Criminal appeal dismissed for lack of specific domicile declaration reference in the appeal document.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to explicitly reference a prior domicile declaration or election in the appeal document. Although the appeal was filed by the defense counsel rather than the defendant, the court ruled that the statutory requirement applies to the appeal as a procedural act regardless of who initiates it. Consequently, the lower court's decision to reject the appeal was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The new requirement for an appeal to contain a specific reference to a prior domicile declaration or election applies to all appeals, irrespective of whether they are filed by the defendant or their counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Serra Delia, nata ad Alghero il 12/05/1954 avverso l'ordinanza del 05/06/2024 emessa dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La ricorrente impugna l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello in quanto l'impugnazione non era accompagnata dal deposito di dichiarazione o elezione di domicilio.
2. Avverso tale ordinanza, la ricorrente ha formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce la violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. evidenziando che l'appello era stato proposto dal difensore e non dall'imputata, sicchè doveva applicarsi la disciplina prevista per il caso dell'impugnazione proposta dall'imputato non appellante. In ogni caso, la ricorrente non era stata assente nel giudizio di primo grado, sicchè non troverebbe applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La nuova disciplina dei requisiti di ammissibilità dell'impugnazione, con specifico riferimento alla necessità di indicare il domicilio dichiarato o eletto, è stata recentemente oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni unite che, con sentenza resa all'udienza del 24 ottobre 2024, di cui si dispone della sola informazione provvisoria, hanno chiarito che la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso E specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Tale principio è sicuramente applicabile al caso di specie, posto che l'appello è stato proposto prima delle modifiche da ultimo apportate all'art. 581 cod. proc. pen. e dovendosi ribadire che la novella con la quale è stato abrogato il comma I- ter, in vigore dal 25 agosto, si applica solo per le impugnazioni proposte da tale data in poi (così l'informazione provvisoria relativa alla citata pronuncia delle Sezioni unite). 2.1. Tanto premesso, si ritiene che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello sia corretta.
Nell'atto di appello, infatti, il difensore non aveva in alcun modo indicato, in maniera specifica, se e quando il suo assistito avesse già eletto o dichiarato domicilio, in tal modo venendo meno all'obbligo imposto per legge. Né rileva che l'appello sia stato proposto dal difensore e non sottoscritto anche dall'imputata, posto che la norma, nel far riferimento alla necessità di allegare l'elezione o dichiarazione di domicilio, fa riferimento alla parte processuale a prescindere dal fatto che, in concreto, l'impugnazione sia proposta dal solo difensore.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la -icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i