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Sentenza — n. 21324/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for failure to redeclare domicile despite prior valid election in first instance proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21324/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to redeclare or reference his previously elected domicile in the appeal proceedings. Although a domicile was validly elected in the first instance, the appellate court required a fresh declaration due to procedural discrepancies. The Court upheld this ruling, citing the principle that the appellant's failure to explicitly reference the existing domicile rendered the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; Art. 164, cod. proc. pen.: For an imputant present in court, a domicile elected in the first instance remains valid for the appeal without a new declaration, provided the prior election is explicitly referenced.

Parole chiave

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domicile election appeal admissibility procedural defect imputant present tempus regit actum domicilio all'estero allontanamento malgrado rischio di persecuzione domicilio eletto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
2025, De Felice, non ancora nnassimata, ma la cui informazione provvisoria era già disponibile al momento della presentazione del ricorso (il giorno 11 gennaio 2025), ha precisato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n.
Art. 164, cod. proc. pen.
Tale elezione di domicilio ha infatti efficacia, ai sensi dell'art. 164 cod.
Art. 601, cod. proc. pen.
150, anche per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, stante l'espressa indicazione dell'art. 601 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Da quanto osservato discende l'inammissibilità del ricorso, alla cui dichiarazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod.
art. 385 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile l'appello presentato da Enzo Vitillo avverso la condanna in primo grado per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), rilevando la mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art.
art. 164 cod. proc. pen
Tale elezione di domicilio ha infatti efficacia, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. pen., pur dopo la modifica operata dall'art.
art. 601 cod. proc. pen
150, anche per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, stante l'espressa indicazione dell'art. 601 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Da quanto osservato discende l'inammissibilità del ricorso, alla cui dichiarazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice
Sez. U. n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, non ancora nnassimata, ma la cui informazione provvisoria era già disponibile al momento della presentazione del ricorso (il giorno 11 gennaio 2025), ha precisato che la disciplina contenuta nell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Vitillo Enzo, nato il 09/08/1974 a Torino Avverso la ordinanza del 05/12/2024 dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonio Balsamo, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile l'appello presentato da Enzo Vitillo avverso la condanna in primo grado per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), rilevando la mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. La Corte d'appello precisa che il processo deve intendersi come svolto in presenza dell'imputato, poiché, nella discrepanza tra verbale di udienza conclusiva e intestazione della sentenza, prevale il primo, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso, sicché all'atto d'appello il difensore avrebbe dovuto allegare la dichiarazione o elezione di domicilio ovvero richiamare l'elezione o dichiarazione di domicilio già effettuata nel corso del giudizio di primo grado con indicazione della sua collocazione nel fascicolo.

Né l'imputato risulta detenuto, vuoi anche per altra causa 2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite dell'Avv. Ruggero Coluccio, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-ter, e 164 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto interpretare la disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nel senso che l'elezione di domicilio, effettuata personalmente davanti al Tribunale di Velletri, all'udienza conclusiva del giudizio di primo grado (9 marzo 2023), fosse sufficiente ai fini della ammissibilità dell'impugnazione e della notifica del decreto di citazione dell'imputato appellante.

Tale elezione di domicilio ha infatti efficacia, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. pen., pur dopo la modifica operata dall'art. 10, comma 1, lett.

r) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, stante l'espressa indicazione dell'art. 601 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Sez. U. n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, non ancora nnassimata, ma la cui informazione provvisoria era già disponibile al momento della presentazione del ricorso (il giorno 11 gennaio 2025), ha precisato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. In particolare, ha precisato che nella materia de qua opera il principio del tempus regit actum, e che la disciplina cui deve aversi riguardo ai fini dell'art. 11 preleggi è quella vigente al momento della presentazione dell'atto di impugnazione (non quella del momento della pronuncia del provvedimento da impugnare, né quella in vigore al momento, successivo, della decisione).1.2.

Inoltre, evidenziato che la finalità della disposizione in oggetto consisteva nell'assicurare la consapevole volontà di impugnare in capo all'imputato, neppure - specifica l'ordinanza impugnata e non contesta l'imputato - il ricorrente ha richiamato l'elezione o dichiarazione di domicilio già effettuata nel corso del giudizio di primo grado, con indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale: condizione ritenuta sufficiente (come emerge, ancora fdalla citata informazione provvisoria) dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, per il caso di imputato presente, non è necessaria una "nuova" dichiarazione o elezione di domicilio, a differenza di quanto legislativamente previsto per l'imputato giudicato in assenza.

2. Da quanto osservato discende l'inammissibilità del ricorso, alla cui dichiarazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025 I