Sentenza — n. 20862/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la ordinanzaimpugnata il Tribunale di Palermo, decidendo sull’appello contro il provvedimentodella Corte di a ppell o di Palermo , ha rigettato l’istanza di sostituzionecon gli arresti domiciliar della custodi cautelare in carcere applicata a Antonio Lo Nigro in relazioneai reati ex artt.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e 416- biscod. pen, per i quali è stato condannato in primo grado alla pena di 13 anni di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 20862/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nel ricorso presentato dal difensore di Lo Nigro si chiede l ‘annullamento dellaordinanza per violazione dell’art. 275, comm 4, cod. proc . pen . e per vizio dellamotivazione. Si espone che l’stanza era stata presentata poiché la moglie del ricorrente lavora dalle ore 18 alle ore 23 dal martedì a lla d o m e nica, sicché non può adeguatamenteassistere la figlia Diletta, di nove anni, e il figlio Ma t tia, di cinque anni, peraltro inun fascia oraria in cui non sono collocabili presso una struttura , né vi sono altri familiari che potrebbero sostituir la , sicché la presenza del padre (che è detenuto da oltre tre anni) è necessaria.
Parole chiave
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lo Nigro Antonio,nato a Palermo il 27/06/1979 avverso l'ordinanza del 13/12/2024 del Tribunale dellalibertà di Palermo; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentite il Sostituto Procuratore generale Fran cesca Ceroni , che ha concluso l'inammissibilitàdel ricorso; udito l’Avvocato Corrado Sinatra, che, in difesa di Lo Nigro anche in sostituzione dell'Avvocato Raffaele Bonsignore si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanzaimpugnata il Tribunale di Palermo, decidendo sull’appello contro il provvedimentodella Corte di a ppell o di Palermo , ha rigettato l’istanza di sostituzionecon gli arresti domiciliar della custodi cautelare in carcere applicata a Antonio Lo Nigro in relazioneai reati ex artt.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e 416- biscod. pen, per i quali è stato condannato in primo grado alla pena di 13 anni di reclusione.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Lo Nigro si chiede l ‘annullamento dellaordinanza per violazione dell’art. 275, comm 4, cod. proc . pen . e per vizio dellamotivazione. Si espone che l’stanza era stata presentata poiché la moglie del ricorrente lavora dalle ore 18 alle ore 23 dal martedì a lla d o m e nica, sicché non può adeguatamenteassistere la figlia Diletta, di nove anni, e il figlio Ma t tia, di cinque anni, peraltro inun fascia oraria in cui non sono collocabili presso una struttura , né vi sono altri familiari che potrebbero sostituir la , sicché la presenza del padre (che è detenuto da oltre tre anni) è necessaria.
Si specifica che è stato prodotto un contratto di lavoro che è a termine (con scadenza il 31/12/2024), come è consueto nel settore della ristorazione, ma che questo non comporta che la donna non stia ora lavorando per sostentare i figli. Si osserva che il Tribunale per il riesame avrebbe dovuto comunque valutare la situazioneal momento in cui gli è stata sottoposta, salva la successiva eventualitàdi una revoca della misura, con il ripristinodello status libertatis anteriore .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello aveva rigettato la istanza non essendo stata provata l‘assenza di strutture di supporto o di familiari disponibili. Il Tribunale ha rigettato l’stanza sul presupposto che l a e sigu a durata della prestazione di lavoro ─ dal 2° ottobre al 31 dicembre 2024, con estinzione automatica, senza preavviso, alla scadenza del termine ─ esclude rebbe la perduranzadi una significativa difficoltà di accudire la prole. Deve, in ogni caso, rilevarsiche la condizione in relazione al la quale l ’ istanza erastata presentata si è estinta il 31 d icembre 2024 e non risulta che al Tribuna le sia stata rappresentata─ né in questa sede è stata prospettata ─ l ’ imminenza di una nuovapossibilità di lavoro per la moglie del ricorrente , sicché in ricorso non poggia su un interesseconcreto e attuale al suo accoglimento.
Pertanto, esso è inammissibilee da questo deriva, ex art. 616 cod. pr oc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decisoil 17/04/2025 Il Consigliere e