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Sentenza — n. 21251/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against preventive seizure of assets due to risk of asset dissipation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21251/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Carmela Arcuri against a preventive seizure order targeting her company's assets and bank accounts. The court found that the lower court correctly identified the husband as the actual controller of the companies, making the assets' registration in the wife's name a symptom of potential fraud and a risk of dissipation. Consequently, the court upheld the seizure as necessary to prevent the loss of proceeds from alleged tax fraud before a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 321, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 640-quater cod. pen.; Art. 648-quater cod. pen.; Art. 110, 640-bis, 61 n. 7 cod. pen.; Art. 110, 648-ter.1 cod. pen.; Art. 81, secondo comma cod. pen.; Sezioni Unite n. 36959/2021: The judge must explain the anticipatory need for confiscation, and the concentration of assets in a spouse's name can constitute a plausible indicator of dissipation risk when the actual controller is the other spouse.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure confiscation of proceeds risk of dissipation spousal asset concealment tax fraud investigation actual controller plausible indication beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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Art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
2314 del 19 dicembre 2024, ha confermato il decreto emesso in data 16 luglio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., del complesso aziendale della società A.C.
Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
2314 del 19 dicembre 2024, ha confermato il decreto emesso in data 16 luglio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod.
Art. 640-quater cod. pen.
Art. 648-quater cod. pen.
Art. 110, 640-bis, 61 n. 7 cod. pen.
Art. 110, 648-ter.1 cod. pen.
Art. 81, secondo comma cod. pen.
art. 324 cod. proc. pen
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione con la sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848
Corte di Cassazione n. 2314 del 19 dicembre 2024
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Arcuri Carmela, nata a Taurianova il 06/09/1981, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società A.C. 2 S.r.l.s avverso la ordinanza del 28/01/2025 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv.Stefania Ieracitano, difensore di Arcuri Carmela, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 2314 del 19 dicembre 2024, ha confermato il decreto emesso in data 16 luglio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., del complesso aziendale della società A.C. 2 S.r.l.s., amministrata dalla ricorrente, e di altre due società, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 640-quater e 648-quater cod. pen., delle somme appostate nel sistema bancario e dei beni mobili registrati e beni immobili, per un valore equivalente al profitto del reato, indicato in 1.348.920 euro, nella disponibilità di Carmela Arcuri e di Vincenzo Ascone, sottoposti a indagini e alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati previsti dagli artt. 110, 640- bis e 61 n. 7 cod. pen. (capo 1), 110, 648-ter.1 cod. pen. (capo 2), 81, secondo comma, 110, 640-bis e 61 n. 7 cod. pen. (capo 6), 81, secondo comma, 110, 648 - ter.1 cod. pen. (capo 7).

La Corte di cassazione aveva disposto l'annullamento della prima ordinanza del Tribunale per il riesame del 9 agosto 2024 limitatamente al profilo del c.d. periculum in mora riferito al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente delle somme appostate nel sistema bancario e dei beni mobili registrati e beni immobili, per un valore equivalente al profitto del reato, indicato in euro 1.348.920, nella disponibilità di Carmela Arcuri e di Vincenzo Ascone. In particolare, l'ordinanza è stata annullata per avere ravvisato il presupposto del pericolo di dispersione dei beni personali in ragione della capacità degli indagati di utilizzare artifici, raggiri e "macchinazioni", con una motivazione riferita al sequestro impeditivo, indicando elementi del tutto privi di attinenza con l'esigenza cautelare necessaria a giustificare l'anticipazione degli effetti della confisca alla luce del principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848. tg, Il Tribunale, limitando la propria cognizione alla verifica della sussistenza del periculum in mora riferito al sequestro finalizzato alla confisca dei beni personali dei due indagati Arcuri Carmela e del coniuge Ascone Vincenzo, ha confermato il provvedimento di sequestro valorizzando quali indici di detta esigenza cautelare:

1) l'incapienza dei beni societari in rapporto ad un sequestro eseguito per un importo di euro 1.026.814,55, rispetto al maggiore importo del profitto indicato in euro 1.348.920,00 euro;

2) la verificata intestazione della proprietà di tutti i beni mobili ed immobili in capo alla Arcuri, indice della finalità di sottrarli ad eventuali provvedimenti ablativi nei confronti di Ascone Vincenzo;

