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Ordinanza — n. 21328/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant violating mandatory defense representation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21328/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally submitted by the defendant in violation of mandatory procedural rules. The defendant argued for personal submission, but the Court held that post-2017 amendments require all cassation appeals to be signed by registered defense attorneys. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 cod. proc. pen.; Personal submission of cassation appeals is prohibited; such appeals must be signed by registered defense attorneys to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal personal submission defense representation procedural inadmissibility court costs criminal procedure code mandatory attorney difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bohrer Eva Ulrike, nata in Germania il 20/11/1972; avverso l'ordinanza emessa in data 31/03/2025 dal Tribunale di Palermo esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; OSSERVA Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dalla persona sottoposta a indagini in violazione del disposto degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025.