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Sentenza — n. 20887/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court verdict for intimidation of witness; court finds no intent to retract testimony.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20887/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction of Pasquale D'Ettore for intimidating a witness to retract testimony. The defense argued the evidence relied solely on the victim's statements and that the conduct did not constitute legal intimidation. The court agreed, ruling that D'Ettore merely threatened a future calunnia charge without making specific demands to alter the witness's testimony.

Regesto Legislator

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Art. 377 cod. pen.; Art. 416-bis cod. pen.: The crime of intimidating a witness to retract testimony requires specific intent to influence the witness's statement; mere threats of future prosecution or vague references to potential consequences do not satisfy this requirement.

Parole chiave

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intimidation of witness retracting testimony Art. 377 criminal code Art. 416-bis criminal code lack of specific intent threat of calunnia annulment of conviction minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 377 cod. pen.
Tuttavia, la condotta ascritta a D’Ettore non integra il reato exart. 377 cod. pen. perché costituisce «intralcio alla giustizia»ex art.
Art. 416-bis cod. pen.
Conil terzo motivo di ricorso si ded uc e violazione di legge nel ravvisare l’aggravante ex art. 416 - bis .
Art. 414 cod. proc. pen.
La Corte d’appello ha correttamente osservato che l'art. 414 cod.
art. 414 cod. proc. pen
La Corte d’appello ha correttamente osservato che l'art. 414 cod. proc. pen.
art. 377 cod. pen
Tuttavia, la condotta ascritta a D’Ettore non integra il reato exart. 377 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27382 del 08/02/2023
la condotta di chi compie pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta fase o in prospettiva del successivo dibattimento (Sez. 2, n. 27382 del 08/02/2023, Rv.
Sez. 6, n. 17665 del 17/02/2016
Sez. 6, n. 17665 del 17/02/2016, Rv.
Sez. 6, n. 14862 del 26/02/2015
266796; Sez. 6, n. 14862 del 26/02/2015, Musolino, Rv.
Musolino, Rv. 263117
14862 del 26/02/2015, Musolino, Rv. 263117).
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'Ettore Pasquale, nato a Napoli il 01/07/1956, avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che conclu so per l'inammissibilitàdel ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di a ppello di Reggio Calabria ha confermatola condanna di Pasquale D’Ettore ex art t . 99, 3 77, comma terzo, e 416-biscod. pen. cod. pen . per avere minacciato , nei modi descritti nel capo di imputazione, Rocco Rispoli perindurlo a rendere falsa testimonianza, o comunque, a ritrattare quanto prima dichiarato , nell’ ambito del procedimento penale n. 2352705 RGNR DDA.

2. Nel ricorso presentato daldifensore di D’Ettore si chiede l’annullamento dellasentenza. 2.1. Con ilprimo motivo di ricorso si deduce la nullità del la inchiesta di riapertura delleindagini presentata dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Locri, della successivarichiesta di rinvio a giudizio , del decreto di rinvio a giudizio e di tutti gli atti che ne sonoconseguiti, a causa della tardività del la richiesta (presentatasoltanto il 7/06 / 2022 mentre le indagini erano già state completate i l 18/02/2022) e, comunque, in mancanza di nuovefonti di prova che giustificassero la riapertura delleindagini. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazionedi legge e vizio della motivazione circa la prova del reato ascrittoa D’Ettore anche evidenziando che sulla base deglistessi elementidi fatto in precedenza il Pubblio ministro presso il Tribunale di Locri aveva chiesto l’ archiviazione degli atti valutando che la tesi accusatoria poggia soltanto sulle dichiarazioni delle persone coinvolte nella vicenda, portatrici di interessi contrapposti a quello dell’ imputato e, quindi, inidoneea essere assunte quali uniche fonti di prova. 2.3. Conil terzo motivo di ricorso si ded uc e violazione di legge nel ravvisare l’aggravante ex art. 416 - bis . 1 cod. pen . fondata soltanto su i contenuti dell e dichiarazioni di Rocco Rispoli. 2.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’ escludere la prescrizione del reato, trascurando che l’atto interruttivo della prescrizione è intervenuto soltanto il 12/10/2022 quando era già decorso il termine massimo al momento in cui veniva adottato il primo atto interruttivo, costituito dal decreto che dispone il giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso reitera questionegià posta sia nel primo che ne secondogrado di giudizio. La Corte d’appello ha correttamente osservato che l'art. 414 cod. proc. pen. non richiede, quale condizione necessaria per l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, perchébasta l'esigenza di nuove investigazioni, configurabile anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un'ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni (Sez. 6, n. 18177 del 04/04/2024, Rv. 286489; Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Rv. 278991). Nella fattispecie l’esigenzadi riaprire le indagini è sorta dalle due sentenze emesse nel procedimento “ Share ”, dai contenuti del la tras crizione del v e rbale d’udienzadel 12/04/2021 nell’ambito del proc. n. 2532/2025 e dalla denuncia di Rocco Rispoli e il ricorso non si confronta con le argomentazioni sviluppate al riguardo nel provvedimentoimpugnato (p. 3-5).

