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Sentenza — n. 20882/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20882/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20882/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe indicata il T ribunale di Catania ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a Pietro Castro la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art.416- biscod. pen., ritenendo sussistenti gravi indizi in ordine alla sua appartenenza all'associazione di stampo mafioso degli Scalisidi Adrano,costituente articolazione della famiglia dei Laudani di Catania. 2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per c assazione il difensore d i Pietro Castro articolando un unico motivo di annullamentoper violazione di legge e per difetto di motivazione,in relazione all'art. 416 - bis cod . pen .

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20882/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La condotta di partecipazione a un'associazione di tipo mafiosoè riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi ( Sez. U , n. 33748 del 12/07/2005,Mannino Rv. 231670 ) ; né rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, Ermini, Rv. 278471).

Parole chiave

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precedenti penali rilevanti organizzazione criminale atti penali immigrazione clandestina partecipazione al reato perseguimento penale per truffa
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Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Castro Pietro, nato a Biancavilla il 18/12/1997 avverso l’ordinanza del 07/01/2025del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; uditele richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleFrancesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato Francesco Messina,difensore di Castro Pietro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il T ribunale di Catania ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a Pietro Castro la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art.416- biscod. pen., ritenendo sussistenti gravi indizi in ordine alla sua appartenenza all'associazione di stampo mafioso degli Scalisidi Adrano,costituente articolazione della famiglia dei Laudani di Catania. 2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per c assazione il difensore d i Pietro Castro articolando un unico motivo di annullamentoper violazione di legge e per difetto di motivazione,in relazione all'art. 416 - bis cod . pen .

L'ordinanza sarebbe contraddittoria nella parte in cui richiama , a sostegno della gravità indiziaria della partecipazione alla struttura associativa,episodi che non sono contestati come reati finené al ricorrente né a i corr e i . Inoltre, nessuno dei collaboratori di giustizia ha reso dichiarazioni relative al ricorrente, a carico del quale sono stati registrati, in circa due anni di intercettazioni telefoniche ed ambientali, pochi contatti esclusivamente con Salvatore Scafidi e Dario Sandrigoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato e va respinto. 2.Dall’ordinanza impugnata emerge che le indagini -che si sono sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e servizi di polizia giudiziaria-hanno riguardato il periodo da settembre 2021 in poi e hanno preso avvio dalla scarcerazione di Alfio Di Primo, che, dopo 27 anni di detenzione, ha ripreso la direzionedell’associazione, ricostituito i legami con i sodali, perpetrato estorsioni, sviluppato l’attività di spaccio di stupefacenti. L’associazione, che aveva la base presso l’autonoleggio di Salvatore Scalisi, esercitava un potere di controllo sul territorio, operava nel settore degli appalti pubblici, gestiva una cassa comune, garantiva il mantenimento degli affiliati detenuti e delle loro famiglie. 3.Il ricorrente non ha contestato la sussistenza dell’associazione ma solo la sua partecipazione a essa.

La condotta di partecipazione a un'associazione di tipo mafiosoè riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi ( Sez. U , n. 33748 del 12/07/2005,Mannino Rv. 231670 ) ; né rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, Ermini, Rv. 278471).

4. I gravi indizi della partecipazione, con ruolo dinamico e funzionale, del ricorrente all’associazione,elencati nell’ordinanza impugnata, sono molteplici ; il ricorrente, in particolare:

a) il 21/05/2022,interpretato come mancanza di rispetto il comportamento del gestore di una macelleria che aveva preteso che gli venisse corrisposto il costo di una transazionerelativa a una operazione fittizia,unitamente a Dario Sangrigoliha pianificato di punirlo sottoponendolo a estorsione . Prima di fare ciò,ha verificato se questi già pagasse il pizzo, discutendo della questione con Salvatore Scafidi. Ha, quindi, concordato di costringer e la vittima a forniture gratuite di carne e al pagamento del pizzo;b) il 0 4 /0 7 /20 22 ha partecipato alla riscossione di una somma di denaro costituente il profitto di una estorsi one unitamente a Salvatore Scafidi e DarioSangrigoli, somma materialmente riscossa da quest’ultimo,mentre i due correi lo attendevano all'esterno davanti al negozio ;

c) il 03/05/2022 unitamente a Dario Sangrigoli , Emanuele C entamore , Claudio Maccarone ha brutalmente picchiato un debitore, utilizzando anche una mazza;

d) il 18/05/2022,mentre si trovava a bordo di uno scooter con Dario S angrigoli , ha incontrato Salvatore Scafidi che ha mostrato loro una pistola calibro 9X21. Da questi elementi il Tribunale, con motivazione del tutto adeguata, ha desunto che il ricorrente eraa disposizione del gruppo criminale , occupandosi sia di estorsioni sia di azioni minatorie o repressive. Né la circostanza che nessun collaboratore di giustizia si sia riferito a lui è idonea a minare la solidità del quadro indiziario sopradescritto. Infine, l’assenza di intercettazioni con soggetti diversi da Dario Scafi d i e Salvatore Scafidi è irrilevante, tenuto anche conto che almeno uno degli episodi sopra elencati èstato posto in essere con altri correi.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co