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Sentenza — n. 21321/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal for factual error regarding illegal fine as inadmissible procedural ground.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21321/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Francesco Maesano's extraordinary appeal for factual error inadmissible because it was filed outside the statutory exceptions. Although the appellant argued the Court of Cassation overlooked an illegal fine exceeding the statutory maximum, the Court found this constituted a substantive illegality rather than a perceptual error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal for factual error is inadmissible when the alleged error concerns a substantive illegality of the penalty not incidentally raised in the original appeal, as such issues must be addressed through other procedural avenues rather than as a perceptual mistake.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error illegal penalty perceptual error Corte di Cassazione procedural inadmissibility statutory maximum limite legale massimo

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen.
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da Maesano Francesco, nato il 07/04/1956 a Melito di Porto Salvo per la correzione di errore di fatto contenuto nella sentenza n.
art. 625-bis cod. proc. pen
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia
Orbene, non è in discussione la possibilità per la Corte di cassazione di rilevare anche d'ufficio un siffatto profilo di illegalità, pur a fronte di ricorso di per sé inammissibile (sul punto Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv.
Sez. 6, n. 11030 del 14/11/2012, Samà
Sez. 1, n. 27435 del 07/06/2024, Charaf Abdellah
anche Sez. 1, n. 27435 del 07/06/2024, Charaf Abdellah, Rv.
Sez. 1, n. 17793 del 01/03/2024, Interbartolo
286609 - 01; Sez. 1, n. 17793 del 01/03/2024, Interbartolo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da Maesano Francesco, nato il 07/04/1956 a Melito di Porto Salvo per la correzione di errore di fatto contenuto nella sentenza n. 38821/24 del 24/09/2024 della Corte di cassazione, Seconda Sezione; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Francesco Maesano, tramite il suo difensore, munito di procura speciale, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 38821/24 della Seconda Sezione della Corte di cassazione in data 24 settembre 2024, con cui è stato rigettato il ricorso di Maesano avverso la sentenza, pronunciata il 10 ottobre 2022, in sede di rinvio, dalla Corte di appello di Reggio Calabria, con la quale era stata confermata la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 in relazione al reato di detenzione di esplosivi ex art. 2 legge n. 895 del 1967, risalente all'aprile/maggio 2002, ed era stata irrogata per tale reato la pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

Segnala il ricorrente che la Corte di cassazione non si era avveduta, pur potendo provvedere d'ufficio, dell'illegalità della pena pecuniaria irrogata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, in quanto con riguardo all'epoca dei fatti il massimo della multa era pari ad euro 1.549,00. Chiede dunque che venga rilevato l'errore di fatto e che vengano assunti i provvedimenti conseguenti.

2. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo con richiesta di rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti.

2. E' noto che costituisce errore di fatto deducibile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc.'pen. «l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01).

3. Nel caso di specie, si è rilevato che la Corte di cassazione, in sede di esame del ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di appello, pronunciata nel giudizio di rinvio, aveva omesso di avvedersi che era stata irrogata una pena pecuniaria superiore al limite edittale massimo, previsto dalla disposizione vigente al momento del fatto.

4. Viene dunque in rilievo un profilo di illegalità della pena, non rimosso in sede di legittimità. Orbene, non è in discussione la possibilità per la Corte di cassazione di rilevare anche d'ufficio un siffatto profilo di illegalità, pur a fronte di ricorso di per sé inammissibile (sul punto Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01).Deve tuttavia osservarsi che il mancato rilievo di una questione di tal genere non costituisce sempre e comunque errore di fatto, correlato ad una svista, deducibile in questa sede. E' stato infatti condivisibilmente rilevato che «in tema di ricorso straordinario, l'errore materiale o di fatto può avere ad oggetto una questione rilevabile di ufficio solamente se la Corte di cassazione, nell'esaminare i motivi di ricorso, possa imbattersi, sia pure incidentalmente, nella questione non dedotta. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di rilevare l'applicazione da parte del giudice di merito di una pena illegale, in presenza di motivi di ricorso attinenti alla sola affermazione di responsabilità e non anche alla pena)» (Sez. 6, n. 11030 del 14/11/2012, dep. 2013, Samà, Rv. 254495 - 01).

5. Sulla scorta di tali rilievi deve ritenersi che, mancando nell'originario ricorso deduzioni concernenti il tema della pena, a fronte di censure riferite all'applicabilità dell'aggravante, non vi è margine per la configurabilità di un errore di fatto ascrivibile alla Corte di cassazione, nei termini sopra indicati. Deve peraltro aggiungersi che le deduzioni formulate in questa sede potrebbero essere riproposte dinanzi al giudice dell'esecuzione, proprio sulla base di quell'orientamento giurisprudenziale che ha costituito anche la base argomentativa di riferimento utilizzata dalle Sezioni Unite (sentenza n. 38809 del 2022, Miraglia, cit., in motivazione), per giustificare l'intervento d'ufficio della Corte di cassazione in presenza di un profilo di illegalità della pena (sul punto più di recente, cfr. anche Sez. 1, n. 27435 del 07/06/2024, Charaf Abdellah, Rv. 286609 - 01; Sez. 1, n. 17793 del 01/03/2024, Interbartolo, Rv. 286394 - 01).

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, a quello della somma, reputata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .:-._ P. Q. M. -T- -, _ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle tu _ ò .:-.-. spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle rt T. --) .2,