2. Invece è fondato ilsecondo motivo di ricorso. Con denuncia presentataai Carabinieri di Locri il 5/10 /2011 e poi confermata nel dibattimento davanti al Tribunale, Rocco Rispoli ha dichiarato che, dopo che Pasquale D’Ettore, incontratoin diverseoccasioni, gli si era rivolto con l’appellativo «cosu lordu», egli aveva chiesto chiarimenti a D’Ettorre e questi gli aveva contestatodi averlo indicato quale «persona che si era venduta la famosa partita di calcio tra il Locri ed il Crotone» disputatasi nel 1997,alludendo alle dichiarazioni precedentementerese da Rispoli nell’ambito del procedimento cosiddetto Shark .

Rispoli ha precisato che egli rispose di non avere inteso riferi r si a lui , perché D’Ettore era stato «cacciato nel ’97 da presidente» , e ha aggiunto che, a quel punto, D’Ettore affermò «ora vado in Caserma e ti denuncio per calunnia» e, andandovia, aggiunse «boh, non ti preoccupare che come esce chi deve uscire sarannocazzi tuoi». Rispoli ha ricordato di avere ritenuto che D’Ettore si riferisse a Enzo Cordì ─ coinvolto nelle vicende relative alla squadra di calcio e che, per quel che ne sapeva, stava per essere scarcerato ─ e ha concluso che la vicenda non ebbe sviluppi ulteriori.

La Corte d’appello ha valutato che le dichiar azioni accu satorie di Rispoli, personaoffesa dalle minacce e non costituitasi parte civile , risultano attendibili , non mosse da interessi patrimoniali, coerenti e riscontrate dalla scarcerazione di Vincenzo Cardì (membro d i associazione per delineare di stampo mafioso… ) addotta da D’Ettore (secondo l’interpretazione della Corte di appello) in termini minatori. Tuttavia, la condotta ascritta a D’Ettore non integra il reato exart. 377 cod. pen. perché costituisce «intralcio alla giustizia»ex art. 377 cod. pen. la condotta di chi compie pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta fase o in prospettiva del successivo dibattimento (Sez. 2, n. 27382 del 08/02/2023, Rv. 284866;

Sez. 6, n. 17665 del 17/02/2016, Rv. 266796; Sez. 6, n. 14862 del 26/02/2015, Musolino, Rv. 263117). Invece, nel caso in esame, D’Ettore rivolse espressioni offensive a Rispoli, ma non si riferìa ulteriori possibili svolgimento processuali del la vicenda per la quale Rispoli aveva testimoniato enon formulò minacce nei suoi confronti, limitandosi a affermare che lo avrebbedenunciato per calunnia , senza che tale proposito risulti essere stato prospettato in termini strumentali a eventuali finalità intimidatorie. Del tutto vaga si presenta, per altro verso, l’allusione di D ’ Ettore alla scarcerazione di qualcuno e alle possibili ripercussioni negative della stessa per Rispoli con un pronostico, comunque, non collegato a future eventuali interferenze sulle dichiarazioni testimoniali di Rispoli edisgiunto da una possibile partecipazione dello stessoD’Ettore, il quale soltanto affermò che, per parte sua, avrebbe sporto una denuncia per calunnia.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste e questo esito priva di rilevanza i residui motivi di ricorso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 22/