3) la dimostrata attitudine a condotte truffaldine quale indice del pericolo che il denaro e gli altri beni mobili ed immobili possano essere dispersi anche con trasferimenti a terzi soggetti o con altre forme di occultamento.3. Tramite il proprio difensore di fiducia, Arcuri Carmela ha proposto ricorso per i motivi di seguito indicati. 3.1. Con i primi due motivi deduce violazione di legge in relazione al presupposto del c.d. periculum in mora. In particolare, con ampia e diffuse argomentazioni che si rifanno ai principii fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Ellade, la ricorrente rileva come l'ordinanza impugnata presenti una motivazione soltanto apparente avendo valorizzato l'intestazione dei beni a nome dell'Arcuri quale indice del pericolo di dispersione, sebbene tali beni siano di provenienza ereditaria, avulsi dal contesto criminoso, e comunque acquistati in epoca successiva ai fatti criminosi, quindi quando l'Arcuri aveva assunto già la veste di legale rappresentante delle società interessate con le conseguenti correlate responsabilità. 3.2.

Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al sequestro in funzione della confisca per equivalente dei beni personali dell'indagata ed in particolare dell'immobile adibito ad abitazione di famiglia. In particolare, non sono illustrate le ragioni dell'estensione del sequestro a beni del tutto estranei al contesto criminoso e quindi in violazione del principio di proporzionalità rispetto all'abitazione la cui funzione sociale è riconosciuta dalla Costituzione e dalle convenzioni sovranazionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato. Innanzitutto, deve rilevarsi la estraneità delle censure dedotte nel terzo motivo al perimetro di cognizione fissato dall'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, entro il quale la Corte di appello ha confinato il proprio giudizio, attenlenciosi scrupolosamente alle indicazioni ed ai criteri di valutazione enunciati dalla sentenza rescindente. Le censure relative alla violazione del principio di proporzionalità sono state già respinte in sede di annullamento disposto dalla Corte di cassazione sul rilievo che la confisca per equivalente per definizione colpisce beni privi di correlazione con il reato, avendo natura sanzionatoria.

La motivazione del presupposto del periculum in mora, che rappresenta l'unico profilo investito dall'annullamento con rinvio, è stata rimodulata con riferimento al rischio di condotte simulatorie in ragione della dimostrata capacità a delinquere per le frodi tributarie per cui si procede, connesse al conseguimento illecito dei crediti di imposta (cc.dd. bonus edilizi) di rilevante importo, indicato in euro 1.348.920 ed al fatto che solo la Arcuri è risultata intestataria di beni mobili ed immobili diversamente dal coniuge-coindagato, Ascone Vincenzo, che risulta nullatenente per effetto dei trasferimenti operati in epoca successiva ai fatti.

Sebbene la circostanza che l'Arcuri, quale legale rappresentante di una delle società utilizzate per commettere le frodktu3W112 parimenti esposta alle azioni 0».2- giudiziarie di rivalsa in modo non dissimile dal coniuge, inn'itglin;, effettivamente sminuire la rilevanza sintomatica attribuita dalla Corte territoriale alla concentrazione delle intestazioni dei beni in capo alla ricorrente, tuttavia, tali trasferimenti assumono al contrario significato alla luce delle ipotesi di reato per cui si procede e che rappresentano il presupposto del sequestro preventivo.

Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata si evince, infatti, che il coniuge della ricorrente è considerato il socio occulto e amministratore di fatto della società nominalmente amministrata dalla moglie, utilizzata per le cessioni dei crediti di imposta, e che sempre il predetto coniuge avrebbe assunto la qualifica di liquidatore della società coinvolta nell'esecuzione delle frodi fiscali. Quindi il fatto che il dominus f effettivo delle società intestate alla Arcuri/(possa essere il marito della ricorrente, fa assumere al fatto che tutti i beni siano stati intestati alla moglie la valenza di elemento sintomatico, dotato di ragionevole plausibilità, della sussistenza del rischio di dispersione dei beni in attesa della confisca.

È infatti implicita in tale valutazione la considerazione che nell'ottica di chi ha commesso il reato nella veste di dominus, il trasferimento dei beni e delle società a nome della moglie possa essere stato operato al fine di ostacolare l'accertamento delle responsabilità e nel contempo sottrare tali beni alla confisca in caso di condanna del solo titolare effettivo delle società stesse, indipendentemente dall'ipotizzato concorso nel reato anche da parte della ricorrente. Si tratta di condotte valutate nel loro complesso come fraudolente e, pertanto, indicative anche della concreta possibilità che nelle more del giudizio i beni intestati fittiziamente a nome della moglie possano subire ulteriori trasferimenti al fine di sottrarli ad una eventuale confisca.

2. Si tratta, in definitiva, di una motivazione che appare coerente ai criteri di valutazione evidenziati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, secondo cui deve tenersi conto della natura dei beni e del carattere provvisorio del provvedimento, poiché «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegarein termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». 9 In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la r