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Ordinanza — n. 21320/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses material error correction request as inadmissible due to lack of specific interest and preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21320/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the material error correction request inadmissible without formalities. The applicant argued that a specific interest was unnecessary for such requests, citing a consolidated judicial orientation, while the Court noted a prior rejection on the same grounds. The Court ruled the request inadmissible because it constituted an improper reiteration of a precluded issue already definitively evaluated in a previous ruling.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: A request for correction of material error is inadmissible if it constitutes an improper reiteration of a precluded issue or lacks specific interest, as the principle of finality of Cassation rulings precludes re-examination of merits or procedural points already settled.

Parole chiave

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material error correction specific interest requirement preclusion of issues finality of Cassation rulings inadmissible procedural request correzione di errore materiale motivi di cassazione revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 19 del 09/10/1996, Armati
Sez. U. n. 19 del 09/10/1996, Armati, in motivazione; cfr.
Sez. U. n. 7 del 31/05/1991, Versaci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione di errore materiale, presentata da Ziccardi Salvatore, nato il 28/06/1962 a Napoli avverso la sentenza n. 15578/24 del 09/07/2024 della Corte di cassazione, Sesta Sezione; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salvatore Ziccardi, tramite i suoi difensori, ha presentato istanza di correzione di errore materiale, presente nella sentenza n. 33859/24 in data 9/07/2024 di questa Sezione della Corte di cassazione, nella parte in cui si indica che il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso, mentre all'esito della requisitoria aveva chiesto l'annullamento senza rinvio. Rileva l'istante che una precedente analoga istanza era stata dichiarata inammissibile con ordinanza di questa Sezione della Corte di cassazione in data 19/12/2024, in quanto non assistita da specifico interesse. Segnala al riguardo 4. che, secondo un consolidato orientamento, ai fini della correzione di errore materiale non occorre uno specifico interesse della parte richiedente, in tal senso giustificandosi la rinnovazione dell'istanza.

2. L'istanza è inammissibile, in quanto si risolve nell'indebita riproposizione di questione ormai preclusa, in quanto già insindacabilmente valutata da questa Sezione della Corte di cassazione con ordinanza del 19/12/2024, avverso la quale non è ravvisabile alcun mezzo di impugnazione (per il principio di definitività delle pronunce della Corte di cassazione, che preclude, salvi i rimedi straordinari, il riesame di ogni questione di merito o di rito, cfr. Sez. U. n. 19 del 09/10/1996, Armati, in motivazione; cfr. anche Sez. U, n. 7 del 31/05/1991, Versaci, Rv. 187854 - 01). Deve comunque sottolinearsi che non è stato dedotto in questa un errore di fatto e che non viene in rilievo un errore materiale, specificamente riferibile all'ordinanza del 19/12/2024.

3. All'inammissibilità, che deve essere dichiarata senza formalità, non seguono pronunce accessorie, essendo ravvisabile un'istanza e non un vero e proprio ricorso, P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza. Co