Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant violating mandatory defense representation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally submitted by the defendant in violation of mandatory procedural rules. The defendant argued for personal submission, but the Court held that post-2017 amendments require all cassation appeals to be signed by registered defense attorneys. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 cod. proc. pen.; Personal submission of cassation appeals is prohibited; such appeals must be signed by registered defense attorneys to avoid inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bohrer Eva Ulrike, nata in Germania il 20/11/1972; avverso l'ordinanza emessa in data 31/03/2025 dal Tribunale di Palermo esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; OSSERVA Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dalla persona sottoposta a indagini in violazione del disposto degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025.