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Sentenza — n. 21300/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21300/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21300/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui Franca Federico era stata condannata alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art.385 cod. pen., perché, ristretta in regime di arresti domìciliari con braccialetto elettronico, si allontanava dall'abitazione un'ora e venti minuti prima dell'orario stabilito per la celebrazione dei funerali della suocera, alla cui partecipazione era stata autorizzata nei limiti del suddetto orario. La Corte escludeva altresì che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. "trattandosi di una condotta di rilevante allarme sociale, rivelatrice della mancanza di qualsiasi rispetto per le prescrizioni delle Autorità".

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 21300/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte del merito ha in effetti omesso di operare una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

Parole chiave

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braccialetto elettronico aiuto all'evasione di detenuti istigazione e aiuto al suicidio restrizioni accessorie restrizione di libertà liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
La Corte escludeva altresì che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Federico Franca, nata il 04/05/1962 in Francia avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui Franca Federico era stata condannata alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art.385 cod. pen., perché, ristretta in regime di arresti domìciliari con braccialetto elettronico, si allontanava dall'abitazione un'ora e venti minuti prima dell'orario stabilito per la celebrazione dei funerali della suocera, alla cui partecipazione era stata autorizzata nei limiti del suddetto orario. La Corte escludeva altresì che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. "trattandosi di una condotta di rilevante allarme sociale, rivelatrice della mancanza di qualsiasi rispetto per le prescrizioni delle Autorità".

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione per il profilo della denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Con memoria in data 2 maggio 2025 il difensore ha ribadito le doglianze esposte nel ricorso.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo di ricorso è fondato. La Corte di merito ha escluso la possibilità di ravvisare la causa di non punibilità per tenuità del fatto sulla base del seguente, conclusivo rilievo: "... trattandosi di una condotta di rilevante allarme sociale, rivelatrice della mancanza di qualsiasi rispetto per le prescrizioni delle Autorità". Orbene, tale giudizio appare viziato da motivazione apparente e manifesta illogicità perché si sostanzia in una pretesa e apodittica natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari, che sarebbe così implicita, sulla base del mero titolo del reato, in ogni ipotesi di allontanamento dagli arresti domiciliarí.

La Corte del merito ha in effetti omesso di operare una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Principi, questi, declinati anche con riferimento allo specifico reato di evasione, qualora la fattispecie concreta, all'esito della suddetta valutazione, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731; n. 18332 del 29/03/2022, P.G. c. Vasile; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311).

2. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appe