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Sentenza — n. 21227/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for attempted assault on police using violence to steal keys.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21227/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Celaj Mirjan and Azizi Bujar inadmissible regarding their conviction for attempted assault on police officers. The defense argued Celaj did not directly contact the officer and thus lacked concourse or generic mitigating circumstances, while the prosecution contended his actions were instrumental to the crime. The court ruled the appeals were baseless because the appellants' forced entry was a necessary and instrumental step enabling the assault, satisfying the legal requirements for joint responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 116 cod. pen.: The court establishes that an act is instrumental to a crime even if the actor does not directly contact the victim, provided the act was necessary for the realization of the broader criminal conduct.

Parole chiave

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attempted assault on police concourse of persons instrumental conduct generic mitigating circumstances Corte di Cassazione criminal liability joint responsibility reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Le censure mosse dal ricorrente Celaj in relazione al riconoscimento del suo ruolo concorsuale, rispetto al reato di cui all'art. 336 cod. pen., sono generiche e tendono a valorizzare il mero dato fattuale secondo cui l'imputato non è venuto a contatto con il pubblico ufficiale destinatario della condotta violenta.
Art. 116 cod. pen.
Peraltro, la sua responsabilità non veniva neppure ipotizzata sulla base del cosiddetto concorso anomalo ex art. 116 cod.
art. 336 cod. pen
Le censure mosse dal ricorrente Celaj in relazione al riconoscimento del suo ruolo concorsuale, rispetto al reato di cui all'art. 336 cod. pen., sono generiche e tendono a valorizzare il mero dato fattuale secondo cui l'imputato non è venuto a contatto con il pubblico ufficiale destinatario della condotta violenta.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Celaj Mirjan, nato in Albania il 26/01/1988 Azizi Bujar, nato in Albania il 15/09/1984 avverso la sentenza del 03/06/2024 emessa dalla Carte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere Paolo Di Gerondnk lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di a)pello di Ancona confermava la condanna degli imputati per il reato di cui all'art.336 cod. pen., commesso usando violenza contro un assistenza della Polizia penitenziaria, al fine di impossessarsi delle chiavi di una porta che consentiva l'accesso ad una sala ove si trovava altro detenuto, oggetto del tentativo di aggressione da parte dei predetti ricorrenti.

2. Nell'interesse di Celaj sono stati proposti due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità di un contributo concorsuale da parte del ricorrente. Evidenzia la difesa che la ricostruzione del fatto ha consentito di accertare che gli imputati, mentre tentavano di raggiungere il luogo ove si trovava altro detenuto, al fine di aggredirlo, forzavano l'apertura di una porta, oltrepassata la quale esercitavano violenza nei confronti di un appartenente alla Polizia penitenziaria, al fine di impossessarsi della chiave che avrebbe consentito l'accesso al locale ove si trovava la vittima del tentativo di aggressione.

In tale contesto, Cenaj si sarebbe limitato a forzare la prima porta, consentendo agli altri correi di proseguire oltre, ma ciò comportava che egli non veniva in alcun modo in contatto con l'appartenente alla Polizia giudiziaria, sicchè non era ipotizzabile alcuna forma di concorso nel reato di cui all'art. 336 cod. pen. Peraltro, la sua responsabilità non veniva neppure ipotizzata sulla base del cosiddetto concorso anomalo ex art. 116 cod. pen , salvo restando che in ogni caso non era prevedibile da Celaj la commissione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., difettando il requisito della strumentalità rispetto al fine concordato, che era esclusivamente quello di aggredire un altro deten ito e non certo l'appartenente alla Polizia penitenziaria. 2.2.

Con il secondo motivo si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Nell'interesse di Azizi è stato formulato un unico motivo, concernente l'omesso riconoscimento delle attenuanti generic'le, senza che la Corte di appello si sia in alcun modo confrontata con le deduzioni difensive espresse sul punto.

4. I ricorsi sono stati trattati in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2. Le censure mosse dal ricorrente Celaj in relazione al riconoscimento del suo ruolo concorsuale, rispetto al reato di cui all'art. 336 cod. pen., sono generiche e tendono a valorizzare il mero dato fattuale secondo cui l'imputato non è venuto a contatto con il pubblico ufficiale destinatario della condotta violenta. La Corte di appello si è confrontata con tale problematica, dando atto che Celaj non ha usato violenza al pubblico agente, pur tuttavia ritenendo che ciò non comporti esonero da responsabilità, in quanto la condotta dell'imputato è stata strumentale rispetto alla commissione del fatto.

In particolare, si sottolinea come solo grazie al ratto che Celaj ha forzato una porta meccanizzata gli altri correi hanno potuto accedere al locale ove si trovava l'agente della Polizia penitenziaria. Si tratta, pertanto, di una condotta necessaria e strumentale alla realizzazione della condotta, il che integra appieno l'ipotesi del concorso di persone. Né rileva che l'obiettivo dell'aggressione fosse un altro detenuto e non già l'appartenente alla Polizia penitenziaria, posto che quest'ultima frazione di condotta era a sua volta funzionale al raggiungimento dello scopo ultimo.

In conclusione, si ritiene che la Corte di appello, sia pur con motivazione sintetica, abbia fornito adeguata risposta al motivo formulato in ordine alla sussistenza di una condotta concorsuale da pante di Celaj, desumendola dalla strumentalità dell'azione materiale dell'imputato ispetto allo sviluppo della più ampia azione materialmente realizzata dai concorrenti.

3. Il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche, formulato da entrambi gli imputati, è manifestamente infondate ( avendo la Corte di appello motivato in ordine alla gravità della condotta e all'approfittarnento da parte degli imputati della superiorità numerica e, quindi, della minorata difesa in cui si è venuto a trovare l'agente della Polizia penitenziaria.

4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ma