735 del 10/12/2013, Megale
Sez. 6, n. 23241 dell' 11/02/2021, Barbato
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Testo completo

di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame proposto da Marianna Costanzo avverso la misura cautelare della custodia in carcere applicatale dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro il 31 ottobre 2024, per il reato di favoreggiamento, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., avvenuto a beneficio del capo-clan Leonardo Abbruzzese, latitante, con messa a disposizione di un'autoambulanza appartenente all'associazione di cui l'indagata era presidente.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Marianna Costanzo, tramite il proprio difensore, articolando due motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in quanto:

a) l'accesso alle autoambulanze dell'associazione "Montalto soccorso odv", di cui Costanzo era presidente, era consentito anche ai suoi collaboratori, così come le incombenze amministrative;

b) l'incontro con Angelica Forciniti era dimostrato in base alla sola presenza delle due donne nello stesso comune di Terranova da Sibari;

c) il trasferimento del latitante era avvenuto il 17 ottobre 2023, così da rendere irrilevante la falsificazione del trasferimento del 5 ottobre 2023 del paziente Ferdinando Fusco;

d) non vi erano stati contatti con Leonardo Abbruzzese;

e) la valenza delle captazioni era contraddittoria. 2.2. Deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'art. 416- bis. 1 cod. pen., circostanza di natura soggettiva, in quanto la conoscenza da parte della ricorrente che Leonardo Abbruzzese fosse latitante è stata fondata su un'argomentazione apparente, sull'eco mediatica, sull'assenza di spiegazioni alternative non dovute ed in violazione dei principi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni unite con la sentenza n. 8545 del 2020. Peraltro, che Leonardo Abbruzzese rivestisse un ruolo apicale nell'ambito di un'associazione di tipo mafioso non è stato accertato da alcuna sentenza definitiva di condanna. In ordine alle esigenze cautelari, anche ove non fosse esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., comunque andrebbe applicata una misura meno afflittiva.

3. All'udienza dell'8 aprile 2025 il processo è stato rinviato per regolarizzare le notifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto ribadisce le medesime generiche censure, declinate in fatto, a cui il provvedimento impugnato ha fornito completa e logica risposta.

2. In tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimita è tenuta a verificare, nei limiti con consentiti dalla peculiare natura del giudizio che le è proprio, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).

3. L'ordinanza impugnata ha collocato il presente procedimento nell'ambito di una più complessa attività investigativa, sviluppatasi a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti di Leonardo Abbruzzese, - esponente di vertice dell'omonima famiglia di ndrangheta - e della sua latitanza, favorita dal supporto di più persone. In detto contesto il ruolo della ricorrente era stato quello di avere messo a disposizione del capo mafia l'autoambulanza dell'associazione di cui era presidente, con la quale era stato simulato un trasporto medico d'urgenza per eludere i controlli e condurre il latitante da Spezzano Scalo, in Calabria, a Bari, in via Bruno Buozzi 98, luogo nel quale successivamente era stato arrestato.

Il provvedimento impugnato ha fondato la valutazione su un ricco compendio indiziario costituito da intercettazioni, geolocalizzazione di utenze telefoniche e autovetture, immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza nelle fasi immediatamente precedenti al trasporto del latitante, avvenuto il 17 ottobre 2023 dalle ore 18:43. In particolare, erano emersi i seguenti dati oggettivi:

a) l'incontro tra Marianna Costanzo e Angelica Forciniti, madre di Noemi Selvaggi (compagna di Leonardo Abruzzese) che aveva pianificato la fuga verso la Puglia, nella sede dell'impresa funebre del compagno della ricorrente, Enzo Molino;

b) il successivo immediato spostamento della Forciniti prima presso la sede dell'associazione della ricorrente, poi, con l'autoambulanza, presso l'abitazione del latitante;

c) il traffico telefonico e telematico tra l'autista dell'ambulanza e Marianna Costanzo;

d) la documentazione attestante l'occultamento dell'intervento eseguito dal mezzo - che, a prescindere dalla nota trasmessa dall'indagata, risultava inutilizzato dal 6 ottobre al 7 dicembre 2023 - a favore di Abbruzzese e la falsificazione del turno di servizio svolto dall'autista.A fronte di questi argomenti, la difesa ha opposto, in modo assertivo, pretesi vizi di motivazione volti, invece, ad ottenere da questa Corte solo un'alternativa lettura del contenuto inequivoco e convergente delle attività investigative compiute, valutate in termini congrui e completi dal provvedimento impugnato, tanto da rendere le censure non consentite in ragione dei limiti del giudizio di legittimità.

Nel ritenere sussistente la gravità indiziaria del delitto contestato, i giudici di merito hanno fatto buongoverno del principio stabilito da questa Corte secondo cui la condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Paladino, Rv. 262799) 3.

Anche i motivi di ricorso, attinenti all'aggravante contestata, sono generici e reiterativi. L'esposizione compiuta nel provvedimento impugnato consente di apprezzare la correttezza del criterio seguito in quanto è proprio la descrizione del fatto a dare atto del ruolo svolto dal soggetto favorito, Leonardo Abbruzzese, esponente di vertice dell'omonima famiglia, e del supporto logistico assicurato da Marianna Costanzo per consentirne la latitanza facendolo fuggire dal luogo in cui era ricercato, dopo averne incontrato la suocera, mettendogli a disposizione un'autoambulanza della sua associazione.

Si tratta di un adeguato supporto argomentativo, ai fini della coerenza e della logicità della decisione, per il giudizio di integrazione della fattispecie circostanziale in quanto la ricorrente, stante il contesto e la notorietà dei fatti, doveva necessariamente percepire il proprio contributo anche a favore dell'organizzazione ndranghetista cui apparteneva il suo interlocutore (Sez. 6, n. 9735 del 10/12/2013, Megale, Rv. 259106) soprattutto in assenza di un rapporto personale, di amicizia e di affinità, con il soggetto destinatario dell'aiuto.

In tema di favoreggiamento personale, infatti, l'aggravante menzionata può essere ravvisata quando la condotta sia volta specificamente ad agevolare la consorteria mafiosa, ciò che può ragionevolmente affermarsi nei casi in cui la protezione e l'ausilio concernano un soggetto che rivesta posizione apicale, di cui è diffusa la notorietà in un preciso contesto territoriale, in quanto il consapevole aiuto a questi di sottrarsi alle ricerche dell'autorità vale oggettivamente ad aiutare l'organizzazione mafiosa di riferimento, stante la compromissione della sua operatività nel caso del suo arresto, profilo che ben può inerire alla volontà del favoreggiatore (da ultimo, Sez. 6, n. 23241 dell' 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per