Cassation Court dismisses appeal against asset confiscation for procedural genericity and manifest unfoundedness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellants challenged a second-instance decision upholding asset confiscation, citing procedural violations regarding notice and jurisdiction, as well as a lack of temporal correlation between criminal facts and asset acquisition. The court rejected these claims because the procedural defects were non-existent, the jurisdiction was irrevocable, and the substantive arguments failed to address the specific legal basis of the original confiscation order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.p.; Art. 28 D.Lgs. 159/2011: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded complaints regarding procedural nullity or jurisdictional competence result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1. Campanella Attilio, nato a Teramo il 23/09/1946 2. Capitani Elena, nata a Teramo il 19/04/1951 3. Campanella Italo, nato a Teramo il 17707/1972 4. Campanella Catiuscia, nata ad Atri il 18/07/1976 5. Campanella Fiorella, nata a Teramo il 05/01/1971 6. Campanella Amalia, nata a Terarno il 05/03/1978 7. Maiorani Cesare, nato a Teramo il 31/07/1964 8. Prospero Adamo, nato in Svizzera il 19/12/1971 avverso il decreto del 28/10/2024 della Corte di appello dell'Aquila Visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Mariella lanniciello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello dell'Aquila confermava il decreto del 22 febbraio 2024 del Tribunale di Teramo, con cui veniva rigettata la istanza- presentata nell'interesse di Attilio Campanella, Elena Capitani, Catiuscia Campanella, Fiorella Campanella e Amelia Campanella- volta ad ottenere la revoca del provvedimento dispositivo della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni mobili ed immobili.
2. Avverso tale provvedimento, ,Attilio Campanella, Elena Capitani, Italo Campanella, Fiorella Campanella, Catiuscia Campanella, Amalia Campanella, Cesare Maiorani e Adamo Prospero, per il tramite del comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso affidato ai seguenti motivi: - violazione di legge, in relazione all'art. 127 cod. proc. pen., per omesso avviso alle parti e ai difensori della fissazione dell'udienza camerale; - violazione di legge, in relazione all'art. 28 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per incompetenza funzionale della Corte di appello dell'Aquila; - violazione di legge per mancata applicazione dei principi sanciti nella sentenza n.24 del 2019 della Corte Costituzionale; - violazione di legge, in relazione all'art. 24 del D.Lgs cit., per assenza di correlazione temporale tra i fatti costituitivi della pericolosità e l'acquisto dei beni confiscati; - vizio di motivazione per omissione per mancata correlazione temporale tra i fatti costituitivi della pericolosità e l'acquisto dei bene confiscati.
3. Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio nelle forme previste dall'art.611 cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero ha fatto per-venire conclusioni scritte chiedendo la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. li ricorso è inammissibile, per genericità e per manifesta infondatezza.
2. E' destituita di fondamento l'eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso ex art. 127 cod. proc. pen. La disamina del carteggio processuale consentita in sede dì legittimità in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) - ha permesso di rilevare la regolarità della notifica della vocatio in ius di tutte le parti legittimate che, difatti, veniva disposta e ricevuta presso lo studio del difensore di fiducia domiciliatario in data 16 agosto 2024.3. In ordine alla eccezione di incompetenza funzionale, occorre - per un verso - rilevare come la questione sia stata solo enunciata e non sviluppata, il che ridonda sulla ammissibilità della censura, e - per altro verso- come la competenza del giudice cui affidare la decisione del giudizio sia stata individuata dalla Corte di cassazione in sede di conversione del ricorso in appello.
Si tratta di foro irretrattabile e non contestabile. 3.1. Non sfugge la anomalia dell'iter procedurale attivato dallo stesso ricorrente, che ha avanzato richiesta di revocazione ex art. 28 del D.Lgs cit.- tale dovendo qualificarsi l'istanza di revoca della confisca a seguito della sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale (ex multis, Sez. 1 n. 20156 del 22/04/2021, Rv. 281637) - innanzi al Tribunale, anziché innanzi alla Corte di appello, funzionalmente competente, e per avere proposto avverso il provvedimento di rigetto ricorso in cassazione.
4. Manifestamente infondati sono gli ulteriori motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la sovrapponibilità delle questioni. La Corte di appello ha evidenziato come la misura di prevenzione patrimoniale fosse stata adottata anche sulla base della previsione normativa dell'art. l i lett.
b) del D.Lvo n.159 , di talchè non era pertinente il richiamo alla sentenza n. 24 della Corte Costituzionale, dichiarativa di incostituzionalità dell'art. 1 lett. a) 1 del decreto citato. Nel rimandare al provvedimento genetico, ha inoltre congruamente rilevato lo stabile inserimento dei ricorrenti in contesti delinquenziali di particolare allarme sociale, per pregresse condanne- anche definitive - nonchè procedimenti penali in corso per reati predatori, come estorsione, associazione per delinquere finalizzata ai furti, ricettazione e detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, e la disponibilità in capo ai predetti di beni e ingenti somme di danaro, priva di giustificazione se non altro per lo stato di perenne "inoccupazione" e l'assenza di redditi di lecita provenienza (pagg. 2 e ss). 4.1.
L'iter logico-argomentativo, nei termini appena sunteggiati, è esente da vulnus motivazionali e non è attaccabile nemmeno sotto il dedotto profilo della violazione di legge. Di contro, le censure mosse dal difensore sono fuori fuoco, là dove l'istanza di revoca è stata basata sulla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. yett. a)i del d.Lvo n. 159 cit. mentre il decreto genetico della misura di prevenzione è stato fondato e motivato sulla base di differenti presupposti normativi.
5. Alla inammissibilità dei ricorsi segue - ai sensi dell'art. 615 cod. proc. pen. - la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f