Cassation court dismisses appeal against acquittal for refusing to surrender documents without violence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed the Sassari Tribunal's acquittal of Ikerehi Victory, arguing the court failed to justify why the defendant's refusal to surrender documents did not constitute violence. The court found the lower court correctly concluded that while the behavior was censurable, it lacked the specific elements of violence or threat required for the crime. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The refusal to surrender documents, even if accompanied by insults and requiring police intervention to prevent escape, does not constitute the violence required for the crime of violence against public officials.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso Corte di appello di Sassari nel procedimento a carico di Ikerehi Victory nato in Algeria il 07/01/1999 avverso la sentenza emessa il 15 aprike 2024 dai Tribunale di Sassari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti>che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dell'imputato, Avv.
Salvatore Carlo Castronuovo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per I rigetto. RILEVATO IN FATTO 1. I! Procuratore Generale presso la Corte di appello di Sassari ricorre per cassazione avverso !a sentenza del Tribunale di Sassari che ha assolto Victory Ikerehi dal reato di cui all'art. 337 cod pen, perché ;I fatto non sussiste, deducendo sia la mancanza di motivazione sulla insussistenza della violenza esercitata nei confronti dei pubblici ufficiali (circostanza risultante dalla deposizione dei teste di polizia giudiziaria che ha riferito che l'imputato si era rifiutato di consegnare i documenti e che solo con l'intervento di una seconda pattuglia gli operanti erano riusciti ad impedirgli di scappare e a condurlo presso i loro uffici per l'identificazione), nonché la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, accordando preferenza alla versione difensiva, ha escluso la sussistenza di una condotta violenta dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che l'imputato si rifiutò di consegnare i documenti ed insultò gli operanti che, con la forza e l'intervento di una seconda pattuglia, riuscirono a portarlo in ufficio per l'identificazione, impedendogli la fuga. Correttamente, dunque, a fronte di una condotta certamente censurabile, ma non qualificabile come forma di violenza o di minaccia, il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (cfr. con riferimento alla inidoneità ad integrare il reato del comportamento espressivo di volgarità ingiuriosa, Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 253813).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile 1 ricorso. Così deciso il 20 marzo 2025 Il Consigiiere estensare Il