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Sentenza — n. 21302/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by annulling appellate order for failure to consider requested abbreviated trial and excessive sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21302/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Appellate Court's order dismissing the appeal, which had declared the appeal inadmissible. The appellant argued the lower court ignored his request for an abbreviated trial and failed to apply the resulting sentence reduction, while also citing excessive sentencing. The court found the appeal admissible because the appellant had personally requested the abbreviated trial, and the appellate court erred by overlooking both the procedural request and the additional plea for minimum statutory sentence reduction.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 593, cod. proc. pen.: The appellate court must annul an order dismissing an appeal if it fails to consider a party's explicit request for an abbreviated trial or ignores other valid grounds for sentence reduction, thereby violating the principle of effective judicial protection.

Parole chiave

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abbreviated trial request sentence reduction plea appellate inadmissibility procedural violation effective judicial protection istanza di revisione penale censure procedurali ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha rilevato che l'atto di impugnazione presentava come esclusivo motivo di gravame la mancata applicazione da parte del Tribunale della diminuzione della pena in virtù del rito di cui all'art. 442, comma 2, cod.
Art. 593, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Troncon Stefano, nato a Padova il 17/1/1980 avverso l'ordinanza del 9/9/2024 della Corte di appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per il giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 settembre 2024 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di Stefano Troncon avverso la pronuncia emessa il 31 maggio 2024 dal Tribunale di Padova. La Corte territoriale ha rilevato che l'atto di impugnazione presentava come esclusivo motivo di gravame la mancata applicazione da parte del Tribunale della diminuzione della pena in virtù del rito di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., che, però, non era stato richiesto, risultando, al contrario, la sentenza emessa a seguito di regolare dibattimento.

2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge, per avere il Collegio di appello erroneamente ritenuto che non fosse stato chiesto il rito abbbreviato, che, invece, era stato richiesto personalmente dall'imputato all'udienza del 10 maggio 2024. 2.2. Violazione di legge, per avere la Corte territoriale errato nell'affermare che l'unico motivo del gravame era quello relativo alla mancata applicazione della diminuente per la scelta del rito, avendo, invece, l'appellante censurato anche l'eccessiva entità della pena inflittagli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dai verbali delle udienze, celebrate dinanzi al Tribunale di Padova nel procedimento a carico di Stefano Troncon, risulta che il 10 maggio 2024 l'imputato personalmente ha chiesto il rito abbreviato e il processo è stato rinviato al 24 maggio successivo "per giudizio abbreviato". In quella sede, il Pubblico ministero ha fatto espresso riferimento, nella richiesta di condanna, alla riduzione della pena per il rito speciale. Tuttavia, all'udienza del 31 maggio 2024, alla quale il processo è stato rinviato per la decisione, il Giudice ha emesso sentenza di condanna senza applicare la sopra indicata diminuente.

3. Va rilevato, inoltre, che la Corte di appello ha trascurato altresì di considerare che l'appellante ha chiesto anche la riduzione della pena nei minimi edittali e non solo, come affermato nell'ordinanza impugnata, l'applicazione della diminuente per effetto del rito abbreviato.

4. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per la celebrazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso. C