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Sentenza — n. 21331/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses extradition appeal claiming statute of limitations and lack of Peru's response to revocation request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21331/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the statute of limitations and the lack of response from Peruvian authorities. The court found the aggravated robbery charge did not expire under Italian law and that the revocation request's impact depends on Peruvian authorities' actions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 3, cod. pen.; Art. 17, comma 1, Trattato di estradizione del 1994: The statute of limitations is determined by the requesting state's law, and the lack of response to a revocation request does not automatically suspend extradition proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
extradition appeal statute of limitations aggravated robbery revocation request Cassazione Roma international treaty court costs persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628, comma 3, cod. pen.
Essendo dunque applicabile la fattispecie di cui all'art. 628, comma terzo, cod.
Trattato di estradizione del 24 novembre 1994
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione al trattato di estradizione del 24 novembre 1994, entrato in vigore per effetto della legge n.
legge n. 135 del 2004
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione al trattato di estradizione del 24 novembre 1994, entrato in vigore per effetto della legge n. 135 del 2004.
art. 203
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 di

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8823 del 08/01/2020, Merkaziaj Agim
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Minaya Vasquez Sergio Raul, nato il 22/04/1972 in Perù Avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Marco Baio, in sost. dell'Avv. Erika Vivaldi, che ha chiesto il rinvio della trattazione e comunque l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di Minaya Vasquez Sergio Raul, nato in Perù il 22/4/1972, richiesta dal Governo della Repubblica del Perù in esecuzione del provvedimento di cattura emesso dalla Corte Superiore di Giustizia di Lima in data 25 agosto 2023 per il reato di rapina aggravata, risalente al 29 aprile 2006.

2. Ha proposto ricorso Minaya Vasquez Sergio Raul tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo deduce la mancata valutazione della presentazione in Perù di istanza di revoca dell'ordine di estradizione. Segnala che il ricorrente è stato sottoposto a processo penale in Perù per un reato risalente al 2006, a fronte del fatto che egli dimora da tempo in Italia dove dispone di abitazione e di attività lavorativa, ed ha chiesto di poter essere considerato imputato libero, assistito dai suoi difensori, partecipando al processo mediante collegamento internet, previa revoca dell'ordine di estradizione.

La Corte, tuttavia, non aveva tenuto conto di ciò, omettendo di valutare l'inserimento del ricorrente nel territorio italiano. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione al trattato di estradizione del 24 novembre 1994, entrato in vigore per effetto della legge n. 135 del 2004. In base al Trattato non è possibile disporre l'estradizione se il reato è estinto per prescrizione al momento della presentazione della richiesta di estradizione, condizione rilevabile nel caso di specie a fronte di reato risalente al 2006.

3. Dopo un primo rinvio, disposto in attesa che l'A.G. del Perù si pronunciasse sulla istanza di revoca del provvedimento restrittivo alla base della richiesta di estradizione, all'odierna udienza il difensore ha formulato ulteriore istanza, prospettando che di seguito l'A.G. del Perù si sarebbe pronunciata sulla richiesta. Il Collegio ha tuttavia respinto l'istanza, ritenendo che non sussistessero i presupposti per un'ulteriore attesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto ai fini dell'estradizione non assume rilievo dirimente la circostanza del radicamento in Italia, essendo inoltre inconferente l'avvenuta presentazione di istanza di revoca dell'ordine di estradizione, ove le Autorità della Repubblica del Perù non vi diano corso, dandone tempestiva comunicazione, fermo restando che non sono rimesse all'Autorità giudiziaria ma solo al Ministero della Giustizia eventuali valutazioni discrezionali (sul punto Sez. 6, n. 8823 del 08/01/2020, Merkaziaj Agim, Rv. 278616 - 01).3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto risulta dalla sentenza impugnata che la richiesta di estradizione è stata presentata in relazione al reato di rapina aggravata, in quanto la condotta fu compiuta da persone riunite, tra le quali il ricorrente. Essendo dunque applicabile la fattispecie di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen. che prevede una pena di anni venti, deve escludersi che alla data odierna sia maturata la prescrizione in base all'ordinamento italiano.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 di